Art. 2 
 
                 Clausola di invarianza finanziaria 
 
  1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori  oneri  a  carico  della  finanza   pubblica.   Gli   uffici
interessati   provvedono   all'attuazione   del   presente    decreto
nell'ambito  delle   risorse   umane,   strumentali   e   finanziarie
disponibili a legislazione vigente.