Art. 4 
 
       Piano di settore della filiera delle piante officinali 
 
  1. Con decreto del Ministro delle politiche agricole  alimentari  e
forestali e' adottato il Piano di settore della filiera delle  piante
officinali, di seguito denominato «Piano di settore»,  previa  intesa
in sede di Conferenza permanente per i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. 
  2. Il Piano di settore individua gli interventi prioritari volti  a
migliorare le condizioni di coltivazione,  di  raccolta  e  di  prima
trasformazione delle piante officinali, a incentivare lo sviluppo  di
una filiera integrata dal punto di vista ambientale, a definire forme
di aggregazione professionale e interprofessionale capaci  di  creare
condizioni  di  redditivita'  per  l'impresa  agricola,   nonche'   a
realizzare un  coordinamento  della  ricerca  nel  settore.  Prevede,
altresi', specifiche modalita' di  conversione  per  la  coltivazione
delle specie officinali di  aree  demaniali  incolte,  abbandonate  o
insufficientemente coltivate, anche attraverso l'affidamento a titolo
gratuito della conduzione dei terreni. 
  3. Il Piano di settore e' lo strumento programmatico strategico del
settore destinato a fornire alle regioni un indirizzo sulle misure di
interesse da inserire nei singoli Piani di sviluppo rurale. 
  4. All'attuazione del presente  articolo  si  provvede  nell'ambito
delle  risorse  umane,  finanziarie  e  strumentali   disponibili   a
legislazione vigente.