Art. 2 
 
 
Riordino delle competenze del Ministero dell'ambiente e della  tutela
                      del territorio e del mare 
 
  1. Al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio  e  del
mare sono trasferite le  funzioni  esercitate  dalla  Presidenza  del
Consiglio dei ministri in materia  di  coordinamento  e  monitoraggio
degli interventi di emergenza ambientale di cui agli articoli 1  e  2
del  decreto-legge  10  dicembre  2013,  n.  136,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6. 
  2. Per  le  finalita'  di  cui  al  comma  1,  all'articolo  2  del
decreto-legge  n.  136  del  2013,   sono   apportate   le   seguenti
modificazioni: 
    a) al comma 1, le parole da: «presso la Presidenza del  Consiglio
dei  ministri»  a  «Ministro  della  difesa»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «presso il  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare un Comitato interministeriale,  presieduto  dal
Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del  mare,
composto dal Ministro delegato per il Sud, dal Ministro dell'interno,
dal Ministro delle politiche agricole  alimentari,  forestali  e  del
turismo, dal Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  dal
Ministro della salute,  dal  Ministro  per  i  beni  e  le  attivita'
culturali e dal Ministro della difesa»; 
    b) al comma 2, le parole: «, su  proposta  del  Ministro  per  la
coesione territoriale,» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «,  sulla
proposta del Ministro delegato per  il  Sud»  e  le  parole  da:  «un
rappresentante  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri»   a
«Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio  e  del  mare»
sono sostituite dalle  seguenti:  «un  rappresentante  del  Ministero
dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del  mare,  che  la
presiede, e da un rappresentante del Ministro delegato  per  il  Sud,
del Ministero dell'interno, del Ministero  delle  politiche  agricole
alimentari, forestali e del turismo»; 
    c) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. La  segreteria  del
Comitato di cui al comma 1 e il supporto tecnico per  la  Commissione
di cui al comma 2 sono assicurati dalle strutture  organizzative  del
Ministero dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del  mare,
nell'ambito  delle   risorse   umane,   strumentali   e   finanziarie
disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi  oneri  per
la finanza pubblica.». 
  3. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio  e  del
mare esercita altresi' le funzioni gia'  attribuite  alla  Presidenza
del Consiglio dei  ministri  in  materia  di  contrasto  al  dissesto
idrogeologico e di difesa e  messa  in  sicurezza  del  suolo,  ferme
restando quelle  di  coordinamento  interministeriale  proprie  della
Presidenza del Consiglio dei ministri. All'articolo 7, comma  8,  del
decreto-legge  12   settembre   2014,   n.   133,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164,  le  parole  «di
concerto  con  la  struttura   di   missione   contro   il   dissesto
idrogeologico  appositamente  istituita  presso  la  Presidenza   del
Consiglio» sono soppresse e il comma 9 e' abrogato.  All'articolo  1,
comma 1074, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le  parole:  «della
Presidenza del Consiglio dei ministri-Struttura di missione contro il
dissesto  idrogeologico  e  per  lo  sviluppo  delle   infrastrutture
idriche, sulla base di  un  accordo  di  programma  sottoscritto  dal
Presidente  del  Consiglio  dei  ministri»  sono   sostituite   dalla
seguenti: «del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare, sulla base di un  accordo  di  programma  sottoscritto  dal
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» e le
parole: «Presidenza del Consiglio dei ministri» sono sostituite dalle
seguenti: «Ministero dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e
del mare». 
  4. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 35, comma 2, dopo la lettera c) sono inserite  le
seguenti: «c-bis) politiche di promozione per l'economia circolare  e
l'uso  efficiente  delle  risorse,  fatte  salve  le  competenze  del
Ministero dello sviluppo economico; 
      c-ter) coordinamento delle misure di contrasto  e  contenimento
del  danno  ambientale  e  di  ripristino  in  sicurezza   dei   siti
inquinati;»; 
    b) all'articolo 37, comma 1, le parole:  «,  comma  5-bis,»  sono
soppresse. 
  5. Con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e  sentito  il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare,  si
provvede alla  puntuale  quantificazione  delle  risorse  finanziarie
allocate e  da  allocare  presso  la  Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri per lo svolgimento delle funzioni trasferite con il presente
articolo. 
  6. Le risorse di cui al comma 5,  per  l'anno  2018,  sono  versate
all'entrata del  bilancio  dello  Stato  per  essere  riassegnate  ai
pertinenti capitoli di spesa dello stato di previsione del  Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.  Il  Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare con  propri
decreti le  occorrenti  variazioni  di  bilancio.  Con  la  legge  di
bilancio per l'anno 2019 e per  il  triennio  2019-2021,  le  risorse
finanziarie di cui al comma 5 sono trasferite ai pertinenti  capitoli
dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della  tutela
del territorio e del mare. 
  7. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare ai sensi
dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si
provvede  ad  adeguare  le  strutture  organizzative  del   Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
  8. Dalle disposizioni di cui  al  presente  articolo  non  derivano
nuovi  o  maggiori   oneri   a   carico   della   finanza   pubblica.
All'attuazione del presente articolo  il  Ministero  dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del mare provvede con le risorse umane,
finanziarie e strumentali  disponibili  a  legislazione  vigente.  Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato  ad  apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.