Art. 2 
 
Modifiche al decreto-legge 9  maggio  2003,  n.  105,  convertito  in
  legge, con modificazioni, dall'articolo 1, della  legge  11  luglio
  2003, n. 170 
  1. All'articolo 1-bis del decreto-legge 9 maggio 2003,  n.  105,  e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) la rubrica e' sostituita dalla seguente:  «Anagrafe  nazionale
degli studenti, dei diplomati e dei laureati degli  Istituti  tecnici
superiori e delle istituzioni della formazione superiore»; 
    b) al comma 1: 
      1) le parole: «entro un anno dalla data di  entrata  in  vigore
della legge di conversione del presente decreto,» sono eliminate; 
      2) le  parole:  «l'Anagrafe  nazionale  degli  studenti  e  dei
laureati  delle  universita'»   sono   sostituite   dalle   seguenti:
«l'Anagrafe nazionale degli studenti, dei diplomati  e  dei  laureati
degli istituti tecnici superiori e delle istituzioni della formazione
superiore»; 
      3) alla lettera c) dopo le parole: «sugli  esiti  occupazionali
dei» sono inserite le seguenti: «diplomati e»; 
      4) alla lettera e) le parole: «delle istituzioni universitarie»
sono sostituite dalle seguenti: «degli istituti tecnici  superiori  e
delle istituzioni della formazione superiore»; 
    c) al comma 2: 
      1) le parole: «il Comitato nazionale  per  la  valutazione  del
sistema universitario» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «l'Agenzia
nazionale per la valutazione delle universita' e della ricerca»; 
      2)  le  parole:  «e  il  Consiglio  nazionale  degli   studenti
universitari,»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «,  il  Consiglio
nazionale degli studenti  universitari  e  le  altre  consulte  degli
studenti,»; 
      3) le parole:  «delle  universita'  e»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «degli istituti tecnici superiori e delle istituzioni della
formazione superiore». 
 
          Note all'art. 2: 
              - Il testo  dell'articolo  1-bis  del  decreto-legge  9
          maggio 2003, n. 105, citato nelle note alle premesse,  come
          modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
              «Art. 1-bis. (Anagrafe nazionale  degli  studenti,  dei
          diplomati e dei laureati degli Istituti tecnici superiori e
          delle istituzioni della formazione superiore). - 1.  Per  i
          fini  di  cui   all'articolo   1,   presso   il   Ministero
          dell'istruzione,  dell'universita'  e  della   ricerca   e'
          istituita, nell'ambito delle ordinarie risorse di bilancio,
          e comunque senza nuovi o  maggiori  oneri  per  la  finanza
          pubblica,  l'Anagrafe   nazionale   degli   studenti,   dei
          diplomati e dei laureati degli istituti tecnici superiori e
          delle istituzioni  della  formazione  superiore,  avente  i
          seguenti obiettivi: 
                a) valutare l'efficacia e l'efficienza  dei  processi
          formativi  attraverso  il  monitoraggio  tempestivo   delle
          carriere degli iscritti ai vari corsi di studio; 
                b) promuovere la mobilita' nazionale e internazionale
          degli  studenti  agevolando  le   procedure   connesse   ai
          riconoscimenti dei crediti formativi acquisiti; 
                c)  fornire  elementi  di  orientamento  alle  scelte
          attraverso un quadro informativo sugli esiti  occupazionali
          diplomati e dei laureati e  sui  fabbisogni  formativi  del
          sistema produttivo e dei servizi; 
                d) individuare idonei  interventi  di  incentivazione
          per sollecitare la domanda e lo sviluppo  di  servizi  agli
          studenti,  avendo  come  riferimento  specifiche   esigenze
          disciplinari e territoriali, nonche' le  diverse  tipologie
          di studenti in ragione del  loro  impegno  temporale  negli
          studi; 
                e)   supportare   i   processi   di    accreditamento
          dell'offerta formativa del sistema  nazionale  delle  degli
          istituti  tecnici  superiori  e  delle  istituzioni   della
          formazione superiore; 
                f) monitorare e sostenere le esperienze formative  in
          ambito lavorativo degli studenti iscritti,  anche  ai  fini
          del riconoscimento dei periodi di alternanza  studio-lavoro
          come crediti formativi. 
              2.  Il  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
          della  ricerca,  con  propri  decreti,  da  emanare   entro
          centottanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  della
          legge  di  conversione  del  presente  decreto,  individua,
          sentiti  la  Conferenza  dei  rettori   delle   universita'
          italiane, il Consiglio universitario  nazionale,  l'Agenzia
          nazionale per la  valutazione  delle  universita'  e  della
          ricerca, il Consiglio nazionale degli studenti universitari
          e le altre consulte  degli  studenti,  i  dati  che  devono
          essere presenti  nei  sistemi  informativi  degli  istituti
          tecnici superiori  e  delle  istituzioni  della  formazione
          superiore e da trasmettere  periodicamente,  con  modalita'
          telematiche, all'Anagrafe nazionale di cui al comma 1.».