Art. 10
Proroga di termini in materia di sport
1. Al fine di consentire l'ultimazione delle opere previste per
l'Universiade Napoli 2019, il termine previsto dall'articolo 1, comma
378, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e' prorogato al 31 maggio
2019, e al comma 375, del medesimo articolo, le parole da: «con
decreto del Presidente» sino a: «il quale opera» sono sostituite
dalle seguenti: «il Direttore dell'Agenzia regionale Universiade 2019
(ARU) e' nominato commissario straordinario». Conseguentemente,
all'articolo 1, comma 379, della legge n. 205 del 2017, il terzo e
quarto periodo sono sostituiti dai seguenti: «Il commissario, previa
intesa con il sindaco in caso di interventi da realizzare nell'ambito
territoriale del comune di Napoli, assicura la realizzazione degli
interventi di cui al comma 375. A tale scopo e' costituita una cabina
di coordinamento, della quale fanno parte il commissario
straordinario, il Presidente della Regione Campania o un suo delegato
e i sindaci delle citta' capoluogo di provincia della Campania o loro
delegati nonche' dei comuni ove vengano localizzati gli interventi,
il presidente della FISU, il presidente del CUSI, il presidente del
CONI o un suo delegato e il presidente dell'ANAC o un suo delegato.».