Art. 7 Marchi collettivi di qualita' delle piante officinali 1. Le regioni, anche d'intesa con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, possono istituire, nel rispetto della normativa dell'Unione europea, marchi finalizzati a certificare il rispetto di standard di qualita' nella filiera delle piante officinali. 2. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha facolta' di proporre un marchio unico di qualita' che le regioni possono adottare a livello regionale, interregionale o di distretto. 3. Al fine di fornire migliori garanzie sulla qualita' della pianta coltivata e sugli standard qualitativi e di sicurezza del prodotto finito, sono incentivate la diffusione e l'applicazione nelle diverse fasi della filiera delle piante officinali delle Good Agricultural and Collection Practice (GACP).