Art. 2 
 
            Coltivazione, raccolta e prima trasformazione 
 
  1. La coltivazione,  la  raccolta  e  la  prima  trasformazione  in
azienda delle  piante  officinali  sono  consentite  all'imprenditore
agricolo senza necessita' di autorizzazione,  fermo  restando  quanto
previsto dall'articolo 1,  comma  6,  e  dal  comma  2  del  presente
articolo. 
  2. La coltivazione e la raccolta delle piante  officinali  a  scopo
medicinale o per la produzione di  sostanze  attive  vegetali  e'  da
effettuarsi  in  accordo  alle  «Good  Agricultural  and   Collection
Practice (GACP)» senza necessita'  di  specifica  autorizzazione;  le
GACP  sono  richiamate  dall'allegato  7,   punto   7,   delle   Good
Manufacturing   Practice   (GMP)   dell'Unione   europea   che   sono
obbligatorie sia per la produzione di sostanze  attive  vegetali  che
per i medicinali, come previsto dal titolo IV del decreto legislativo
24 aprile 2006, n. 219. 
  3. Il presente decreto reca principi  fondamentali  in  materia  di
coltivazione,  raccolta   e   prima   trasformazione   delle   piante
officinali, ai quali  le  regioni  si  conformano  nell'ambito  della
rispettiva autonomia normativa. Le disposizioni del presente  decreto
sono applicabili nelle regioni a statuto speciale  e  nelle  Province
autonome di Trento e di  Bolzano  compatibilmente  con  i  rispettivi
statuti e con le relative norme  di  attuazione.  In  relazione  alle
medesime materie, le regioni e le Province autonome di  Trento  e  di
Bolzano  disciplinano   altresi'   la   formazione,   l'aggiornamento
professionale dell'imprenditore agricolo e l'attivita' di  consulenza
aziendale anche attraverso  l'utilizzo  degli  strumenti  di  cui  al
regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento  europeo  del  Consiglio
del 17 dicembre 2013. 
 
          Note all'art. 2: 
              - Per i riferimenti al decreto  legislativo  24  aprile
          2006, n. 219, si veda nelle note alle premesse. 
              - Per i riferimenti del regolamento (UE)  n.  1306/2013
          del Parlamento europeo e  del  Consiglio  del  17  dicembre
          2013, si veda nelle note alle premesse.