Art. 9
Proroga di termini in materia di eventi sismici
1. All'articolo 1-septies del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, le
parole «centottanta giorni» sono sostituite dalle parole: «trecento
giorni».
2. All'articolo 1, comma 436-bis, della legge 23 dicembre 2014, n.
190, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera b), dopo le parole «2018» sono aggiunte le
seguenti: «e l'anno 2019»;
b) la lettera c) e' soppressa.