Art. 3 
 
              Prelievo, raccolta e prima trasformazione 
                   di piante officinali spontanee 
 
  1. In conformita' a quanto disposto dal regolamento (CE) n.  338/97
del Consiglio del 9 dicembre 1996, dalla legge 1° dicembre  2015,  n.
194, dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394,  nonche'  dal  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  8  settembre  1997,  n.  357,  ed   in
particolare dagli articoli 9,  10  e  11  del  predetto  decreto,  le
regioni e le Province autonome di Trento e  di  Bolzano  disciplinano
l'attivita'  di  prelievo  delle  specie  di  piante  officinali  che
crescono spontaneamente sui rispettivi territori, in coerenza con  le
esigenze di conservazione della biodiversita' locale. 
  2.  Il  decreto  di  cui  all'articolo  1,  comma   3,   disciplina
l'attivita' di raccolta e prima trasformazione delle specie di piante
officinali spontanee, nel rispetto del regolamento (CE)  n.  834/2007
del Consiglio del 28 giugno 2007 ed,  in  particolare,  dell'articolo
12,  paragrafo  2,  nonche'  delle  specie  e   delle   varieta'   da
conservazione o in via di estinzione di cui alla  legge  1°  dicembre
2015, n. 194. 
  3. La raccolta di piante,  alghe,  funghi  macroscopici  e  licheni
cresciuti  spontaneamente  e  destinati  ad  essere  impiegati   come
ingredienti di un medicinale  e'  effettuata  in  accordo  alle  Good
Agricultural and Collection Practice (GACP) di  cui  all'articolo  2,
comma 2. 
 
          Note all'art. 3: 
              - Il regolamento (CE) n. 338/97  del  Consiglio  del  9
          dicembre 1996 relativo  alla  protezione  di  specie  della
          flora e della fauna selvatiche mediante  il  controllo  del
          loro  commercio  e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
          dell'Unione europea del 3 marzo 1997, n. L 61. 
              - Per i riferimenti alla legge  1°  dicembre  2015,  n.
          194, si veda nelle note alle premesse. 
              - Per i riferimenti alla legge 6 dicembre 1991, n. 394,
          si veda nelle note alle premesse. 
              - Per i riferimenti al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 8 settembre 1997, n. 357,  si  veda  nelle  note
          alle premesse. 
              - Si riporta il testo dell'art.  12,  paragrafo  2  del
          citato regolamento (CE) n. 834/2007 del  Consiglio  del  28
          giugno 2007: 
              «Art. 12 (Norme di produzione vegetale). - (Omissis). 
              2. La raccolta  di  vegetali  selvatici  e  delle  loro
          parti, che crescono naturalmente nelle aree naturali, nelle
          foreste e nelle aree agricole,  e'  considerata  metodo  di
          produzione biologico a condizione che: 
                a) queste aree non  abbiano  subito  trattamenti  con
          prodotti diversi da quelli autorizzati per essere impiegati
          nella produzione biologica, ai sensi dell'art.  16  per  un
          periodo di almeno tre anni precedente la raccolta; 
                b)   la   raccolta   non   comprometta   l'equilibrio
          dell'habitat naturale e la conservazione delle specie nella
          zona di raccolta.».