Art. 3 Punti di contatto per lo scambio di informazioni e documentazione 1. Il Ministero dell'interno, il Ministero dell'istruzione, universita' e ricerca, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali istituiscono punti di contatto per lo scambio di informazioni e documentazione con gli Stati membri ai fini dell'applicazione delle disposizioni in materia di mobilita' degli studenti e dei ricercatori. 2. Gli uffici e le amministrazioni competenti forniscono tempestivamente e in via telematica ai punti di contatto di cui al comma 1 le informazioni e la documentazione necessarie. Con decreto interdirettoriale del Ministero dell'interno, del Ministero dell'istruzione, universita' e ricerca, e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sono fissate le linee guida per lo svolgimento delle attivita' dei punti di contatto.