Art. 3 
 
                        Copertura finanziaria 
 
  1. Agli oneri derivanti dagli articoli 1 e 2, pari complessivamente
a euro 2.520.000 per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo  speciale  di  parte  corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020,  nell'ambito  del
programma «Fondi di riserva e  speciali»  della  missione  «Fondi  da
ripartire» dello stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze per l'anno 2018, allo  scopo  parzialmente  utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno per 900.000 euro,
l'accantonamento relativo al Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti per 389.000 euro, l'accantonamento  relativo  al  Ministero
degli affari esteri e della cooperazione internazionale per 1.231.000
euro. 
  2. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.