Art. 10 
 
 
                  Disposizioni transitorie e finali 
 
  1. Il presente decreto si applica alle opere di cui all'Allegato  1
per  le  quali  il  provvedimento,  o  la  determina   a   contrarre,
dell'affidamento  dell'incarico  di   redazione   del   progetto   di
fattibilita' tecnico-economica e' stato adottato successivamente alla
data della sua entrata in vigore. Se il provvedimento, o la determina
a contrarre, sono adottati prima della data di entrata in vigore  del
presente decreto, e' consentita l'indizione volontaria del  dibattito
pubblico, di cui all'articolo 3, comma 4. 
  2. Nelle more dell'entrata in vigore del decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti di cui all'articolo 23, comma  3,  del
codice, il dibattito pubblico si svolge, in relazione alle opere  per
cui non sia stato predisposto  il  documento  di  fattibilita'  delle
alternative progettuali, con riferimento al progetto di  fattibilita'
ovvero al progetto preliminare. 
  3. Il presente decreto entra  in  vigore  decorsi  sessanta  giorni
dalla sua pubblicazione nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana. 
  4. Entro due anni dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto  la  Commissione   di   cui   all'articolo   4,   a   seguito
dell'attivita' di monitoraggio  previste  all'articolo  4,  comma  6,
lettere a) ed e), propone al  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti disposizioni integrative e correttive del presente  decreto
da adottarsi con le procedure previste dall'articolo 22, comma 2, del
codice. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
 
    Roma, 10 maggio 2018 
 
                                                p. Il Presidente      
                                           del Consiglio dei ministri 
                                                     Boschi           
 
Il Ministro delle infrastrutture 
         e dei trasporti         
             Delrio              
 
 
Visto, il Guardasigilli: Orlando 

Registrato alla Corte dei conti il 4 giugno 2018 
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
e del Ministero dell'ambiente, della  tutela  del  territorio  e  del
mare, reg. n. 1, foglio n. 1824 
 
          Note all'art. 10: 
              - Si riporta il testo dell'art. 23, comma 3, del citato
          decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50: 
              «Art. 23 (Livelli della progettazione per gli  appalti,
          per le concessioni di lavori  nonche'  per  i  servizi).  -
          (Omissis). 
              3. Con decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e
          trasporti, su proposta del Consiglio superiore  dei  lavori
          pubblici, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della
          tutela del territorio e del mare e del Ministro dei beni  e
          delle attivita' culturali e del  turismo  sono  definiti  i
          contenuti della progettazione nei tre livelli  progettuali.
          Con il decreto  di  cui  al  primo  periodo  e',  altresi',
          determinato il contenuto minimo del quadro esigenziale  che
          devono predisporre le stazioni appaltanti. Fino  alla  data
          di entrata in vigore di detto decreto,  si  applica  l'art.
          216, comma 4. 
              (Omissis).». 
              - Per il testo  dell'art.  22,  comma  2,  del  decreto
          legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si veda nelle note  alle
          premesse.