Art. 6
Proroga di termini in materia di istruzione e universita'
1. Il termine previsto dall'articolo 8, comma 3, del decreto del
Presidente della Repubblica 4 aprile 2016, n. 95, come modificato
dall'articolo 4, comma 5-sexies, del decreto-legge 30 dicembre 2016,
n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017,
n. 19, e' prorogato al 31 ottobre 2018.
2. All'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2013,
n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013,
n. 128, le parole «e 2017-2018» sono sostituite dalle seguenti: «,
2017-2018 e 2018-2019».
3. All'articolo 37, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile
2017, n. 64, le parole «dall'anno scolastico 2018/19» sono sostituite
dalle seguenti: «dall'anno scolastico 2019/2020. La validita' delle
graduatorie vigenti per l'anno scolastico 2017/18 e' prorogata per
l'anno scolastico 2018/2019 per le assegnazioni temporanee di cui
all'articolo 24 e per le destinazioni all'estero sui posti che si
rendono disponibili nell'ambito dei contingenti di cui agli articoli
18, comma 1, e 35, comma 2.