Art. 4 
 
 
                      Modifiche all'articolo 12 
               del decreto legislativo n. 112 del 2017 
 
  1. All'articolo 12, comma 1, del decreto  legislativo  n.  112  del
2017, le parole: «La trasformazione,» sono sostituite dalle seguenti:
«Salvo quanto  specificamente  previsto  dal  codice  civile  per  le
societa' cooperative, la trasformazione,». 
 
          Note all'art. 4: 
              - Si riporta il testo dell'art. 12 del  citato  decreto
          legislativo n. 112 del 2017, come modificato  dal  presente
          decreto: 
              «Art. 12 (Trasformazione, fusione, scissione,  cessione
          d'azienda e devoluzione del patrimonio). - 1. Salvo  quanto
          specificamente previsto per  le  societa'  cooperative,  la
          trasformazione, la fusione e  la  scissione  delle  imprese
          sociali devono essere  realizzate  in  modo  da  preservare
          l'assenza di scopo di lucro, i vincoli di destinazione  del
          patrimonio, e il  perseguimento  delle  attivita'  e  delle
          finalita' da parte dei soggetti risultanti dagli atti posti
          in essere; la cessione d'azienda o  di  un  ramo  d'azienda
          relativo  allo  svolgimento  dell'attivita'  d'impresa   di
          interesse generale deve essere realizzata, previa relazione
          giurata di un  esperto  designato  dal  tribunale  nel  cui
          circondario ha sede l'impresa sociale, attestante il valore
          effettivo  del  patrimonio   dell'impresa,   in   modo   da
          preservare  il  perseguimento  delle  attivita'   e   delle
          finalita' da parte del cessionario. Per  gli  enti  di  cui
          all'art. 1, comma 3, la disposizione  di  cui  al  presente
          comma si applica limitatamente alle attivita' indicate  nel
          regolamento. 
              2. Gli atti di cui al comma 1 devono  essere  posti  in
          essere  in  conformita'  alle  disposizioni   dell'apposito
          decreto adottato dal Ministro del lavoro e delle  politiche
          sociali, sentito il Consiglio nazionale del Terzo settore. 
              3. L'organo  di  amministrazione  dell'impresa  sociale
          notifica, con atto scritto di data certa, al Ministero  del
          lavoro e delle politiche sociali l'intenzione di  procedere
          ad  uno  degli  atti  di  cui  al  comma  1,  allegando  la
          documentazione necessaria alla valutazione  di  conformita'
          al decreto di cui al comma 2, ovvero la  denominazione  dei
          beneficiari della devoluzione del patrimonio. 
              4.  L'efficacia  degli  atti  di  cui  al  comma  1  e'
          subordinata all'autorizzazione del Ministero del  lavoro  e
          delle politiche sociali, che si  intende  concessa  decorsi
          novanta giorni dalla ricezione della notificazione. Avverso
          il provvedimento del Ministero del lavoro e delle politiche
          sociali  che  nega  l'autorizzazione  e'  ammesso   ricorso
          dinanzi al giudice amministrativo. 
              5. In caso di scioglimento volontario  dell'ente  o  di
          perdita volontaria della qualifica di impresa  sociale,  il
          patrimonio  residuo,   dedotto,   nelle   imprese   sociali
          costituite nelle forme di cui al libro V del codice civile,
          il capitale effettivamente versato dai soci,  eventualmente
          rivalutato o aumentato, e  i  dividendi  deliberati  e  non
          distribuiti nei limiti di cui all'art. 3, comma 3,  lettera
          a), e' devoluto, salvo quanto  specificamente  previsto  in
          tema di societa'  cooperative,  ad  altri  enti  del  Terzo
          settore costituiti ed operanti da  almeno  tre  anni  o  ai
          fondi di cui all'art. 16, comma 1, secondo le  disposizioni
          statutarie. La disposizione di cui al presente comma non si
          applica agli enti di cui all'art. 1, comma 3.".