Art. 6 
 
          Inventari e proiezioni nazionali delle emissioni 
 
  1. L'ISPRA elabora e aggiorna: 
    a) ogni anno, gli inventari nazionali  delle  emissioni  per  gli
inquinanti dell'allegato  I,  Tabelle  A  e  B,  nel  rispetto  delle
prescrizioni  di  tale  allegato  e  sulla  base  delle   metodologie
dell'allegato IV; 
    b) ogni quattro anni, gli  inventari  nazionali  delle  emissioni
geograficamente disaggregati,  nonche'  gli  inventari  delle  grandi
fonti puntuali, per gli inquinanti dell'allegato I,  Tabella  C,  nel
rispetto delle prescrizioni di  tale  allegato  e  sulla  base  delle
metodologie dell'allegato IV; 
    c) una relazione di  inventario  che  accompagna  gli  inventari,
predisposta nel rispetto delle prescrizioni dell'allegato I,  Tabella
D, e sulla base delle metodologie dell'allegato IV. Nei casi  di  cui
all'articolo 3, commi 4, 5 o 6, le relazioni di inventario degli anni
interessati  contengono  anche  le  informazioni  che  dimostrano  la
conformita' alle prescrizioni di tali commi; 
    d) ogni due anni, le proiezioni nazionali dei consumi  energetici
e dei livelli delle attivita' produttive responsabili delle emissioni
per gli inquinanti dell'allegato I, Tabella  C.  Le  proiezioni  sono
inviate al Ministero e all'ENEA almeno quattro mesi prima della  data
di comunicazione prevista dal calendario dell'allegato I. 
  2. L'ENEA, alla luce delle proiezioni di cui al  comma  1,  lettera
d), elabora e aggiorna ogni due anni le  proiezioni  nazionali  delle
emissioni per gli inquinanti dell'allegato I, Tabella C, nel rispetto
delle prescrizioni di tale allegato e sulla  base  delle  metodologie
dell'allegato IV. Tali proiezioni sono inviate al Ministero almeno un
mese prima della data di comunicazione prevista dal calendario di cui
all'allegato I, Tabella C. 
  3. Nel caso in cui la Commissione europea proceda  al  riesame  dei
dati  degli  inventari  nazionali  delle  emissioni,   il   Ministero
assicura, per il tramite dell'ISPRA, che siano  svolte  le  attivita'
necessarie alla consultazione con la  Commissione.  L'ISPRA  assicura
l'applicazione delle  correzioni  tecniche  concordate  o  prescritte
dalla Commissione.