Art. 2 Modifiche al decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, della legge 11 luglio 2003, n. 170 1. All'articolo 1-bis del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Anagrafe nazionale degli studenti, dei diplomati e dei laureati degli Istituti tecnici superiori e delle istituzioni della formazione superiore»; b) al comma 1: 1) le parole: «entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,» sono eliminate; 2) le parole: «l'Anagrafe nazionale degli studenti e dei laureati delle universita'» sono sostituite dalle seguenti: «l'Anagrafe nazionale degli studenti, dei diplomati e dei laureati degli istituti tecnici superiori e delle istituzioni della formazione superiore»; 3) alla lettera c) dopo le parole: «sugli esiti occupazionali dei» sono inserite le seguenti: «diplomati e»; 4) alla lettera e) le parole: «delle istituzioni universitarie» sono sostituite dalle seguenti: «degli istituti tecnici superiori e delle istituzioni della formazione superiore»; c) al comma 2: 1) le parole: «il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario» sono sostituite dalle seguenti: «l'Agenzia nazionale per la valutazione delle universita' e della ricerca»; 2) le parole: «e il Consiglio nazionale degli studenti universitari,» sono sostituite dalle seguenti: «, il Consiglio nazionale degli studenti universitari e le altre consulte degli studenti,»; 3) le parole: «delle universita' e» sono sostituite dalle seguenti: «degli istituti tecnici superiori e delle istituzioni della formazione superiore».
Note all'art. 2: - Il testo dell'articolo 1-bis del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 1-bis. (Anagrafe nazionale degli studenti, dei diplomati e dei laureati degli Istituti tecnici superiori e delle istituzioni della formazione superiore). - 1. Per i fini di cui all'articolo 1, presso il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e' istituita, nell'ambito delle ordinarie risorse di bilancio, e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, l'Anagrafe nazionale degli studenti, dei diplomati e dei laureati degli istituti tecnici superiori e delle istituzioni della formazione superiore, avente i seguenti obiettivi: a) valutare l'efficacia e l'efficienza dei processi formativi attraverso il monitoraggio tempestivo delle carriere degli iscritti ai vari corsi di studio; b) promuovere la mobilita' nazionale e internazionale degli studenti agevolando le procedure connesse ai riconoscimenti dei crediti formativi acquisiti; c) fornire elementi di orientamento alle scelte attraverso un quadro informativo sugli esiti occupazionali diplomati e dei laureati e sui fabbisogni formativi del sistema produttivo e dei servizi; d) individuare idonei interventi di incentivazione per sollecitare la domanda e lo sviluppo di servizi agli studenti, avendo come riferimento specifiche esigenze disciplinari e territoriali, nonche' le diverse tipologie di studenti in ragione del loro impegno temporale negli studi; e) supportare i processi di accreditamento dell'offerta formativa del sistema nazionale delle degli istituti tecnici superiori e delle istituzioni della formazione superiore; f) monitorare e sostenere le esperienze formative in ambito lavorativo degli studenti iscritti, anche ai fini del riconoscimento dei periodi di alternanza studio-lavoro come crediti formativi. 2. Il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, con propri decreti, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, individua, sentiti la Conferenza dei rettori delle universita' italiane, il Consiglio universitario nazionale, l'Agenzia nazionale per la valutazione delle universita' e della ricerca, il Consiglio nazionale degli studenti universitari e le altre consulte degli studenti, i dati che devono essere presenti nei sistemi informativi degli istituti tecnici superiori e delle istituzioni della formazione superiore e da trasmettere periodicamente, con modalita' telematiche, all'Anagrafe nazionale di cui al comma 1.».