Art. 2
Proroga di termini in materia di giustizia
1. All'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 29 dicembre
2017, n. 216, le parole «dopo il centottantesimo giorno successivo
alla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite
dalle seguenti: «dopo il 31 marzo 2019».
2. L'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 77,
78, 79 e 80, della legge 23 giugno 2017, n. 103, fatta salva
l'eccezione di cui al comma 81 dello stesso articolo 1 per le persone
che si trovano in stato di detenzione per i delitti ivi indicati, e'
sospesa dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al
15 febbraio 2019.
3. All'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 19 febbraio
2014, n. 14, le parole «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle
seguenti: «31 dicembre 2021», conseguentemente, il termine di cui al
comma 13 del medesimo articolo 10 del decreto legislativo n. 14 del
2014, limitatamente alla sezione distaccata di Ischia, e' prorogato
al 1° gennaio 2022.