Art. 7 Funzioni e compiti dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore 1. L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore provvede a: a) elaborare il dossier di progetto dell'opera, scritto in linguaggio chiaro e comprensibile, in cui e' motivata l'opportunita' dell'intervento e sono descritte le soluzioni progettuali proposte, comprensive delle valutazioni degli impatti sociali, ambientali ed economici, in coerenza con le linee guida di cui all'articolo 8 del decreto legislativo del 29 dicembre 2011, n. 228; b) fornire le informazioni sull'intervento e, ove significativo, sulle alternative progettuali esaminate nella prima fase del progetto di fattibilita'; c) partecipare in modo attivo agli incontri e alle attivita' previste dal dibattito pubblico e fornire il supporto necessario per rispondere ai quesiti emersi nel corso del dibattito pubblico; d) valutare i risultati e le proposte emersi nel corso del dibattito pubblico e redigere un dossier conclusivo in cui si evidenzia la volonta' o meno di realizzare l'intervento, le eventuali modifiche da apportare al progetto e le ragioni che hanno condotto a non accogliere eventuali proposte; e) sostenere i costi relativi allo svolgimento del dibattito pubblico, previsti negli oneri della progettazione dell'intervento di cui all'articolo 23, comma 11, del codice.
Note all'art. 7: - Per il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228, si veda nelle note alle premesse.