Art. 10 
 
               Proroga di termini in materia di sport 
 
  1. Al fine di consentire l'ultimazione  delle  opere  previste  per
l'Universiade Napoli 2019, il termine previsto dall'articolo 1, comma
378, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e' prorogato al 31  maggio
2019, e al comma 375, del  medesimo  articolo,  le  parole  da:  «con
decreto del Presidente» sino a:  «il  quale  opera»  sono  sostituite
dalle seguenti: «il Direttore dell'Agenzia regionale Universiade 2019
(ARU)  e'  nominato  commissario  straordinario».   Conseguentemente,
all'articolo 1, comma 379, della legge n. 205 del 2017,  il  terzo  e
quarto periodo sono sostituiti dai seguenti: «Il commissario,  previa
intesa con il sindaco in caso di interventi da realizzare nell'ambito
territoriale del comune di Napoli, assicura  la  realizzazione  degli
interventi di cui al comma 375. A tale scopo e' costituita una cabina
di  coordinamento,   della   quale   fanno   parte   il   commissario
straordinario, il Presidente della Regione Campania o un suo delegato
e i sindaci delle citta' capoluogo di provincia della Campania o loro
delegati nonche' dei comuni ove vengano localizzati  gli  interventi,
il presidente della FISU, il presidente del CUSI, il  presidente  del
CONI o un suo delegato e il presidente dell'ANAC o un suo delegato.».