Art. 5 
 
 
                  Indizione del dibattito pubblico 
 
  1.  L'amministrazione   aggiudicatrice   o   l'ente   aggiudicatore
individua, secondo i propri ordinamenti,  il  soggetto  titolare  del
potere di indire il dibattito  pubblico  che  si  svolge  nelle  fasi
iniziali  di  elaborazione  di  un  progetto  di  un'opera  o  di  un
intervento, in relazione ai contenuti del  progetto  di  fattibilita'
ovvero del documento di fattibilita' delle  alternative  progettuali.
Esso non puo' svolgersi, nei casi di cui all'articolo 3, commi 3 e 4,
oltre l'avvio della progettazione definitiva. 
  2. Il dibattito pubblico ha una durata massima di  quattro  mesi  a
decorrere  dalla  pubblicazione  del  dossier  di  progetto,  di  cui
all'articolo 7, comma 1, lettera a). Su proposta del coordinatore del
dibattito pubblico, di cui all'articolo 6, il titolare del potere  di
indire il dibattito pubblico puo' prorogarne la durata  di  ulteriori
due mesi in caso di comprovata necessita'. 
  3. Ai fini di cui al comma 1,  l'amministrazione  aggiudicatrice  o
l'ente aggiudicatore provvede  a  trasmettere  alla  Commissione  una
comunicazione, con allegato il progetto  di  fattibilita'  ovvero  il
documento di fattibilita' delle alternative progettuali, che: 
  a) contiene l'intenzione di avviare la  procedura,  la  descrizione
degli  obiettivi  e  le  caratteristiche  del  progetto  adottate  in
coerenza con le indicazioni delle  linee  guida  per  la  valutazione
degli   investimenti   pubblici   emanate   dal    Ministero    delle
infrastrutture e dei trasporti o dai Ministeri competenti,  ai  sensi
dell'articolo 8 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228; 
  b) indica uno o piu' soggetti che la rappresenti in tutte  le  fasi
del procedimento di dibattito pubblico. 
  4.  L'amministrazione   aggiudicatrice   o   l'ente   aggiudicatore
comunicano  alla  Commissione  e  alle  amministrazioni  territoriali
interessate l'indizione del procedimento del dibattito  pubblico  per
la tempestiva pubblicazione, da effettuarsi entro e non  oltre  sette
giorni dalla richiesta, sul sito internet della  Commissione  di  cui
all'articolo  4,  comma  6,  lettera  c),  nonche'  sui  siti   delle
amministrazioni locali interessate dall'intervento. 
  5. L'amministrazione aggiudicatrice o  l'ente  aggiudicatore  entro
novanta giorni dalla comunicazione di cui al comma  3,  e'  tenuta  a
pubblicare, sui siti di cui al comma 4, il dossier di progetto di cui
all'articolo 7, comma 1, lettera a). 
 
          Note all'art. 5: 
              - Per il testo dell'art. 8 del decreto  legislativo  29
          dicembre 2011, n. 228, si veda nelle note alle premesse.