Art. 5
Indizione del dibattito pubblico
1. L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore
individua, secondo i propri ordinamenti, il soggetto titolare del
potere di indire il dibattito pubblico che si svolge nelle fasi
iniziali di elaborazione di un progetto di un'opera o di un
intervento, in relazione ai contenuti del progetto di fattibilita'
ovvero del documento di fattibilita' delle alternative progettuali.
Esso non puo' svolgersi, nei casi di cui all'articolo 3, commi 3 e 4,
oltre l'avvio della progettazione definitiva.
2. Il dibattito pubblico ha una durata massima di quattro mesi a
decorrere dalla pubblicazione del dossier di progetto, di cui
all'articolo 7, comma 1, lettera a). Su proposta del coordinatore del
dibattito pubblico, di cui all'articolo 6, il titolare del potere di
indire il dibattito pubblico puo' prorogarne la durata di ulteriori
due mesi in caso di comprovata necessita'.
3. Ai fini di cui al comma 1, l'amministrazione aggiudicatrice o
l'ente aggiudicatore provvede a trasmettere alla Commissione una
comunicazione, con allegato il progetto di fattibilita' ovvero il
documento di fattibilita' delle alternative progettuali, che:
a) contiene l'intenzione di avviare la procedura, la descrizione
degli obiettivi e le caratteristiche del progetto adottate in
coerenza con le indicazioni delle linee guida per la valutazione
degli investimenti pubblici emanate dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti o dai Ministeri competenti, ai sensi
dell'articolo 8 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228;
b) indica uno o piu' soggetti che la rappresenti in tutte le fasi
del procedimento di dibattito pubblico.
4. L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore
comunicano alla Commissione e alle amministrazioni territoriali
interessate l'indizione del procedimento del dibattito pubblico per
la tempestiva pubblicazione, da effettuarsi entro e non oltre sette
giorni dalla richiesta, sul sito internet della Commissione di cui
all'articolo 4, comma 6, lettera c), nonche' sui siti delle
amministrazioni locali interessate dall'intervento.
5. L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore entro
novanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 3, e' tenuta a
pubblicare, sui siti di cui al comma 4, il dossier di progetto di cui
all'articolo 7, comma 1, lettera a).
Note all'art. 5:
- Per il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 29
dicembre 2011, n. 228, si veda nelle note alle premesse.