Art. 5
Attuazione dei programmi nazionali di controllo
dell'inquinamento atmosferico
1. L'attuazione efficace, puntuale e coordinata del programma
nazionale rappresenta un obiettivo a cui si conforma l'azione di
tutte le autorita' competenti previste dall'articolo 4, comma 5,
lettera h).
2. Al fine di assicurare l'attuazione del programma nazionale,
entro trenta giorni dalla data della sua adozione, e' costituito,
presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, un tavolo di
coordinamento di cui fanno parte i rappresentanti della Presidenza
del Consiglio dei ministri, dei Ministeri dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, dello sviluppo economico, delle
infrastrutture e dei trasporti, delle politiche agricole alimentari e
forestali e della salute, nel numero massimo di tre per
Amministrazione, nonche' i rappresentanti delle regioni e degli enti
locali, responsabili per l'attuazione delle misure e delle politiche
del programma nazionale, designati dalla Conferenza unificata di cui
al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nel numero massimo di
cinque, ed un rappresentante del SNPA. Il tavolo di coordinamento
assicura, attraverso riunioni periodiche ed altre forme di
interlocuzione, un contatto permanente tra i soggetti partecipanti e
puo' elaborare atti di indirizzo per coordinare i tempi e le
modalita' di adozione degli atti attuativi del programma nazionale.
Il Coordinamento previsto dall'articolo 20 del decreto legislativo n.
155 del 2010 assicura un esame congiunto degli aspetti e degli atti
oggetto di discussione nell'ambito del tavolo di coordinamento.
3. Le amministrazioni statali, regionali e locali responsabili per
l'attuazione delle misure e delle politiche del programma nazionale
adottano i rispettivi atti attuativi nell'esercizio delle rispettive
competenze. A tali fini, le amministrazioni statali possono
promuovere accordi e strumenti di coordinamento, anche su base
interregionale e di area vasta, con le amministrazioni regionali e
locali, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente
nei bilanci delle amministrazioni interessate.
4. I provvedimenti che prevedono incentivi, benefici e agevolazioni
in materia di clima, trasporti, industria, agricoltura, energia e
riscaldamento civile devono essere coerenti con l'attuazione delle
politiche e delle misure del programma nazionale.
5. I soggetti competenti all'adozione ed all'aggiornamento degli
strumenti di settore provvedono ai necessari adeguamenti ai sensi
dell'articolo 4, comma 5, lettera i).
6. Il Ministero trasmette al Parlamento, entro il 31 dicembre di
ciascun anno, a decorrere dal 2019, una relazione sullo stato di
attuazione del programma nazionale tenuto conto dei dati forniti
dalle amministrazioni di cui al comma 2 e sulla base della relazione
di inventario di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c). La
relazione puo' contenere proposte, anche di natura legislativa, per
l'attuazione delle politiche e delle misure del programma.
7. Al fine di assicurare una corretta conoscenza del pubblico in
merito alla procedura di attuazione del programma nazionale il
Ministero, con il supporto dell'ISPRA, elabora, sulla base degli
elementi previsti dall'articolo 4, comma 5, lettere g) e h), e sulla
base dei lavori del tavolo di coordinamento di cui al comma 2, una
ricognizione periodicamente aggiornata delle misure e delle politiche
previste dal programma, in cui si indicano le autorita' competenti
per la relativa attuazione, i tempi previsti per l'adozione degli
atti attuativi e lo stato di avanzamento e di concertazione degli
atti. Tale ricognizione e' pubblicata sul sito internet del Ministero
e della Presidenza del Consiglio dei ministri.
8. La partecipazione al tavolo di coordinamento di cui al comma 2,
non prevede la corresponsione di alcun emolumento, compenso, rimborso
o indennita' comunque denominato.
Note all'art. 5:
- Per i riferimenti normativi del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, si veda nelle note alle premesse.
- Il testo dell'art. 20 del decreto legislativo n. 155
del 2010, citato nelle note alle premesse, cosi' recita:
«Art. 20 (Coordinamento tra Ministero, regioni ed
autorita' competenti in materia di aria ambiente). - 1. E'
istituito, presso il Ministero dell'ambiente, un
Coordinamento tra i rappresentanti di tale Ministero, del
Ministero della salute, di ogni regione e provincia
autonoma, dell'Unione delle province italiane (UPI) e
dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI).
Partecipano al Coordinamento rappresentanti dell'ISPRA,
dell'ENEA e del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) e
di altre autorita' competenti all'applicazione del presente
decreto, e, su indicazione del Ministero della salute,
rappresentanti dell'Istituto superiore di sanita', nonche',
su indicazione della regione o provincia autonoma di
appartenenza, rappresentanti delle agenzie regionali e
provinciali per la protezione dell'ambiente. Il
Coordinamento opera attraverso l'indizione di riunioni
periodiche e la creazione di una rete di referenti per lo
scambio di dati e di informazioni.
2. Il Coordinamento previsto dal comma 1 assicura,
anche mediante gruppi di lavoro, l'elaborazione di
indirizzi e di linee guida in relazione ad aspetti di
comune interesse e permette un esame congiunto di temi
connessi all'applicazione del presente decreto, anche al
fine di garantire un'attuazione coordinata e omogenea delle
nuove norme e di prevenire le situazioni di inadempimento e
le relative conseguenze. Il Coordinamento assicura inoltre
un esame congiunto e l'elaborazione di indirizzi e linee
guida in relazione ad aspetti di comune interesse inerenti
la normativa vigente in materia di emissioni in atmosfera.
3. Ai soggetti che partecipano, a qualsiasi titolo, al
Coordinamento previsto al comma 1 non e' dovuto alcun
compenso o rimborso spese o altro tipo di emolumento per
tale partecipazione.».