Art. 8
Proroga di termini in materia di salute
1. All'articolo 118, comma 1-bis, secondo periodo, del decreto
legislativo 6 aprile 2006, n. 193, le parole «A decorrere dal 1°
settembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal 1°
dicembre 2018».
2. All'articolo 8, comma 1-bis, secondo periodo, del decreto
legislativo 3 marzo 1993, n. 90, le parole «A decorrere dal 1°
settembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal 1°
dicembre 2018».
3. All'articolo 2, comma 67-bis, della legge 23 dicembre 2009, n.
191, al quinto periodo, le parole «e per l'anno 2017», sono
sostituite dalle seguenti: «, per l'anno 2017 e per l'anno 2018».
4. All'articolo 16 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, primo periodo, le parole «nel periodo 2015-2017»,
sono sostituite dalle seguenti: «nel periodo 2018-2020»;
b) al comma 2-bis, le parole «Nel periodo 2015-2017» sono
sostituite dalle seguenti: «Nel periodo 2018-2020».