IL PRESIDENTE DELLA REPUBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di provvedere  alla
proroga e definizione di termini di  prossima  scadenza  al  fine  di
garantire la  continuita',  l'efficienza  e  l'efficacia  dell'azione
amministrativa e l'operativita' di fondi  a  fini  di  sostegno  agli
investimenti, nonche' di provvedere alla proroga di  termini  per  il
completamento delle operazioni  di  trasformazioni  societarie  e  di
conclusione degli accordi  di  gruppo  previste  dalla  normativa  in
materia di banche popolari e di banche di credito cooperativo; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 24 luglio 2018; 
  Sulla proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                  Emana il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
         Proroga di termini in materia di enti territoriali 
 
  1. All'articolo 4, comma 6-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2015,
n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio  2016,
n. 21, al primo e al terzo periodo, le parole «Per gli  anni  2016  e
2017» sono sostituite dalle seguenti: «Per  gli  anni  2016,  2017  e
2018». 
  2.  Il  mandato  dei  presidenti  di  provincia  e   dei   consigli
provinciali in scadenza tra la data di entrata in vigore del presente
decreto-legge e il 31 ottobre 2018 e' prorogato  fino  a  tale  data,
anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1,  commi  65  e  69,
della legge 7 aprile 2014, n. 56, e le elezioni per il rinnovo  delle
cariche predette si tengono il 31 ottobre 2018, contestualmente  alle
elezioni  del  rispettivo  consiglio  provinciale  o  presidente   di
provincia, qualora sia in scadenza  per  fine  mandato  entro  il  31
dicembre 2018.