Art. 9 
 
           Proroga di termini in materia di eventi sismici 
 
  1. All'articolo 1-septies del decreto-legge 29 maggio 2018, n.  55,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89,  le
parole «centottanta giorni» sono sostituite dalle  parole:  «trecento
giorni». 
  2. All'articolo 1, comma 436-bis, della legge 23 dicembre 2014,  n.
190, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) alla  lettera  b),  dopo  le  parole  «2018»  sono  aggiunte  le
seguenti: «e l'anno 2019»; 
  b) la lettera c) e' soppressa.