Art. 3 Prelievo, raccolta e prima trasformazione di piante officinali spontanee 1. In conformita' a quanto disposto dal regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, dalla legge 1° dicembre 2015, n. 194, dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, nonche' dal decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, ed in particolare dagli articoli 9, 10 e 11 del predetto decreto, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano l'attivita' di prelievo delle specie di piante officinali che crescono spontaneamente sui rispettivi territori, in coerenza con le esigenze di conservazione della biodiversita' locale. 2. Il decreto di cui all'articolo 1, comma 3, disciplina l'attivita' di raccolta e prima trasformazione delle specie di piante officinali spontanee, nel rispetto del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007 ed, in particolare, dell'articolo 12, paragrafo 2, nonche' delle specie e delle varieta' da conservazione o in via di estinzione di cui alla legge 1° dicembre 2015, n. 194. 3. La raccolta di piante, alghe, funghi macroscopici e licheni cresciuti spontaneamente e destinati ad essere impiegati come ingredienti di un medicinale e' effettuata in accordo alle Good Agricultural and Collection Practice (GACP) di cui all'articolo 2, comma 2.
Note all'art. 3: - Il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996 relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 3 marzo 1997, n. L 61. - Per i riferimenti alla legge 1° dicembre 2015, n. 194, si veda nelle note alle premesse. - Per i riferimenti alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, si veda nelle note alle premesse. - Per i riferimenti al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, si veda nelle note alle premesse. - Si riporta il testo dell'art. 12, paragrafo 2 del citato regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007: «Art. 12 (Norme di produzione vegetale). - (Omissis). 2. La raccolta di vegetali selvatici e delle loro parti, che crescono naturalmente nelle aree naturali, nelle foreste e nelle aree agricole, e' considerata metodo di produzione biologico a condizione che: a) queste aree non abbiano subito trattamenti con prodotti diversi da quelli autorizzati per essere impiegati nella produzione biologica, ai sensi dell'art. 16 per un periodo di almeno tre anni precedente la raccolta; b) la raccolta non comprometta l'equilibrio dell'habitat naturale e la conservazione delle specie nella zona di raccolta.».