Art. 7 
 
 
                      Modifiche all'articolo 18 
               del decreto legislativo n. 112 del 2017 
 
  1. All'articolo 18 del decreto legislativo n. 112  del  2017,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: 
  «1. Non concorrono alla formazione  del  reddito  imponibile  delle
imprese sociali le somme destinate al versamento del  contributo  per
l'attivita' ispettiva  di  cui  all'articolo  15,  nonche'  le  somme
destinate ad apposite riserve ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e  2.
L'utilizzazione delle riserve a copertura di perdite e' consentita  e
non comporta la decadenza dal beneficio, sempre che non si dia  luogo
a distribuzione di utili fino a quando le  riserve  non  siano  state
ricostituite. 
  2. Non concorrono altresi' a formare il  reddito  imponibile  delle
imprese sociali le imposte sui  redditi  riferibili  alle  variazioni
effettuate ai sensi dell'articolo 83 del testo  unico  delle  imposte
sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917. La disposizione di cui al  periodo  precedente
e' applicabile solo se determina un  utile  o  un  maggior  utile  da
destinare a incremento del patrimonio ai sensi dell'articolo 3, comma
1.»; 
    b) al comma 3, il  primo  periodo  e'  sostituito  dal  seguente:
«Dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche  si  detrae  un
importo  pari  al   trenta   per   cento   della   somma   investita,
successivamente alla data di entrata in vigore del presente  decreto,
dal contribuente nel capitale sociale di una o piu' societa', incluse
societa' cooperative, che abbiano acquisito la qualifica  di  impresa
sociale da non piu' di cinque anni.»; 
    c) al  comma  3,  terzo  periodo,  le  parole:  «tre  anni»  sono
sostituite dalle seguenti: «cinque anni»; 
    d) al comma 4, il primo periodo e' sostituito dal seguente:  «Non
concorre  alla  formazione   del   reddito   dei   soggetti   passivi
dell'imposta sul reddito delle societa', il trenta  per  cento  della
somma investita, successivamente alla data di entrata in  vigore  del
presente decreto, nel  capitale  sociale  di  una  o  piu'  societa',
incluse societa' cooperative, che abbiano acquisito la  qualifica  di
impresa sociale da non piu' di cinque anni.»; 
    e) al comma 4,  secondo  periodo,  le  parole:  «tre  anni»  sono
sostituite dalle seguenti: «cinque anni»; 
    f) al comma 5, le parole: «che abbiano acquisito la qualifica  di
impresa sociale successivamente alla medesima data e siano costituite
da non piu' di trentasei mesi dalla stessa.», sono  sostituite  dalle
seguenti: «che abbiano acquisito la qualifica di impresa  sociale  da
non piu' di cinque anni.»; 
    g) al comma 7, le parole: «e all'articolo 7-bis del decreto-legge
22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni,  dalla  legge
1° dicembre 2016,  n.  225.»,  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «e
all'articolo  9-bis  del  decreto-legge  24  aprile  2017,   n.   50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.»; 
    h) dopo il comma 8, sono inseriti i seguenti: 
  «8-bis. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni  del  presente
articolo,     le      amministrazioni      vigilanti      trasmettono
all'Amministrazione  finanziaria   gli   esiti   dei   controlli   di
competenza,  ai  fini  dell'eventuale  assunzione   dei   conseguenti
provvedimenti.  A  seguito  della  propria  attivita'  di  controllo,
l'Amministrazione   finanziaria   trasmette   alle    amministrazioni
vigilanti ogni elemento utile ai fini  della  valutazione  in  merito
all'eventuale perdita della  qualifica  di  impresa  sociale  di  cui
all'articolo 15, comma 8.  E'  fatto  comunque  salvo  il  potere  di
autonomo controllo da parte dell'Amministrazione finanziaria. 
  8-ter. In  caso  di  violazione  delle  disposizioni  del  presente
articolo,  oltre  alla  decadenza  dalle  agevolazioni,  si   applica
l'articolo 2545-sexiesdecies del codice civile ai fini della gestione
commissariale.». 
 
          Note all'art. 7: 
              - Si riporta il testo dell'art. 18 del  citato  decreto
          legislativo n. 112 del 2017, come modificato  dal  presente
          decreto: 
              «Art. 18 (Misure fiscali e di sostegno economico). - 1.
          Non concorrono alla formazione del reddito imponibile delle
          imprese  sociali  le  somme  destinate  al  versamento  del
          contributo per l'attivita' ispettiva di  cui  all'art.  15,
          nonche' le somme destinate ad apposite riserve ai sensi dei
          commi 1 e 2 dell'art. 3. L'utilizzazione  delle  riserve  a
          copertura di  perdite  e'  consentita  e  non  comporta  la
          decadenza dal beneficio, sempre che  non  si  dia  luogo  a
          distribuzione di utili fino a quando le riserve  non  siano
          state ricostituite. 
              2.  Non  concorrono  altresi'  a  formare  il   reddito
          imponibile delle imprese sociali  le  imposte  sui  redditi
          riferibili alle variazioni effettuate ai sensi dell'art. 83
          del testo unico delle imposte sui  redditi,  approvato  con
          decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
          n. 917. La disposizione di cui  al  periodo  precedente  e'
          applicabile solo se determina un utile o un  maggior  utile
          da destinare a incremento del patrimonio ai sensi dell'art.
          3, comma 1. 
              3. Dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche
          si detrae un importo pari al trenta per cento  della  somma
          investita, successivamente alla data di entrata  in  vigore
          del presente decreto, dal contribuente nel capitale sociale
          di una o piu' societa', incluse societa'  cooperative,  che
          abbiano acquisito la qualifica di impresa  sociale  da  non
          piu' di cinque anni. L'ammontare, in tutto o in parte,  non
          detraibile nel periodo d'imposta di riferimento puo' essere
          portato  in  detrazione  dall'imposta  sul  reddito   delle
          persone fisiche nei periodi d'imposta  successivi,  ma  non
          oltre il terzo. L'investimento massimo detraibile non  puo'
          eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo  di  euro
          1.000.000 e deve essere mantenuto per almeno  cinque  anni.
          L'eventuale  cessione,  anche  parziale,  dell'investimento
          prima del decorso di tale termine,  comporta  la  decadenza
          dal beneficio e l'obbligo per il contribuente di restituire
          l'importo detratto, unitamente agli interessi legali. 
              4.  Non  concorre  alla  formazione  del  reddito   dei
          soggetti passivi dell'imposta sul reddito  delle  societa',
          il trenta per cento della somma investita,  successivamente
          alla data di entrata in vigore del  presente  decreto,  nel
          capitale sociale di una o piu' societa',  incluse  societa'
          cooperative, che abbiano acquisito la qualifica di  impresa
          sociale da non piu' di cinque anni. L'investimento  massimo
          deducibile non puo' eccedere, in ciascun periodo d'imposta,
          l'importo di euro 1.800.000 e  deve  essere  mantenuto  per
          almeno "cinque anni". L'eventuale cessione, anche parziale,
          dell'investimento  prima  del  decorso  di  tale   termine,
          comporta la  decadenza  dal  beneficio  ed  il  recupero  a
          tassazione dell'importo dedotto. Sull'imposta  non  versata
          per effetto della deduzione non spettante sono  dovuti  gli
          interessi legali. 
              5. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 4  si  applicano
          anche agli atti di dotazione e ai contributi  di  qualsiasi
          natura,  posti  in  essere  successivamente  alla  data  di
          entrata in  vigore  del  presente  decreto,  in  favore  di
          fondazioni che abbiano acquisito la  qualifica  di  impresa
          sociale da non piu' di cinque anni. 
              6.  Con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e   delle
          politiche   sociali,   di   concerto   con   il    Ministro
          dell'economia e delle  finanze  e  con  il  Ministro  dello
          sviluppo economico,  da  adottarsi  entro  sessanta  giorni
          dalla data di entrata in vigore del presente decreto,  sono
          individuate le modalita' di attuazione  delle  disposizioni
          di cui ai commi 3, 4 e 5. 
              7. Alle imprese sociali non si  applica  la  disciplina
          prevista per le societa' di cui all'art. 30 della legge  23
          dicembre 1994, n. 724, all'art. 2,  commi  da  36-decies  a
          36-duodecies del decreto-legge  13  agosto  2011,  n.  138,
          convertito, con modificazioni,  dalla  legge  14  settembre
          2011, n. 148, all'art. 62-bis del decreto-legge  30  agosto
          1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
          ottobre 1993, n. 427, all'art. 3, commi da 181 a 189, della
          legge 28  dicembre  1995,  n.  549  e  all'art.  9-bis  del
          decreto-legge  24  aprile  2017,  n.  50,  convertito,  con
          modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 21  giugno
          2017, n. 96. 
              8. Al testo unico  delle  disposizioni  in  materia  di
          intermediazione finanziaria di cui al  decreto  legislativo
          24  febbraio  1998,  n.  58,  sono  apportate  le  seguenti
          modificazioni: 
                a) all'art. 1: 
                  1) al comma 5-novies, le parole:  «portale  per  la
          raccolta di capitali per  le  PMI»  sono  sostituite  dalle
          seguenti: «portale per la raccolta di capitali per le PMI e
          per le imprese sociali», e  prima  delle  parole  «e  degli
          organismi di investimento collettivo  del  risparmio»  sono
          inserite le seguenti: «, delle imprese sociali»; 
                  2)  dopo  il  comma  5-undecies  e'   inserito   il
          seguente: 
              «5-duodecies. Per ''imprese sociali'' si  intendono  le
          imprese sociali ai sensi del  decreto  legislativo  di  cui
          all'art. 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016,
          n. 106, costituite in forma di societa' di  capitali  o  di
          societa' cooperativa»; 
                b) la rubrica del capo III-quater,  del  titolo  III,
          della Parte II, e' sostituita dalla seguente: «Gestione  di
          portali per la raccolta di capitali per le  PMI  e  per  le
          imprese sociali»; 
                c) all'art. 50-quinquies: 
                  1)  la  rubrica  e'  sostituita   dalla   seguente:
          "Gestione di portali per  la  raccolta  di  PMI  e  per  le
          imprese sociali"; 
                  2)  al  comma  1,  prima  delle  parole  "per   gli
          organismi di investimento collettivo  del  risparmio"  sono
          inserite le seguenti: ", per le imprese sociali,"; 
                  3)  al  comma  2,  prima  delle  parole  «per   gli
          organismi di investimento collettivo  del  risparmio»  sono
          inserite le seguenti: ", per le imprese sociali,"; 
                d) all'art. 100-ter,  comma  1,  prima  delle  parole
          "dagli organismi di investimento collettivo del risparmio",
          sono  inserite  le  seguenti  parole:  ",   dalle   imprese
          sociali,"; 
                e) all'art. 100-ter, comma 2, le parole: "o della PMI
          innovativa", sono sostituite dalle seguenti: «,  della  PMI
          innovativa o dell'impresa sociale»; 
                f) all'art. 100-ter, comma 2-bis, le parole «e di PMI
          innovative» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «,  di  PMI
          innovative e di imprese sociali»; 
                g) all'art. 100-ter, comma 2-quater, le parole «e  da
          PMI innovative» sono sostituite dalle seguenti: «,  da  PMI
          innovative e da imprese sociali». 
              8-bis. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del
          presente articolo, le amministrazioni vigilanti trasmettono
          all'Amministrazione finanziaria gli esiti dei controlli  di
          competenza,   ai   fini   dell'eventuale   assunzione   dei
          conseguenti  provvedimenti.   A   seguito   della   propria
          attivita'  di  controllo,   l'Amministrazione   finanziaria
          trasmette  alle  amministrazioni  vigilanti  ogni  elemento
          utile ai fini della  valutazione  in  merito  all'eventuale
          perdita della qualifica di impresa sociale di cui  all'art.
          15, comma 8. E' fatto comunque salvo il potere di  autonomo
          controllo da parte dell'Amministrazione finanziaria. 
              8-ter. In caso di  violazione  delle  disposizioni  del
          presente articolo, oltre alla decadenza dalle agevolazioni,
          si applica l'art. 2545-sexiesdecies del  codice  civile  ai
          fini della gestione commissariale. 
              9. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo
          e dell'art. 16 e'  subordinata,  ai  sensi  dell'art.  108,
          paragrafo 3, del  Trattato  sul  funzionamento  dell'Unione
          europea,  all'autorizzazione  della  Commissione   europea,
          richiesta a cura del Ministero del lavoro e delle politiche
          sociali.». 
              - Si riporta il testo  dell'art.  83  del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917
          (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi): 
              «Art. 83 (Determinazione del reddito complessivo [Testo
          post  riforma  2004]). -  1.  Il  reddito  complessivo   e'
          determinato apportando all'utile o alla perdita  risultante
          dal conto  economico,  relativo  all'esercizio  chiuso  nel
          periodo  d'imposta,  le  variazioni   in   aumento   o   in
          diminuzione  conseguenti   all'applicazione   dei   criteri
          stabiliti  nelle  successive  disposizioni  della  presente
          sezione. In caso di attivita' che fruiscono  di  regimi  di
          parziale o totale detassazione  del  reddito,  le  relative
          perdite fiscali assumono rilevanza nella stessa  misura  in
          cui assumerebbero rilevanza i  risultati  positivi.  Per  i
          soggetti che redigono  il  bilancio  in  base  ai  principi
          contabili internazionali di  cui  al  regolamento  (CE)  n.
          1606/2002 del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  19
          luglio  2002,  anche  nella  formulazione  derivante  dalla
          procedura prevista dall'art. 4, comma  7-ter,  del  decreto
          legislativo 28 febbraio 2005, n.  38,  e  per  i  soggetti,
          diversi dalle micro-imprese di cui  all'art.  2435-ter  del
          codice civile, che redigono il bilancio in conformita' alle
          disposizioni del codice civile, valgono,  anche  in  deroga
          alle disposizioni dei successivi  articoli  della  presente
          sezione, i criteri di qualificazione, imputazione temporale
          e  classificazione  in  bilancio  previsti  dai  rispettivi
          principi contabili. 
              1-bis. Ai fini del comma 1, ai soggetti, diversi  dalle
          micro-imprese di cui all'art. 2435-ter del  codice  civile,
          che redigono il bilancio in conformita'  alle  disposizioni
          del codice civile, si applicano, in quanto compatibili,  le
          disposizioni emanate in attuazione del comma 60 dell'art. 1
          della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e del comma  7-quater
          dell'art. 4 del decreto legislativo 28  febbraio  2005,  n.
          38.». 
              Si riporta il testo dell'art. 9-bis  del  decreto-legge
          24 aprile 2017, n.  50  (Disposizioni  urgenti  in  materia
          finanziaria, iniziative a favore degli  enti  territoriali,
          ulteriori interventi per le zone colpite da eventi  sismici
          e misure per lo sviluppo), convertito,  con  modificazioni,
          dall'art. 1, comma 1, della legge 21 giugno 2017, n. 96: 
              «Art.  9-bis   (Indici   sintetici   di   affidabilita'
          fiscale). - 1. Al fine di  favorire  l'emersione  spontanea
          delle basi imponibili e di stimolare  l'assolvimento  degli
          obblighi  tributari  da  parte  dei   contribuenti   e   il
          rafforzamento   della   collaborazione   tra    questi    e
          l'Amministrazione  finanziaria,  anche  con  l'utilizzo  di
          forme di comunicazione preventiva  rispetto  alle  scadenze
          fiscali, sono istituiti indici sintetici  di  affidabilita'
          fiscale per gli esercenti  attivita'  di  impresa,  arti  o
          professioni, di seguito denominati  «indici».  Gli  indici,
          elaborati con una metodologia basata su analisi di  dati  e
          informazioni   relativi   a   piu'    periodi    d'imposta,
          rappresentano la sintesi di indicatori  elementari  tesi  a
          verificare la  normalita'  e  la  coerenza  della  gestione
          aziendale o professionale, anche con riferimento a  diverse
          basi imponibili, ed esprimono su una scala da  1  a  10  il
          grado  di  affidabilita'  fiscale  riconosciuto  a  ciascun
          contribuente, anche al fine di consentire  a  quest'ultimo,
          sulla  base   dei   dati   dichiarati   entro   i   termini
          ordinariamente previsti, l'accesso al  regime  premiale  di
          cui al comma 11. 
              2. Gli indici sono approvati con decreto  del  Ministro
          dell'economia e delle finanze  entro  il  31  dicembre  del
          periodo d'imposta per il quale sono applicati. Le eventuali
          integrazioni degli indici, indispensabili per tenere  conto
          di situazioni di natura straordinaria,  anche  correlate  a
          modifiche normative e ad andamenti economici e dei mercati,
          con particolare riguardo a determinate attivita' economiche
          o aree  territoriali,  sono  approvate  entro  il  mese  di
          febbraio del periodo d'imposta successivo a quello  per  il
          quale sono applicate. Gli indici sono soggetti a  revisione
          almeno ogni  due  anni  dalla  loro  prima  applicazione  o
          dall'ultima  revisione.  Con  provvedimento  del  direttore
          dell'Agenzia delle entrate, da emanare  entro  il  mese  di
          gennaio di ciascun  anno,  sono  individuate  le  attivita'
          economiche per le quali devono essere elaborati gli  indici
          ovvero deve esserne effettuata la revisione. Per il periodo
          d'imposta in corso al 31 dicembre  2017,  il  provvedimento
          del  direttore  dell'Agenzia  delle  entrate  di   cui   al
          precedente periodo e' emanato entro  novanta  giorni  dalla
          data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del
          presente decreto. 
              3. I dati rilevanti ai fini della progettazione,  della
          realizzazione, della costruzione e dell'applicazione  degli
          indici sono acquisiti dalle dichiarazioni fiscali  previste
          dall'ordinamento   vigente,   dalle    fonti    informative
          disponibili  presso  l'anagrafe  tributaria,   le   agenzie
          fiscali, l'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale,
          l'Ispettorato nazionale del lavoro e il Corpo della guardia
          di finanza, nonche' da altre fonti. 
              4.  I  contribuenti  cui  si   applicano   gli   indici
          dichiarano,  anche  al  fine  di   consentire   un'omogenea
          raccolta  informativa,  i  dati  economici,   contabili   e
          strutturali  rilevanti  per  l'applicazione  degli  stessi,
          sulla base di quanto previsto dalla relativa documentazione
          tecnica  e  metodologica  approvata  con  il  decreto   del
          Ministro dell'economia e delle finanze di cui al  comma  2,
          indipendentemente dal regime di determinazione del  reddito
          utilizzato. Con provvedimento  del  direttore  dell'Agenzia
          delle entrate, da emanare entro il 31 gennaio dell'anno per
          il quale si applicano gli indici, sono individuati  i  dati
          di cui al periodo precedente.  La  disposizione  del  primo
          periodo si  applica,  nelle  more  dell'approvazione  degli
          indici per tutte le attivita' economiche interessate, anche
          ai parametri previsti dall'art. 3,  commi  da  181  a  189,
          della legge 28 dicembre 1995,  n.  549,  e  agli  studi  di
          settore previsti  dall'art.  62-bis  del  decreto-legge  30
          agosto 1993, n. 331, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 29 ottobre 1993, n. 427. Per i periodi d'imposta 2017
          e 2018, il provvedimento di  cui  al  secondo  periodo  del
          presente  comma  e'  emanato  entro  il  termine   previsto
          dall'art. 1, comma 1, del regolamento di cui al decreto del
          Presidente della Repubblica 22 luglio  1998,  n.  322,  per
          l'approvazione dei modelli  di  dichiarazione  relativi  ai
          predetti periodi d'imposta. 
              5. L'Agenzia delle entrate  mette  a  disposizione  dei
          contribuenti o  degli  intermediari  di  cui  essi  possono
          avvalersi, anche mediante l'utilizzo delle reti telematiche
          e delle nuove tecnologie informatiche,  appositi  programmi
          informatici   di   ausilio   alla   compilazione   e   alla
          trasmissione dei dati  di  cui  al  comma  4,  nonche'  gli
          elementi e le informazioni  derivanti  dall'elaborazione  e
          dall'applicazione degli indici. 
              6. Gli indici non si applicano ai periodi d'imposta nei
          quali il contribuente: 
                a) ha iniziato o cessato l'attivita'  ovvero  non  si
          trova in condizioni di normale svolgimento della stessa; 
                b) dichiara ricavi  di  cui  all'art.  85,  comma  1,
          esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e), o compensi
          di cui all'art. 54, comma 1, del testo unico delle  imposte
          sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, di ammontare superiore
          al limite stabilito dal decreto di approvazione o revisione
          dei relativi indici. 
              7. Con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze  possono  essere  previste  ulteriori  ipotesi   di
          esclusione dell'applicabilita' degli indici per determinate
          tipologie di contribuenti. 
              8. Con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze e' istituita una commissione di esperti,  designati
          dallo   stesso   Ministro,   tenuto   anche   conto   delle
          segnalazioni   dell'Amministrazione   finanziaria,    delle
          organizzazioni  economiche  di  categoria  e  degli  ordini
          professionali. La commissione  e'  sentita  nella  fase  di
          elaborazione   e,   prima   dell'approvazione    e    della
          pubblicazione di ciascun indice, esprime il proprio  parere
          sull'idoneita' dello stesso a rappresentare la realta'  cui
          si riferisce nonche'  sulle  attivita'  economiche  per  le
          quali devono essere  elaborati  gli  indici.  I  componenti
          della commissione partecipano alle sue attivita'  a  titolo
          gratuito. Non  spetta  ad  essi  il  rimborso  delle  spese
          eventualmente  sostenute.  Fino  alla  costituzione   della
          commissione di cui al presente comma, le sue funzioni  sono
          svolte dalla commissione degli esperti di cui all'art.  10,
          comma 7, della legge 8 maggio 1998, n. 146. Le funzioni  di
          quest'ultima sono attribuite alla  commissione  di  cui  al
          presente  comma  a   decorrere   dalla   data   della   sua
          costituzione. 
              9.  Per  i  periodi  d'imposta  per  i  quali   trovano
          applicazione gli indici, i contribuenti interessati possono
          indicare nelle dichiarazioni fiscali  ulteriori  componenti
          positivi,  non  risultanti   dalle   scritture   contabili,
          rilevanti per la determinazione della  base  imponibile  ai
          fini delle imposte sui redditi, per migliorare  il  proprio
          profilo di affidabilita' nonche'  per  accedere  al  regime
          premiale di cui al  comma  11.  Tali  ulteriori  componenti
          positivi rilevano  anche  ai  fini  dell'imposta  regionale
          sulle attivita' produttive e determinano un  corrispondente
          maggior volume di affari rilevante ai fini dell'imposta sul
          valore aggiunto. Ai fini dell'imposta sul valore  aggiunto,
          salva  prova  contraria,  all'ammontare   degli   ulteriori
          componenti  positivi  di  cui  ai  precedenti  periodi   si
          applica, tenendo conto  dell'esistenza  di  operazioni  non
          soggette ad imposta  ovvero  soggette  a  regimi  speciali,
          l'aliquota media  risultante  dal  rapporto  tra  l'imposta
          relativa alle operazioni imponibili,  diminuita  di  quella
          relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il  volume
          d'affari dichiarato. 
              10. La dichiarazione degli importi di cui  al  comma  9
          non comporta  l'applicazione  di  sanzioni  e  interessi  a
          condizione che il versamento  delle  relative  imposte  sia
          effettuato entro il termine e con le modalita' previsti per
          il versamento  a  saldo  delle  imposte  sui  redditi,  con
          facolta' di effettuare il  pagamento  rateale  delle  somme
          dovute a titolo di saldo e  di  acconto  delle  imposte  ai
          sensi dell'art. 20 del decreto legislativo 9  luglio  1997,
          n. 241. 
              11. In relazione ai diversi  livelli  di  affidabilita'
          fiscale   conseguenti   all'applicazione   degli    indici,
          determinati anche per effetto dell'indicazione di ulteriori
          componenti positivi di cui al comma 9, sono riconosciuti  i
          seguenti benefici: 
                a)   l'esonero   dall'apposizione   del   visto    di
          conformita' per la compensazione di crediti per un  importo
          non superiore a 50.000 euro annui relativamente all'imposta
          sul valore aggiunto e per un importo non superiore a 20.000
          euro annui relativamente alle imposte dirette e all'imposta
          regionale sulle attivita' produttive; 
                b)   l'esonero   dall'apposizione   del   visto    di
          conformita' ovvero dalla prestazione della garanzia  per  i
          rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto  per  un  importo
          non superiore a 50.000 euro annui; 
                c) l'esclusione  dell'applicazione  della  disciplina
          delle societa' non operative di cui all'art. 30 della legge
          23 dicembre 1994, n. 724, anche ai fini di quanto  previsto
          al secondo periodo del  comma  36-decies  dell'art.  2  del
          decreto-legge 13  agosto  2011,  n.  138,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148; 
                d)  l'esclusione  degli  accertamenti  basati   sulle
          presunzioni semplici  di  cui  all'art.  39,  primo  comma,
          lettera d), secondo periodo,  del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all'art.  54,
          secondo comma, secondo periodo, del decreto del  Presidente
          della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; 
                e) l'anticipazione di almeno un anno, con graduazione
          in funzione del livello di affidabilita',  dei  termini  di
          decadenza  per   l'attivita'   di   accertamento   previsti
          dall'art. 43, comma 1, del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,  con  riferimento  al
          reddito di impresa e di lavoro autonomo,  e  dall'art.  57,
          comma 1, del decreto del  Presidente  della  Repubblica  26
          ottobre 1972, n. 633; 
                f) l'esclusione della  determinazione  sintetica  del
          reddito complessivo di cui  all'art.  38  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,  n.  600,  a
          condizione  che  il  reddito  complessivo  accertabile  non
          ecceda di due terzi il reddito dichiarato. 
              12. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia  delle
          entrate  sono  individuati  i  livelli   di   affidabilita'
          fiscale, anche con riferimento alle  annualita'  pregresse,
          ai quali e' collegata la graduazione dei benefici  premiali
          indicati al comma 11; i  termini  di  accesso  ai  benefici
          possono essere differenziati  tenendo  conto  del  tipo  di
          attivita' svolto dal contribuente. 
              13. Con riferimento al  periodo  d'imposta  interessato
          dai benefici premiali di  cui  al  comma  11,  in  caso  di
          violazioni che comportano l'obbligo di  denuncia  ai  sensi
          dell'art. 331 del codice di procedura penale  per  uno  dei
          reati previsti dal decreto legislativo 10  marzo  2000,  n.
          74, non si applicano le disposizioni di cui  al  comma  11,
          lettere c), d), e) e f), del presente articolo. 
              14. L'Agenzia delle entrate e il Corpo della guardia di
          finanza, nel definire  specifiche  strategie  di  controllo
          basate su analisi del rischio di evasione fiscale,  tengono
          conto del livello di affidabilita' fiscale dei contribuenti
          derivante  dall'applicazione  degli  indici  nonche'  delle
          informazioni presenti nell'apposita  sezione  dell'anagrafe
          tributaria di cui all'art. 7, sesto comma, del decreto  del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605. 
              15. All'art. 10, comma 12, della legge 8  maggio  1998,
          n. 146, dopo le parole: «studi di settore,»  sono  inserite
          le  seguenti:  «degli  indici  sintetici  di  affidabilita'
          fiscale». La societa'  indicata  nell'art.  10,  comma  12,
          della legge 8 maggio 1998, n. 146,  provvede,  altresi',  a
          porre in essere ogni altra attivita'  idonea  a  sviluppare
          innovative tecniche di elaborazione dei dati, a  potenziare
          le attivita' di  analisi  per  contrastare  la  sottrazione
          all'imposizione delle  basi  imponibili,  anche  di  natura
          contributiva,  ad  aggiornare  la  mappa  del  rischio   di
          evasione e a individuare le relative  aree  territoriali  e
          settoriali  di  intervento.  Al  fine  di   consentire   lo
          svolgimento delle attivita' di cui al precedente periodo  e
          di assicurare il coordinamento delle stesse  con  ulteriori
          attivita'  svolte  dalla  medesima   societa'   per   altre
          finalita' e per conto di altre amministrazioni,  la  stessa
          societa'  puo'  stipulare  specifiche  convenzioni  con  le
          amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma  2,  del
          decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovvero con altri
          soggetti. Tali convenzioni,  aventi  ad  oggetto  anche  lo
          scambio,  l'utilizzo  e  la  condivisione  dei  dati,   dei
          risultati delle elaborazioni  e  delle  nuove  metodologie,
          nonche' altre attivita', sono stipulate esclusivamente  per
          le finalita'  stabilite  dal  presente  comma  o  da  altre
          disposizioni normative. Le convenzioni che hanno ad oggetto
          la mappa  del  rischio  di  evasione  e  l'analisi  per  il
          contrasto della sottrazione di basi  imponibili,  anche  di
          natura contributiva, sono stipulate, per le rispettive aree
          di competenza,  con  le  agenzie  fiscali,  con  l'Istituto
          nazionale  della  previdenza  sociale,  con   l'Ispettorato
          nazionale del lavoro  e  con  il  Corpo  della  guardia  di
          finanza. Le  quote  di  partecipazione  al  capitale  della
          societa' di cui  al  secondo  periodo  del  presente  comma
          possono essere cedute, in tutto o in  parte,  al  Ministero
          dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro, in
          conformita' ai principi disposti dal testo unico di cui  al
          decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. 
              16. Nei casi di omissione della comunicazione dei  dati
          rilevanti ai fini  della  costruzione  e  dell'applicazione
          degli indici, o di comunicazione inesatta o incompleta  dei
          medesimi  dati,  si  applica  la  sanzione   amministrativa
          pecuniaria prevista  dall'art.  8,  comma  1,  del  decreto
          legislativo 18  dicembre  1997,  n.  471.  L'Agenzia  delle
          entrate, prima della contestazione della violazione,  mette
          a disposizione del contribuente, con le  modalita'  di  cui
          all'art. 1, commi da 634 a 636,  della  legge  23  dicembre
          2014,  n.  190,  le  informazioni  in   proprio   possesso,
          invitando lo stesso ad eseguire la comunicazione dei dati o
          a  correggere  spontaneamente  gli  errori  commessi.   Del
          comportamento  del  contribuente  si  tiene   conto   nella
          graduazione della misura della  sanzione.  L'Agenzia  delle
          entrate, nei casi di omissione della comunicazione  di  cui
          al  primo  periodo,   puo'   altresi'   procedere,   previo
          contraddittorio, all'accertamento dei redditi, dell'imposta
          regionale sulle attivita'  produttive  e  dell'imposta  sul
          valore aggiunto  ai  sensi,  rispettivamente,  del  secondo
          comma  dell'art.  39  del  decreto  del  Presidente   della
          Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e  dell'art.  55  del
          decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
          633. 
              17. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia  delle
          entrate sono emanate le ulteriori  disposizioni  necessarie
          per l'attuazione del presente articolo. 
              18. Le disposizioni normative e regolamentari  relative
          all'elaborazione e all'applicazione dei parametri  previsti
          dall'art. 3, commi da 181 a 189, della  legge  28  dicembre
          1995, n. 549, e  degli  studi  di  settore  previsti  dagli
          articoli 62-bis e 62-sexies  del  decreto-legge  30  agosto
          1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
          ottobre 1993, n.  427,  cessano  di  produrre  effetti  nei
          confronti  dei  soggetti  interessati  agli   stessi,   con
          riferimento ai periodi d'imposta in cui  si  applicano  gli
          indici. Ad eccezione di quanto gia' disposto  dal  presente
          articolo, le norme che, per fini diversi dall'attivita'  di
          controllo, rinviano alle disposizioni citate nel precedente
          periodo e ai limiti previsti per l'applicazione degli studi
          di settore si intendono riferite anche agli indici. Per  le
          attivita' di controllo, di accertamento  e  di  irrogazione
          delle sanzioni effettuate in relazione ai periodi d'imposta
          antecedenti a quelli di cui al primo periodo  si  applicano
          le disposizioni vigenti il giorno antecedente  la  data  di
          entrata in vigore della legge di conversione  del  presente
          decreto. Sono abrogati l'art. 10-bis della legge  8  maggio
          1998, n. 146, e l'art. 7-bis del decreto-legge  22  ottobre
          2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º
          dicembre 2016, n. 225. 
              19. Dall'attuazione  delle  disposizioni  del  presente
          articolo non devono  derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  a
          carico della finanza pubblica.». 
              - Si riporta il testo dell'art.  2545-sexiesdecies  del
          codice civile: 
              «Art. 2545-sexiesdecies (Gestione commissariale). -  In
          caso di gravi  irregolarita'  di  funzionamento  o  fondati
          indizi di crisi delle societa' cooperative, l'autorita'  di
          vigilanza puo' revocare gli amministratori e i  sindaci,  e
          affidare la gestione  della  societa'  ad  un  commissario,
          determinando i poteri e la durata. Ove  l'importanza  della
          societa' cooperativa lo richieda, l'autorita' di  vigilanza
          puo' nominare un vice  commissario  che  collabora  con  il
          commissario e lo sostituisce in caso di impedimento. 
              Al commissario possono essere conferiti per determinati
          atti  anche  i  poteri  dell'assemblea,  ma   le   relative
          deliberazioni  non   sono   valide   senza   l'approvazione
          dell'autorita' di vigilanza. 
              Se l'autorita' di vigilanza accerta irregolarita' nelle
          procedure di ammissione dei nuovi soci, puo'  diffidare  la
          societa' cooperativa e, qualora non si adegui,  assumere  i
          provvedimenti di cui al quarto comma. 
              Laddove vengano  accertate  una  o  piu'  irregolarita'
          suscettibili  di  specifico  adempimento,  l'autorita'   di
          vigilanza, previa diffida, puo'  nominare  un  commissario,
          anche nella persona  del  legale  rappresentante  o  di  un
          componente dell'organo  di  controllo  societario,  che  si
          sostituisce   agli   organi    amministrativi    dell'ente,
          limitatamente al  compimento  degli  specifici  adempimenti
          indicati.».