Art. 7
Funzioni e compiti dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente
aggiudicatore
1. L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore provvede
a:
a) elaborare il dossier di progetto dell'opera, scritto in
linguaggio chiaro e comprensibile, in cui e' motivata l'opportunita'
dell'intervento e sono descritte le soluzioni progettuali proposte,
comprensive delle valutazioni degli impatti sociali, ambientali ed
economici, in coerenza con le linee guida di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo del 29 dicembre 2011, n. 228;
b) fornire le informazioni sull'intervento e, ove significativo,
sulle alternative progettuali esaminate nella prima fase del progetto
di fattibilita';
c) partecipare in modo attivo agli incontri e alle attivita'
previste dal dibattito pubblico e fornire il supporto necessario per
rispondere ai quesiti emersi nel corso del dibattito pubblico;
d) valutare i risultati e le proposte emersi nel corso del
dibattito pubblico e redigere un dossier conclusivo in cui si
evidenzia la volonta' o meno di realizzare l'intervento, le eventuali
modifiche da apportare al progetto e le ragioni che hanno condotto a
non accogliere eventuali proposte;
e) sostenere i costi relativi allo svolgimento del dibattito
pubblico, previsti negli oneri della progettazione dell'intervento di
cui all'articolo 23, comma 11, del codice.
Note all'art. 7:
- Per il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 29
dicembre 2011, n. 228, si veda nelle note alle premesse.