Art. 5 
 
 
                      Modifiche all'articolo 13 
               del decreto legislativo n. 112 del 2017 
 
  1. All'articolo 13 del decreto legislativo n. 112 del 2017, dopo il
comma 2, e' aggiunto il seguente: 
  «2-bis. Le prestazioni di attivita' di volontariato possono  essere
utilizzate in misura complementare  e  non  sostitutiva  rispetto  ai
parametri  di  impiego  di  operatori  professionali  previsti  dalle
disposizioni vigenti. Esse non  concorrono  alla  determinazione  dei
costi  di  servizio,  fatta  eccezione   per   gli   oneri   connessi
all'applicazione del comma 2.». 
 
          Note all'art. 5: 
              - Si riporta il testo dell'art. 13 del  citato  decreto
          legislativo n. 112 del 2017, come modificato  dal  presente
          decreto: 
              «Art.  13  (Lavoro  nell'impresa   sociale). -   1.   I
          lavoratori  dell'impresa  sociale  hanno  diritto   ad   un
          trattamento economico e normativo non  inferiore  a  quello
          previsto dai contratti collettivi di cui  all'art.  51  del
          decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. In ogni caso, la
          differenza   retributiva    tra    lavoratori    dipendenti
          dell'impresa sociale non puo' essere superiore al  rapporto
          uno ad otto, da calcolarsi sulla  base  della  retribuzione
          annua lorda. Le imprese sociali danno conto del rispetto di
          tale parametro nel proprio bilancio sociale. 
              2. Salva la specifica disciplina per gli  enti  di  cui
          all'art. 1, comma 3, nelle imprese sociali  e'  ammessa  la
          prestazione di attivita' di volontariato, ma il numero  dei
          volontari impiegati  nell'attivita'  d'impresa,  dei  quali
          l'impresa sociale deve tenere  un  apposito  registro,  non
          puo' essere superiore a quello  dei  lavoratori.  L'impresa
          sociale deve assicurare i volontari che prestano  attivita'
          di volontariato nell'impresa medesima contro gli  infortuni
          e le  malattie  connessi  allo  svolgimento  dell'attivita'
          stessa, nonche' per la responsabilita' civile verso terzi. 
              2-bis. Le  prestazioni  di  attivita'  di  volontariato
          possono essere utilizzate in  misura  complementare  e  non
          sostitutiva rispetto ai parametri di impiego  di  operatori
          professionali previsti dalle disposizioni vigenti. Esse non
          concorrono alla determinazione dei costi di servizio, fatta
          eccezione per gli oneri connessi all'applicazione del comma
          2.».