Art. 11
Proroga di termini in materia di banche popolari e gruppi bancari
cooperativi
1. All'articolo 2, del decreto-legge 14 febbraio 2016, n.18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2016, n. 49, al
comma 1, secondo periodo, e al comma 2, primo periodo, le parole «90
giorni» sono sostituite dalle seguenti: «180 giorni»; all'articolo 1,
comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, le parole «18 mesi
dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di attuazione
emanate dalla Banca d'Italia ai sensi del medesimo articolo 29» sono
sostituite dalle seguenti: «il 31 dicembre 2018».
2. All'articolo 37-bis, del decreto legislativo 1° settembre 1993,
n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera a), la parola «maggioritaria» e' sostituita
dalle seguenti: «pari ad almeno il sessanta per cento»;
b) dopo il comma 2, e' inserito il seguente: «2-bis. Lo statuto
della capogruppo stabilisce che i componenti dell'organo di
amministrazione espressione delle banche di credito cooperativo
aderenti al gruppo siano pari alla meta' piu' due del numero
complessivo dei consiglieri di amministrazione.»;
c) al comma 3, lettera b), alinea, dopo le parole «finalita'
mutualistiche» sono inserite le seguenti: «e del carattere
localistico delle banche di credito cooperativo»;
d) al comma 3, lettera b), n. 1, dopo le parole «obiettivi
operativi del gruppo» sono inserite le seguenti: «, tenendo conto di
quanto previsto dal comma 3-bis,»;
e) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:
«3-bis. Con atto della capogruppo e' disciplinato il processo
di consultazione delle banche di credito cooperativo aderenti al
gruppo in materia di strategie, politiche commerciali, raccolta del
risparmio ed erogazione del credito nonche' riguardo al perseguimento
delle finalita' mutualistiche. Al fine di tener conto delle
specificita' delle aree interessate, la consultazione avviene
mediante assemblee territoriali delle banche di credito cooperativo,
i cui pareri non sono vincolanti per la capogruppo.
3-ter. Le banche del gruppo che, sulla base del sistema di
classificazione del rischio adottato dalla capogruppo, si collocano
nelle classi di rischio migliori: a) definiscono in autonomia i
propri piani strategici e operativi, nel quadro degli indirizzi
impartiti dalla capogruppo e sulla base delle metodologie da
quest'ultima definite; b) comunicano tali piani alla capogruppo che
ne verifica la coerenza con i citati indirizzi; c) nominano i
componenti dei propri organi di amministrazione e controllo e, in
caso di mancato gradimento della capogruppo, sottopongono alla
stessa, ai fini della sostituzione di ogni componente non gradito,
una lista di tre candidati diversi da quelli gia' indicati nella
medesima procedura di nomina, fermi restando i requisiti di cui al
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze adottato ai sensi
dell'articolo 26. Ogni atto della capogruppo di specificazione del
sistema di classificazione del rischio previsto nel contratto di
coesione e' sottoposto all'approvazione preventiva della Banca
d'Italia.»;
f) al comma 7, alinea, prima delle parole «Il Ministro
dell'economia e delle finanze» e' inserito il seguente periodo: «Con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia,
puo' essere stabilita una soglia di partecipazione delle banche di
credito cooperativo al capitale della societa' capogruppo diversa da
quella indicata al comma 1, lettera a), tenuto conto delle esigenze
di stabilita' del gruppo.»;
g) al comma 7, la lettera b) e' soppressa.».