Art. 8 
 
               Proroga di termini in materia di salute 
 
  1. All'articolo 118, comma  1-bis,  secondo  periodo,  del  decreto
legislativo 6 aprile 2006, n. 193, le  parole  «A  decorrere  dal  1°
settembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere  dal  1°
dicembre 2018». 
  2. All'articolo  8,  comma  1-bis,  secondo  periodo,  del  decreto
legislativo 3 marzo 1993, n.  90,  le  parole  «A  decorrere  dal  1°
settembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere  dal  1°
dicembre 2018». 
  3. All'articolo 2, comma 67-bis, della legge 23 dicembre  2009,  n.
191,  al  quinto  periodo,  le  parole  «e  per  l'anno  2017»,  sono
sostituite dalle seguenti: «, per l'anno 2017 e per l'anno 2018». 
  4. All'articolo 16 del decreto-legge 12  settembre  2014,  n.  133,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n.  164,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 2, primo periodo, le parole  «nel  periodo  2015-2017»,
sono sostituite dalle seguenti: «nel periodo 2018-2020»; 
  b)  al  comma  2-bis,  le  parole  «Nel  periodo  2015-2017»   sono
sostituite dalle seguenti: «Nel periodo 2018-2020».