Art. 6 Inventari e proiezioni nazionali delle emissioni 1. L'ISPRA elabora e aggiorna: a) ogni anno, gli inventari nazionali delle emissioni per gli inquinanti dell'allegato I, Tabelle A e B, nel rispetto delle prescrizioni di tale allegato e sulla base delle metodologie dell'allegato IV; b) ogni quattro anni, gli inventari nazionali delle emissioni geograficamente disaggregati, nonche' gli inventari delle grandi fonti puntuali, per gli inquinanti dell'allegato I, Tabella C, nel rispetto delle prescrizioni di tale allegato e sulla base delle metodologie dell'allegato IV; c) una relazione di inventario che accompagna gli inventari, predisposta nel rispetto delle prescrizioni dell'allegato I, Tabella D, e sulla base delle metodologie dell'allegato IV. Nei casi di cui all'articolo 3, commi 4, 5 o 6, le relazioni di inventario degli anni interessati contengono anche le informazioni che dimostrano la conformita' alle prescrizioni di tali commi; d) ogni due anni, le proiezioni nazionali dei consumi energetici e dei livelli delle attivita' produttive responsabili delle emissioni per gli inquinanti dell'allegato I, Tabella C. Le proiezioni sono inviate al Ministero e all'ENEA almeno quattro mesi prima della data di comunicazione prevista dal calendario dell'allegato I. 2. L'ENEA, alla luce delle proiezioni di cui al comma 1, lettera d), elabora e aggiorna ogni due anni le proiezioni nazionali delle emissioni per gli inquinanti dell'allegato I, Tabella C, nel rispetto delle prescrizioni di tale allegato e sulla base delle metodologie dell'allegato IV. Tali proiezioni sono inviate al Ministero almeno un mese prima della data di comunicazione prevista dal calendario di cui all'allegato I, Tabella C. 3. Nel caso in cui la Commissione europea proceda al riesame dei dati degli inventari nazionali delle emissioni, il Ministero assicura, per il tramite dell'ISPRA, che siano svolte le attivita' necessarie alla consultazione con la Commissione. L'ISPRA assicura l'applicazione delle correzioni tecniche concordate o prescritte dalla Commissione.