Art. 2 
 
 
                  Disposizioni finanziarie e finali 
 
  1. Il Fondo per interventi strutturali di  politica  economica,  di
cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004,  n.
282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004,  n.
307, e' incrementato di 12,6 milioni di euro per l'anno 2020. 
  2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1 e dal  comma
1 del presente articolo, pari a 56,9 milioni di euro per l'anno 2018,
a 29 milioni di euro per l'anno 2019 e a 12,6  milioni  di  euro  per
l'anno 2020, si provvede: 
    a)  quanto  a  3  milioni  di  euro  per  l'anno  2018,  mediante
corrispondente utilizzo del fondo di parte  corrente  iscritto  nello
stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico  ai  sensi
dell'articolo 49, comma 2, lettere a)  e  b),  del  decreto-legge  24
aprile 2014, n. 66, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  23
giugno 2014, n. 89; 
    b)  quanto  a  3  milioni  di  euro  per  l'anno  2018,  mediante
corrispondente utilizzo del fondo di parte  corrente  iscritto  nello
stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico  ai  sensi
dell'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196; 
    c) quanto a 30,9 milioni di euro per l'anno 2018 e a  29  milioni
di euro per l'anno  2019,  mediante  corrispondente  riduzione  dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai  fini
del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»  dello  stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno
2018, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero dello sviluppo economico  per  1  milione  di  euro  per
l'anno 2018 e 2 milioni di euro per l'anno  2019  e  l'accantonamento
relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 29,9  milioni
di euro per l'anno 2018 e 27 milioni di euro per l'anno 2019; 
    d) quanto  a  20  milioni  di  euro  per  l'anno  2018,  mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma  199,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190; 
    e) quanto a 12,6 milioni di euro per  l'anno  2020,  mediante  le
maggiori entrate di cui all'articolo 1. 
  3. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.