Art. 10 
 
                  Disposizioni transitorie e finali 
 
  1. Le disposizioni del presente decreto si  applicano  a  decorrere
dal centottantesimo giorno successivo alla  sua  pubblicazione  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
  2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e' abrogato
il regio decreto 19 novembre 1931, n. 1793. 
  3. Il regio decreto 26 maggio 1932, n. 772, e' abrogato a decorrere
dalla data di entrata in vigore del decreto di  cui  all'articolo  1,
comma 3. 
  4. Alla legge 6 gennaio 1931, n. 99,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,  16,
17 e 18 sono abrogati; 
    b) all'articolo 8, primo  comma,  le  parole  «agli  artt.»  sono
sostituite dalle seguenti: «all'articolo» e  le  parole  «e  7»  sono
soppresse. 
  5. Il rinvio alle norme abrogate fatto da leggi, da  regolamenti  e
da altre norme si intende riferito alle  corrispondenti  disposizioni
del presente decreto e dei provvedimenti ivi previsti. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 21 maggio 2018 
 
                             MATTARELLA 
 
                                Gentiloni  Silveri,  Presidente   del
                                Consiglio dei ministri e  ad  interim
                                Ministro  delle  politiche   agricole
                                alimentari e forestali 
 
                                Madia,      Ministro      per      la
                                semplificazione   e    la    pubblica
                                amministrazione 
 
                                Padoan,  Ministro   dell'economia   e
                                delle finanze 
 
                                Galletti,  Ministro  dell'ambiente  e
                                della tutela  del  territorio  e  del
                                mare 
 
                                Lorenzin, Ministro della salute 
 
                                Calenda,  Ministro   dello   sviluppo
                                economico 
 
Visto, il Guardasigilli: Orlando 
 
          Note all'art. 10: 
              - Il regio decreto 19 novembre 1931, n. 1793,  abrogato
          dal presente decreto legislativo, recava «Approvazione  del
          regolamento per l'applicazione della legge 6 gennaio  1931,
          n.  99,  portante  disposizioni  sulla   disciplina   della
          coltivazione,   raccolta   e   commercio    delle    piante
          officinali». 
              - Il regio decreto 26 maggio 1932, n. 772, abrogato dal
          presente decreto legislativo, recava «Elenco  delle  piante
          dichiarate officinali». 
              - Gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
          15, 16, 17 e 18 della citata legge 6 gennaio 1931,  n.  99,
          abrogati  dal  presente   decreto   legislativo,   recavano
          rispettivamente: 
                «Articoli 1,  2,  3,  4,  5,  7  e  9  (Coltivazione,
          raccolta e commercio delle piante officinali)»; 
                «Articoli 10 e  11  (Commissione  consultiva  per  le
          piante officinali)»; 
                «Articoli 12, 13, 14 e 15 (Consorzi e federazioni)»; 
                «Articoli  16,  17  e  18  (Disposizioni  generali  e
          transitorie)». 
              - Si riporta il testo dell'art. 8 della citata legge  6
          gennaio 1931, n. 99, come modificato dal  presente  decreto
          legislativo: 
              «Art. 8.  -  Le  contravvenzioni  all'articolo  6  sono
          punite con una sanzione amministrativa  da  lire  10.000  a
          lire 200.000. 
              In caso di recidiva, la pena  e'  aumentata  sino  alla
          meta' e si fa luogo alla sospensione  dell'esercizio  della
          professione, per la durata da uno a sei mesi.».