Art. 6 
 
 
                      Modifiche all'articolo 17 
               del decreto legislativo n. 112 del 2017 
 
  1. All'articolo 17 del decreto legislativo n. 112  del  2017,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 3, primo periodo, la parola: «dodici»  e'  sostituita
dalla seguente: «diciotto»; 
    b) al comma 3, secondo periodo, sono aggiunte in fine le seguenti
parole: «al fine di adeguarli alle nuove disposizioni inderogabili  o
di  introdurre  clausole  che  escludono  l'applicazione   di   nuove
disposizioni, derogabili mediante specifica clausola statutaria». 
 
          Note all'art. 6: 
              - Si riporta il testo dell'art. 17 del  citato  decreto
          legislativo n. 112 del 2017, come modificato  dal  presente
          decreto: 
              «Art. 17 (Norme di coordinamento e  transitorie). -  1.
          All'art. 1, comma 1, lettera a),  della  legge  8  novembre
          1991, n. 381, dopo le parole:  «servizi  socio-sanitari  ed
          educativi»,  sono  inserite  le  seguenti:  «,  incluse  le
          attivita' di cui all'art. 2, comma 1, lettere a),  b),  c),
          d), l), e p), del  decreto  legislativo  recante  revisione
          della disciplina in materia  di  impresa  sociale,  di  cui
          all'art. 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016,
          n. 106». 
              2. Le societa' cooperative che assumono la qualifica di
          impresa sociale per le attivita' di cui all'art.  2,  comma
          1,  lettera  q),  possono  iscriversi  all'Albo   nazionale
          istituito ai sensi dell'art.  13  della  legge  31  gennaio
          1992, n. 59. Le societa' cooperative edilizie di abitazione
          e loro consorzi  iscritte  all'Albo  nazionale  di  cui  al
          periodo  precedente  possono  in  ogni  caso  svolgere   le
          attivita' di cui all'art. 2, comma 1, lettera q). 
              3.  Le  imprese  sociali  gia'  costituite  al  momento
          dell'entrata in vigore del presente  decreto,  si  adeguano
          alle disposizioni del presente decreto entro diciotto  mesi
          dalla data della sua entrata in vigore. Entro  il  medesimo
          termine, esse possono modificare i propri  statuti  con  le
          modalita' e le maggioranze previste  per  le  deliberazioni
          dell'assemblea ordinaria, al fine di adeguarli  alle  nuove
          disposizioni inderogabili  o  di  introdurre  clausole  che
          escludono l'applicazione di nuove disposizioni,  derogabili
          mediante clausola statutaria.». 
              4. Ogni riferimento nel presente decreto  al  Consiglio
          nazionale del Terzo settore diviene efficace  ed  operativo
          dal momento dell'istituzione di tale Consiglio.».