Art. 6
Inventari e proiezioni nazionali delle emissioni
1. L'ISPRA elabora e aggiorna:
a) ogni anno, gli inventari nazionali delle emissioni per gli
inquinanti dell'allegato I, Tabelle A e B, nel rispetto delle
prescrizioni di tale allegato e sulla base delle metodologie
dell'allegato IV;
b) ogni quattro anni, gli inventari nazionali delle emissioni
geograficamente disaggregati, nonche' gli inventari delle grandi
fonti puntuali, per gli inquinanti dell'allegato I, Tabella C, nel
rispetto delle prescrizioni di tale allegato e sulla base delle
metodologie dell'allegato IV;
c) una relazione di inventario che accompagna gli inventari,
predisposta nel rispetto delle prescrizioni dell'allegato I, Tabella
D, e sulla base delle metodologie dell'allegato IV. Nei casi di cui
all'articolo 3, commi 4, 5 o 6, le relazioni di inventario degli anni
interessati contengono anche le informazioni che dimostrano la
conformita' alle prescrizioni di tali commi;
d) ogni due anni, le proiezioni nazionali dei consumi energetici
e dei livelli delle attivita' produttive responsabili delle emissioni
per gli inquinanti dell'allegato I, Tabella C. Le proiezioni sono
inviate al Ministero e all'ENEA almeno quattro mesi prima della data
di comunicazione prevista dal calendario dell'allegato I.
2. L'ENEA, alla luce delle proiezioni di cui al comma 1, lettera
d), elabora e aggiorna ogni due anni le proiezioni nazionali delle
emissioni per gli inquinanti dell'allegato I, Tabella C, nel rispetto
delle prescrizioni di tale allegato e sulla base delle metodologie
dell'allegato IV. Tali proiezioni sono inviate al Ministero almeno un
mese prima della data di comunicazione prevista dal calendario di cui
all'allegato I, Tabella C.
3. Nel caso in cui la Commissione europea proceda al riesame dei
dati degli inventari nazionali delle emissioni, il Ministero
assicura, per il tramite dell'ISPRA, che siano svolte le attivita'
necessarie alla consultazione con la Commissione. L'ISPRA assicura
l'applicazione delle correzioni tecniche concordate o prescritte
dalla Commissione.