Art. 4 
 
          Limiti e condizioni dell'agevolazione concedibile 
 
  1.  L'agevolazione  e'  concessa  a   ciascun   soggetto   di   cui
all'articolo 2, comma 1, nel rispetto del  limite  delle  risorse  di
bilancio annualmente stanziate, che costituisce il tetto di spesa  da
ripartire.  Nel  caso  di  insufficienza  delle  risorse  disponibili
rispetto alle richieste ammesse, si procede alla  ripartizione  delle
stesse tra i  beneficiari  in  misura  proporzionale  al  credito  di
imposta astrattamente spettante calcolato ai sensi  dell'articolo  2,
con un limite individuale per soggetto pari al 5 per cento del totale
delle risorse annue destinate agli investimenti sui giornali, ed al 2
per cento delle  risorse  annue  destinate  agli  investimenti  sulle
emittenti radiofoniche  e  televisive  locali,  tenendo  conto  delle
distinte imputazioni previste  dall'articolo  57-bis,  comma  3,  del
decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, come modificato dal  decreto-legge
16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
dicembre 2017, n. 172.  Eventuali  residui  disponibili  per  effetto
dell'applicazione del periodo precedente sono ulteriormente ripartiti
tra i richiedenti che non  hanno  superato  i  precitati  limiti,  in
misura proporzionale alle rispettive richieste ammesse. 
  2. Le  spese  si  considerano  sostenute  secondo  quanto  previsto
dall'articolo 109 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917, recante  il  testo  unico  delle  imposte  sui
redditi. L'effettuazione di tali spese  deve  risultare  da  apposita
attestazione rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 35, commi 1,
lettera a), e 3, del decreto  legislativo  9  luglio  1997,  n.  241,
legittimati a rilasciare il visto di  conformita'  dei  dati  esposti
nelle dichiarazioni fiscali, ovvero dai soggetti  che  esercitano  la
revisione legale dei conti ai sensi dell'articolo 2409-bis del codice
civile. 
  3. Il  credito  d'imposta  e'  alternativo  e  non  cumulabile,  in
relazione a medesime voci  di  spesa,  con  ogni  altra  agevolazione
prevista  da  normativa  statale,  regionale  o  europea  salvo   che
successive  disposizioni  di  pari  fonte  normativa  non   prevedano
espressamente la cumulabilita' delle agevolazioni stesse. 
  4.  Il  credito  d'imposta  e'   utilizzabile   esclusivamente   in
compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del  decreto  legislativo  9
luglio  1997,  n.  241,  dopo  la   realizzazione   dell'investimento
incrementale  nella  misura  indicata  dal   provvedimento   di   cui
all'articolo 5, comma 3, del presente regolamento. 
  5. Ai fini dell'utilizzo del credito di  imposta,  il  modello  F24
deve essere presentato esclusivamente tramite  i  servizi  telematici
dell'Agenzia delle entrate,  pena  lo  scarto  del  modello  F24.  Il
medesimo modello F24 e' altresi'  scartato  qualora  l'ammontare  del
credito  d'imposta  utilizzato  in  compensazione  risulti  eccedente
l'importo spettante. 
 
          Note all'art. 4: 
              - Per il riferimento al comma 3  dell'art.  57-bis  del
          citato decreto-legge n. 50 del 2017,  si  veda  nelle  note
          alle premesse. 
              - Per il riferimento al decreto  del  Presidente  della
          Repubblica n.  917  del  1986,  si  veda  nelle  note  alle
          premesse. 
              - Si riporta il testo dei commi  1,  lettera  a),  e  3
          dell'art. 35 del  decreto  legislativo  n.  241  del  1997,
          citato nelle note alle premesse: 
              «Art.  35  (Responsabili   dei   centri).   -   1.   Il
          responsabile dell'assistenza fiscale dei centri  costituiti
          dai soggetti di cui all'art. 32, comma 1, lettere a), b)  e
          c), su richiesta del contribuente: 
                a) rilascia un visto di conformita'  dei  dati  delle
          dichiarazioni  predisposte  dal   centro,   alla   relativa
          documentazione e alle risultanze delle scritture contabili,
          nonche'  di  queste  ultime  alla  relativa  documentazione
          contabile. 
              3. I soggetti indicati alle lettere a) e b), del  comma
          3 dell'art. 3 del decreto del Presidente  della  Repubblica
          22  luglio  1998,  n.  322,  abilitati  alla   trasmissione
          telematica delle dichiarazioni,  rilasciano,  su  richiesta
          dei contribuenti, il visto di conformita' e l'asseverazione
          di cui ai commi 1 e 2, lettera a),  del  presente  articolo
          relativamente alle dichiarazioni da loro predisposte.». 
              - Si riporta il testo  dell'art.  2409-bis  del  codice
          civile (Revisione legale dei conti): 
              «Art. 2409-bis. La revisione  legale  dei  conti  sulla
          societa' e' esercitata da un revisore legale dei conti o da
          una societa' di  revisione  legale  iscritti  nell'apposito
          registro. 
              Lo statuto delle societa' che  non  siano  tenute  alla
          redazione del bilancio consolidato puo'  prevedere  che  la
          revisione legale dei  conti  sia  esercitata  dal  collegio
          sindacale. In tal caso il collegio sindacale e'  costituito
          da revisori legali iscritti nell'apposito registro.». 
              - Per il riferimento all'art.  17  del  citato  decreto
          legislativo n. 241  del  1997,  si  veda  nelle  note  alle
          premesse.