Art. 2 
 
 
                      Modifiche all'articolo 2 
               del decreto legislativo n. 112 del 2017 
 
  1. All'articolo 2, comma 5, del  decreto  legislativo  n.  112  del
2017, dopo le parole:  «per  piu'  di  un  terzo»  sono  aggiunte  le
seguenti: «e per piu' di ventiquattro mesi dall'assunzione». 
 
          Note all'art. 2: 
              - Si riporta il testo dell'art. 2  del  citato  decreto
          legislativo n. 112 del 2017, come modificato  dal  presente
          decreto: 
              «Art. 2 (Attivita' d'impresa di interesse  generale). -
          1. L'impresa sociale esercita in via stabile  e  principale
          una o piu' attivita' d'impresa di interesse generale per il
          perseguimento di finalita'  civiche,  solidaristiche  e  di
          utilita'  sociale.  Ai  fini  del  presente   decreto,   si
          considerano di interesse generale, se svolte in conformita'
          alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio,  le
          attivita' d'impresa aventi ad oggetto: 
                a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'art. 1,
          commi 1 e 2,  della  legge  8  novembre  2000,  n.  328,  e
          successive  modificazioni,   ed   interventi,   servizi   e
          prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992,  n.  104,  e
          successive modificazioni, e di cui  alla  legge  22  giugno
          2016, n. 112, e successive modificazioni; 
                b) interventi e prestazioni sanitarie; 
                c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto  del
          Presidente del Consiglio dei ministri del 14 febbraio 2001,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  129  del  6  giugno
          2001, e successive modificazioni; 
                d) educazione, istruzione e formazione professionale,
          ai sensi della legge 28 marzo 2003,  n.  53,  e  successive
          modificazioni, nonche' le attivita' culturali di  interesse
          sociale con finalita' educativa; 
                e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia
          e  al  miglioramento  delle  condizioni   dell'ambiente   e
          all'utilizzazione  accorta  e   razionale   delle   risorse
          naturali,   con   esclusione   dell'attivita',   esercitata
          abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani,
          speciali e pericolosi; 
                f)  interventi  di  tutela   e   valorizzazione   del
          patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del  decreto
          legislativo  22  gennaio  2004,   n.   42,   e   successive
          modificazioni; 
                g) formazione universitaria e post-universitaria; 
                h)  ricerca  scientifica  di  particolare   interesse
          sociale; 
                i) organizzazione e gestione di attivita'  culturali,
          artistiche  o  ricreative  di  interesse  sociale,  incluse
          attivita', anche editoriali,  di  promozione  e  diffusione
          della cultura e della pratica  del  volontariato,  e  delle
          attivita'  di  interesse  generale  di  cui   al   presente
          articolo; 
                j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai
          sensi dell'art. 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990,  n.
          223, e successive modificazioni; 
                k) organizzazione e gestione di attivita'  turistiche
          di interesse sociale, culturale o religioso; 
                l)  formazione  extra-scolastica,  finalizzata   alla
          prevenzione della  dispersione  scolastica  e  al  successo
          scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo ed al
          contrasto della poverta' educativa; 
                m) servizi strumentali  alle  imprese  sociali  o  ad
          altri enti del Terzo  settore  resi  da  enti  composti  in
          misura non inferiore  al  settanta  per  cento  da  imprese
          sociali o da altri enti del Terzo settore; 
                n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi  della  legge
          11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni; 
                o) attivita' commerciali, produttive, di educazione e
          informazione,  di   promozione,   di   rappresentanza,   di
          concessione in licenza di marchi di certificazione,  svolte
          nell'ambito o a favore di  filiere  del  commercio  equo  e
          solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un
          produttore  operante  in  un'area  economica   svantaggiata
          situata, di norma, in un Paese in via  di  sviluppo,  sulla
          base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere
          l'accesso del produttore  al  mercato,  e  che  preveda  il
          pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo  in  favore
          del produttore e  l'obbligo  del  produttore  di  garantire
          condizioni di lavoro sicure, nel rispetto  delle  normative
          nazionali ed  internazionali,  in  modo  da  permettere  ai
          lavoratori di condurre un'esistenza libera e  dignitosa,  e
          di rispettare i diritti sindacali,  nonche'  di  impegnarsi
          per il contrasto del lavoro infantile; 
                p)   servizi   finalizzati   all'inserimento   o   al
          reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle
          persone di cui al comma 4; 
                q)  alloggio  sociale,  ai  sensi  del  decreto   del
          Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, e  successive
          modificazioni nonche' ogni  altra  attivita'  di  carattere
          residenziale  temporaneo  diretta  a   soddisfare   bisogni
          sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi; 
                r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei
          migranti; 
                s) microcredito, ai sensi dell'art. 111  del  decreto
          legislativo  1°  settembre  1993,  n.  385,  e   successive
          modificazioni; 
                t) agricoltura sociale, ai sensi  dell'art.  2  della
          legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni; 
                u) organizzazione e gestione  di  attivita'  sportive
          dilettantistiche; 
                v) riqualificazione di beni pubblici  inutilizzati  o
          di beni confiscati alla criminalita' organizzata. 
              2. Tenuto conto delle finalita' civiche, solidaristiche
          e di utilita' sociale  di  cui  al  decreto  legislativo  3
          luglio 2017, n. 117, nonche' delle finalita' e dei principi
          di cui agli articoli 1 e 2 del codice del Terzo settore  di
          cui all'art. 1, comma 2, lettera b), della legge  6  giugno
          2016,  n.  106,  l'elenco  delle  attivita'  d'impresa   di
          interesse generale di cui al comma 1 puo' essere aggiornato
          con decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  da
          adottarsi, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della  legge  23
          agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro del lavoro  e
          delle  politiche  sociali,  di  concerto  con  il  Ministro
          dell'economia e delle finanze, previa  intesa  in  sede  di
          Conferenza unificata, acquisito il parere delle commissioni
          parlamentari competenti,  che  si  esprimono  entro  trenta
          giorni dalla data di trasmissione del  decreto,  decorsi  i
          quali quest'ultimo puo' essere comunque adottato. 
              3. Ai fini di cui al comma 1, si intende svolta in  via
          principale l'attivita' per la quale i relativi ricavi siano
          superiori al settanta  per  cento  dei  ricavi  complessivi
          dell'impresa sociale, secondo criteri di  computo  definiti
          con decreto  del  Ministro  dello  sviluppo  economico,  di
          concerto con il  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche
          sociali. 
              4. Ai fini del presente decreto, si considera  comunque
          di interesse generale, indipendentemente dal  suo  oggetto,
          l'attivita' d'impresa nella quale, per il perseguimento  di
          finalita' civiche, solidaristiche e  di  utilita'  sociale,
          sono occupati: 
                a) lavoratori molto svantaggiati ai  sensi  dell'art.
          2, numero 99),  del  regolamento  (UE)  n.  651/2014  della
          Commissione,   del   17   giugno   2014,    e    successive
          modificazioni; 
                b) persone svantaggiate o con  disabilita'  ai  sensi
          dell'art. 112, comma 2, del decreto legislativo  18  aprile
          2016, n. 50, e successive  modificazioni,  nonche'  persone
          beneficiarie di  protezione  internazionale  ai  sensi  del
          decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, e  successive
          modificazioni, e persone senza fissa  dimora  iscritte  nel
          registro di cui all'art. 2, quarto comma,  della  legge  24
          dicembre 1954, n. 1228, le quali versino in una  condizione
          di  poverta'  tale  da  non  poter  reperire  e   mantenere
          un'abitazione in autonomia. 
              5. Ai fini di cui al comma 4, l'impresa sociale impiega
          alle sue dipendenze  un  numero  di  persone  di  cui  alle
          lettere a) e b) non  inferiore  al  trenta  per  cento  dei
          lavoratori. Ai  fini  del  computo  di  questa  percentuale
          minima, i lavoratori di cui alla  lettera  a)  non  possono
          contare per piu' di un terzo e  per  piu'  di  ventiquattro
          mesi dall'assunzione. La situazione dei lavoratori  di  cui
          al comma 4 deve essere attestata ai sensi  della  normativa
          vigente.».