Art. 6 Modifiche all'articolo 17 del decreto legislativo n. 112 del 2017 1. All'articolo 17 del decreto legislativo n. 112 del 2017, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 3, primo periodo, la parola: «dodici» e' sostituita dalla seguente: «diciotto»; b) al comma 3, secondo periodo, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «al fine di adeguarli alle nuove disposizioni inderogabili o di introdurre clausole che escludono l'applicazione di nuove disposizioni, derogabili mediante specifica clausola statutaria».
Note all'art. 6: - Si riporta il testo dell'art. 17 del citato decreto legislativo n. 112 del 2017, come modificato dal presente decreto: «Art. 17 (Norme di coordinamento e transitorie). - 1. All'art. 1, comma 1, lettera a), della legge 8 novembre 1991, n. 381, dopo le parole: «servizi socio-sanitari ed educativi», sono inserite le seguenti: «, incluse le attivita' di cui all'art. 2, comma 1, lettere a), b), c), d), l), e p), del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'art. 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106». 2. Le societa' cooperative che assumono la qualifica di impresa sociale per le attivita' di cui all'art. 2, comma 1, lettera q), possono iscriversi all'Albo nazionale istituito ai sensi dell'art. 13 della legge 31 gennaio 1992, n. 59. Le societa' cooperative edilizie di abitazione e loro consorzi iscritte all'Albo nazionale di cui al periodo precedente possono in ogni caso svolgere le attivita' di cui all'art. 2, comma 1, lettera q). 3. Le imprese sociali gia' costituite al momento dell'entrata in vigore del presente decreto, si adeguano alle disposizioni del presente decreto entro diciotto mesi dalla data della sua entrata in vigore. Entro il medesimo termine, esse possono modificare i propri statuti con le modalita' e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria, al fine di adeguarli alle nuove disposizioni inderogabili o di introdurre clausole che escludono l'applicazione di nuove disposizioni, derogabili mediante clausola statutaria.». 4. Ogni riferimento nel presente decreto al Consiglio nazionale del Terzo settore diviene efficace ed operativo dal momento dell'istituzione di tale Consiglio.».