Art. 9 
 
 
                 Conclusione del dibattito pubblico 
 
  1. Nei trenta giorni successivi alla scadenza del  termine  di  cui
all'articolo 5, comma  2,  il  coordinatore  del  dibattito  pubblico
presenta all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore,
nonche'  alla  Commissione  di  cui  all'articolo  4,  una  relazione
conclusiva sull'andamento dell'intera procedura che contiene: 
  a) la descrizione delle attivita' svolte nel  corso  del  dibattito
pubblico,  comprensiva  delle  indicazioni  circa  il  numero   degli
incontri e dei partecipanti, le modalita' di gestione  e  l'andamento
degli  incontri,  gli  strumenti  di  comunicazione  utilizzati,   le
statistiche  di  accesso  e  consultazione  del  sito  internet   del
dibattito pubblico; 
  b)  la  sintesi  dei  temi,  in  modo  imparziale,  trasparente   e
oggettivo, delle posizioni e delle  proposte  emerse  nel  corso  del
dibattito; 
  c)  la  descrizione   delle   questioni   aperte   e   maggiormente
problematiche  rispetto  alle  quali  si  chiede  all'amministrazione
aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore  di  prendere  posizione  nel
dossier conclusivo, di cui all'articolo 7, comma 1, lettera d). 
  2. L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente  aggiudicatore,  entro
due mesi successivi dalla ricezione della relazione di cui  al  comma
1, presenta il proprio dossier conclusivo,  di  cui  all'articolo  7,
comma 1, lettera d), anche ai fini di cui all'articolo 22,  comma  4,
del codice. Il dibattito pubblico si conclude  con  la  presentazione
del dossier conclusivo da parte dell'amministrazione aggiudicatrice o
dell'ente aggiudicatore. 
  3. La relazione conclusiva del coordinatore del dibattito  pubblico
e' allegata al dossier conclusivo dell'amministrazione aggiudicatrice
o dell'ente aggiudicatore di cui costituisce parte integrante. 
  4. L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore  tengono
conto del dossier conclusivo nelle successive fasi e procedure di cui
all'articolo 22, comma 4, del codice. 
  5. I risultati delle consultazioni svolte nell'ambito del dibattito
pubblico   sono   pubblicati   sul   sito    della    amministrazione
aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, sul sito della  Commissione
di cui all'articolo 4, nonche' sui siti delle amministrazioni  locali
interessate dall'intervento. 
  6. Ai sensi dell'articolo 23, comma  1,  lettera  g),  del  decreto
legislativo 3 aprile 2006, n.  152,  e  successive  modificazioni,  i
risultati di cui  al  comma  5  sono  trasmessi  dall'amministrazione
aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore all'autorita' competente per
la presentazione dell'istanza di valutazione di impatto ambientale. 
 
          Note all'art. 9: 
              - Si riporta il testo dell'art. 22, comma 4, del citato
          decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50: 
              «Art. 22 (Trasparenza nella partecipazione di portatori
          di interessi e dibattito pubblico). - (Omissis). 
              4. Gli esiti del dibattito pubblico e  le  osservazioni
          raccolte sono  valutate  in  sede  di  predisposizione  del
          progetto definitivo e sono discusse in sede  di  conferenza
          di  servizi  relativa  all'opera  sottoposta  al  dibattito
          pubblico.». 
              - Per il testo dell'art. 23, comma 1, lettera  g),  del
          decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,  si  veda  nelle
          note alle premesse.