Art. 4 
 
 
           Commissione nazionale per il dibattito pubblico 
 
  1. Ai sensi dell'articolo 22, comma 2, del codice, con decreto  del
Ministro delle infrastrutture  e  dei  trasporti  da  emanarsi  entro
quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
e' istituita presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
la Commissione  nazionale  per  il  dibattito  pubblico,  di  seguito
denominata Commissione, cosi' composta: 
  a) due rappresentanti, di  cui  uno  con  funzioni  di  Presidente,
designati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; 
  b) tre rappresentanti designati dal Presidente  del  Consiglio  dei
ministri; 
  c) cinque rappresentanti ciascuno designato,  rispettivamente,  dal
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  dal
Ministro dello sviluppo economico, dal  Ministro  dei  beni  e  delle
attivita' culturali e del turismo, dal Ministro della giustizia e dal
Ministro della salute; 
  d) cinque rappresentanti nominati dalla  Conferenza  Unificata,  di
cui due  in  rappresentanza  delle  regioni,  uno  dall'Unione  delle
Province  d'Italia  e  due  dall'Associazione  Nazionale  dei  Comuni
Italiani. 
  2. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti puo'  nominare,
su proposta della Commissione,  sino  a  tre  esperti  competenti  in
materia di mediazione  dei  conflitti,  progettazione  partecipata  e
dibattito pubblico, che prendono parte ai  lavori  della  Commissione
senza diritto di voto. La Commissione  puo'  avvalersi,  senza  alcun
onere di qualsiasi  natura,  del  supporto  dei  dipartimenti,  della
Struttura tecnica di missione e delle societa' in house del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti. 
  3.  L'incarico  dei  componenti   della   Commissione   ha   durata
quinquennale, e' rinnovabile  una  sola  volta  e  decade,  comunque,
decorso il quinto  anno  dal  primo  insediamento  della  Commissione
medesima. 
  4. Ai sensi di quanto  previsto  dall'articolo  22,  comma  2,  del
codice, per la partecipazione alle attivita' della Commissione, senza
distinzione  per  provenienza  dei  partecipanti,  non  sono   dovuti
compensi,  gettoni,  emolumenti,  indennita'  o  rimborsi  di   spese
comunque denominati. 
  5. La Commissione, con proprio regolamento interno,  stabilisce  le
proprie  modalita'  di  funzionamento,  nonche'   le   modalita'   di
collaborazione per lo svolgimento delle attivita' di cui ai commi 7 e
8, entro e non oltre trenta giorni decorrenti dalla  data  della  sua
istituzione. 
  6. La Commissione in particolare: 
  a) monitora il corretto svolgimento della  procedura  di  dibattito
pubblico e il rispetto della partecipazione del pubblico, nonche'  la
necessaria informazione durante la procedura; 
  b) propone raccomandazioni di carattere generale o metodologico per
il corretto svolgimento del dibattito pubblico; 
  c) garantisce che sia  data  idonea  e  tempestiva  pubblicita'  ed
informazione, anche attraverso la pubblicazione su  apposita  sezione
del sito internet del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
in ordine alle determinazioni adottate  per  il  funzionamento  della
Commissione, alle modalita' della procedura del  dibattito  pubblico,
ai pareri resi, alla documentazione tecnica riguardante  l'intervento
oggetto  del  dibattito   pubblico   nonche'   ai   risultati   delle
consultazioni in corso o concluse; 
  d) organizza le attivita' di cui alle lettere a)  e  c)  a  livello
territoriale, con il coinvolgimento attivo  degli  enti  territoriali
interessati  dalla  realizzazione  dell'opera  che   segnalano   alla
Commissione eventuali criticita' relative alle modalita' operative  e
tecniche di svolgimento del dibattito pubblico e collaborano al  fine
di individuare le soluzioni migliori per le comunita' locali; 
  e) presenta al Governo e  alle  Camere,  entro  il  30  giugno  con
cadenza biennale, una relazione sulle risultanze delle  attivita'  di
monitoraggio  svolte  nel   biennio   precedente,   evidenziando   le
criticita' emerse nel corso  delle  procedure  di  dibattito  svolte,
suggerendo, altresi', soluzioni finalizzate  ad  eliminare  eventuali
squilibri  nella  partecipazione  nonche'  a  promuovere   forme   di
contraddittorio quali momenti di interazione costruttiva. 
  7. Per le attivita' istruttorie, nel caso  di  opere  di  interesse
nazionale o sovra regionale, la Commissione si  avvale  del  supporto
tecnico-amministrativo delle strutture dell'amministrazione  centrale
competente  nella  materia  oggetto  dell'intervento.  Il   personale
coinvolto mantiene la dipendenza funzionale  dall'amministrazione  di
appartenenza. 
  8. Per le attivita' istruttorie, nel caso  di  opere  di  interesse
regionale,    la    Commissione    si     avvale     del     supporto
tecnico-amministrativo degli uffici regionali  allo  specifico  scopo
individuati. 
 
          Note all'art. 4: 
              - Per il testo  dell'art.  22,  comma  2,  del  decreto
          legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si veda nelle note  alle
          premesse.