Art. 6 Controlli e cause di revoca 1. La Presidenza del Consiglio dei ministri effettua verifiche sul possesso dei requisiti e sul rispetto delle condizioni previste dalla legge per beneficiare dell'agevolazione. 2. Il credito d'imposta e' revocato nel caso che venga accertata l'insussistenza di uno dei requisiti previsti ovvero nel caso in cui la documentazione presentata contenga elementi non veritieri o risultino false le dichiarazioni rese. La revoca parziale del credito d'imposta e' disposta solo nel caso in cui dagli accertamenti effettuati siano rilevati elementi che condizionano esclusivamente la misura del beneficio concesso. 3. Le verifiche di cui al comma 1 sono effettuate tenendo conto dei criteri che consentono di massimizzare il rapporto costo-risultato, tra i quali la misura del beneficio concesso, e con le modalita' di programmazione e di analisi del rischio utilizzate nell'ambito delle attivita' di controllo e di contrasto all'evasione fiscale. 4. Qualora l'Agenzia delle entrate o la Guardia di Finanza accertino, nell'ambito dell'ordinaria attivita' di controllo, l'eventuale indebita fruizione, totale o parziale, del credito di imposta di cui all'articolo 1, le stesse provvedono a darne comunicazione in via telematica alla Presidenza del Consiglio dei ministri ai fini della revoca di cui al comma 2. 5. Al recupero di quanto indebitamente fruito si applica l'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73.
Note all'art. 6: - Per il riferimento al comma 6 dell'art. 1 del citato decreto-legge n. 40 del 2010, si veda nelle note alle premesse.