Art. 11 
 
Proroga di termini in materia di banche  popolari  e  gruppi  bancari
                             cooperativi 
 
  1. All'articolo  2,  del  decreto-legge  14  febbraio  2016,  n.18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2016, n.  49,  al
comma 1, secondo periodo, e al comma 2, primo periodo, le parole  «90
giorni» sono sostituite dalle seguenti: «180 giorni»; all'articolo 1,
comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2015,  n.  3,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, le parole  «18  mesi
dalla data di entrata in  vigore  delle  disposizioni  di  attuazione
emanate dalla Banca d'Italia ai sensi del medesimo articolo 29»  sono
sostituite dalle seguenti: «il 31 dicembre 2018». 
  2. All'articolo 37-bis, del decreto legislativo 1° settembre  1993,
n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 1, lettera a), la parola «maggioritaria» e'  sostituita
dalle seguenti: «pari ad almeno il sessanta per cento»; 
  b) dopo il comma 2, e' inserito il  seguente:  «2-bis.  Lo  statuto
della  capogruppo  stabilisce  che  i   componenti   dell'organo   di
amministrazione  espressione  delle  banche  di  credito  cooperativo
aderenti al  gruppo  siano  pari  alla  meta'  piu'  due  del  numero
complessivo dei consiglieri di amministrazione.»; 
  c) al comma 3,  lettera  b),  alinea,  dopo  le  parole  «finalita'
mutualistiche»  sono  inserite  le   seguenti:   «e   del   carattere
localistico delle banche di credito cooperativo»; 
  d) al comma  3,  lettera  b),  n.  1,  dopo  le  parole  «obiettivi
operativi del gruppo» sono inserite le seguenti: «, tenendo conto  di
quanto previsto dal comma 3-bis,»; 
  e) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti: 
      «3-bis. Con atto della capogruppo e' disciplinato  il  processo
di consultazione delle banche  di  credito  cooperativo  aderenti  al
gruppo in materia di strategie, politiche commerciali,  raccolta  del
risparmio ed erogazione del credito nonche' riguardo al perseguimento
delle  finalita'  mutualistiche.  Al  fine  di  tener   conto   delle
specificita'  delle  aree  interessate,  la   consultazione   avviene
mediante assemblee territoriali delle banche di credito  cooperativo,
i cui pareri non sono vincolanti per la capogruppo. 
      3-ter. Le banche del gruppo che,  sulla  base  del  sistema  di
classificazione del rischio adottato dalla capogruppo,  si  collocano
nelle classi di rischio  migliori:  a)  definiscono  in  autonomia  i
propri piani strategici  e  operativi,  nel  quadro  degli  indirizzi
impartiti  dalla  capogruppo  e  sulla  base  delle  metodologie   da
quest'ultima definite; b) comunicano tali piani alla  capogruppo  che
ne verifica la  coerenza  con  i  citati  indirizzi;  c)  nominano  i
componenti dei propri organi di amministrazione  e  controllo  e,  in
caso  di  mancato  gradimento  della  capogruppo,  sottopongono  alla
stessa, ai fini della sostituzione di ogni  componente  non  gradito,
una lista di tre candidati diversi  da  quelli  gia'  indicati  nella
medesima procedura di nomina, fermi restando i requisiti  di  cui  al
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze adottato ai  sensi
dell'articolo 26. Ogni atto della capogruppo  di  specificazione  del
sistema di classificazione del  rischio  previsto  nel  contratto  di
coesione  e'  sottoposto  all'approvazione  preventiva  della   Banca
d'Italia.»; 
  f)  al  comma  7,  alinea,  prima   delle   parole   «Il   Ministro
dell'economia e delle finanze» e' inserito il seguente periodo:  «Con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,  su  proposta  del
Ministro dell'economia e delle finanze, sentita  la  Banca  d'Italia,
puo' essere stabilita una soglia di partecipazione  delle  banche  di
credito cooperativo al capitale della societa' capogruppo diversa  da
quella indicata al comma 1, lettera a), tenuto conto  delle  esigenze
di stabilita' del gruppo.»; 
  g) al comma 7, la lettera b) e' soppressa.».