Art. 3 
 
  Punti di contatto per lo scambio di informazioni e documentazione 
 
  1.  Il  Ministero  dell'interno,  il   Ministero   dell'istruzione,
universita' e ricerca, il Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali istituiscono punti di contatto per lo scambio di informazioni
e documentazione con gli Stati membri ai fini dell'applicazione delle
disposizioni  in  materia  di  mobilita'   degli   studenti   e   dei
ricercatori. 
  2.  Gli  uffici  e   le   amministrazioni   competenti   forniscono
tempestivamente e in via telematica ai punti di contatto  di  cui  al
comma 1 le informazioni e la documentazione necessarie.  Con  decreto
interdirettoriale   del   Ministero   dell'interno,   del   Ministero
dell'istruzione, universita' e ricerca, e del Ministero del lavoro  e
delle  politiche  sociali,  sono  fissate  le  linee  guida  per   lo
svolgimento delle attivita' dei punti di contatto.