Art. 4 
 
          Proroghe di termini in materia di infrastrutture 
 
  1. All'articolo 1, comma 165, quarto periodo, della legge 13 luglio
2015, n. 107, le parole: «entro il 30 settembre 2018» sono sostituite
dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2019». 
  2. All'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2016,  n.
244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017,  n.
19, la parola «2018», ovunque presente, e' sostituita dalla seguente:
«2019». 
  3. Le disposizioni di cui all'articolo 39, comma 1, lettera b), del
decreto   legislativo   18   luglio   2005,    n.    171,    relative
all'obbligatorieta' della patente nautica per la conduzione di unita'
aventi motore di cilindrata superiore a 750  cc  a  iniezione  a  due
tempi, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2019.