Art. 5
Proroga di termini in materia di politiche sociali
1. All'articolo 10 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n.
147, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole «A decorrere dal 2018» sono sostituite
dalle seguenti: «A decorrere dal 2019»;
b) al comma 3, primo periodo, le parole «e' stabilita la data a
partire dalla quale e' possibile, in via sperimentale per un periodo
di almeno sei mesi, accedere alla modalita' di presentazione della
DSU,» sono sostituite dalle seguenti: «e' stabilita la data a partire
dalla quale e' possibile accedere alla modalita' precompilata di
presentazione della DSU, nonche' la data a partire dalla quale e'
avviata una sperimentazione in materia,»;
c) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. A decorrere dal 1°
gennaio 2019, la DSU ha validita' dal momento della presentazione
fino al successivo 31 agosto. In ciascun anno, a decorrere dal 2019,
all'avvio del periodo di validita' fissato al 1° settembre, i dati
sui redditi e i patrimoni presenti in DSU sono aggiornati prendendo a
riferimento l'anno precedente.».