Art. 2 
 
 
                   Composizione della Commissione 
 
  1. La Commissione e' composta da quindici senatori  e  da  quindici
deputati, nominati rispettivamente dal Presidente  del  Senato  della
Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione
al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque  assicurando
la presenza di un rappresentante  per  ciascun  gruppo  esistente  in
almeno un ramo del Parlamento. I  componenti  sono  nominati  tenendo
conto  anche  della   specificita'   dei   compiti   assegnati   alla
Commissione.  I  componenti   della   Commissione   dichiarano   alla
Presidenza  della  Camera  di  appartenenza  se  nei  loro  confronti
sussista   alcuna   delle   condizioni   indicate   nel   codice   di
autoregolamentazione  proposto  dalla  Commissione  parlamentare   di
inchiesta  sul  fenomeno  delle  mafie  e  sulle  altre  associazioni
criminali, anche straniere, istituita dalla legge 19 luglio 2013,  n.
87, con la relazione approvata nella seduta del  23  settembre  2014.
Qualora  una  delle  situazioni  previste  nel   citato   codice   di
autoregolamentazione  sopravvenga,  successivamente  alla  nomina,  a
carico di uno dei componenti della  Commissione,  questi  ne  informa
immediatamente il presidente della Commissione  e  i  Presidenti  del
Senato della Repubblica e della Camera dei deputati. 
  2. La Commissione e' rinnovata dopo  il  primo  biennio  dalla  sua
costituzione; i suoi componenti possono essere confermati. 
  3. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente  della
Camera dei deputati convocano  la  Commissione,  entro  dieci  giorni
dalla nomina dei suoi componenti, per la costituzione dell'ufficio di
presidenza. 
  4.  L'ufficio  di  presidenza,  composto  dal  presidente,  da  due
vicepresidenti e da  due  segretari,  e'  eletto  dai  componenti  la
Commissione a scrutinio segreto. Per  l'elezione  del  presidente  e'
necessaria la maggioranza assoluta dei componenti la Commissione;  se
nessuno riporta tale maggioranza si procede al ballottaggio tra i due
candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti.  In  caso  di
parita' di voti e' proclamato eletto o entra in ballottaggio il  piu'
anziano di eta'. 
  5. Per l'elezione, rispettivamente, dei due  vicepresidenti  e  dei
due segretari, ciascun componente la Commissione scrive sulla propria
scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior
numero di voti. In caso di parita' di voti si procede  ai  sensi  del
comma 4. 
  6. Le disposizioni dei commi 4  e  5  si  applicano  anche  per  le
elezioni suppletive. 
 
          Note all'art. 2: 
 
              - La legge 19 luglio 2013, n. 87,  recante  istituzione
          di una Commissione parlamentare di inchiesta  sul  fenomeno
          delle mafie e sulle  altre  associazioni  criminali,  anche
          straniere, e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del
          27 luglio 2013, n. 175. 
              - Il testo della relazione  in  materia  di  formazione
          delle liste delle  candidature  per  le  elezioni  europee,
          politiche,   regionali,   comunali   e    circoscrizionali,
          approvata dalla Commissione parlamentare di  inchiesta  sul
          fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni  criminali,
          anche straniere, nella seduta del 23 settembre 2014, e'  il
          seguente: 
              «L'art. 1, comma 1, lettera f), della legge  19  luglio
          2013, n. 87, istitutiva della Commissione  parlamentare  di
          inchiesta  sul  fenomeno  delle   mafie   e   sulle   altre
          associazioni  criminali,  anche  straniere,   affida   alla
          Commissione stessa il compito di «indagare sul rapporto tra
          mafia e politica, sia riguardo alla sua  articolazione  nel
          territorio e negli organi amministrativi,  con  particolare
          riferimento alla selezione dei  gruppi  dirigenti  e  delle
          candidature per le assemblee elettive,  sia  riguardo  alle
          sue manifestazioni che,  nei  successivi  momenti  storici,
          hanno   determinato   delitti   e   stragi   di   carattere
          politico-mafioso». 
              - L'art. 1, comma 1, lettera n)  della  medesima  legge
          ha, altresi',  affidato  alla  Commissione  il  compito  di
          «svolgere il monitoraggio sui tentativi di  condizionamento
          e di infiltrazione mafiosa negli  enti  locali  e  proporre
          misure idonee a prevenire e a  contrastare  tali  fenomeni,
          verificando  l'efficacia  delle  disposizioni  vigenti   in
          materia, anche con riguardo alla normativa  concernente  lo
          scioglimento dei  consigli  comunali  e  provinciali  e  la
          rimozione degli amministratori locali». 
              - La Commissione  parlamentare  antimafia,  quindi,  in
          vista della prossima tornata di elezioni  amministrative  e
          regionali,    ritiene    opportuno    portare    nuovamente
          all'attenzione  delle  forze  politiche  una  proposta   di
          autoregolamentazione che impegni  i  partiti  politici,  le
          formazioni  politiche,  i  movimenti,  le   liste   civiche
          all'atto della designazione  dei  candidati  alle  elezioni
          europee, politiche, regionali, comunali e circoscrizionali,
          nonche' per la designazione di organi rappresentativi e  di
          amministrazione  di  enti  pubblici,   del   consiglio   di
          amministrazione dei consorzi, del consiglio e delle  giunte
          delle unioni dei comuni,  consigliere  e  presidente  delle
          aziende speciali. 
              - I partiti, le formazioni politiche, i  movimenti,  le
          liste civiche che aderiscono alle previsioni  del  presente
          codice si impegnano in occasione di qualunque  competizione
          elettorale a non presentare  e  nemmeno  a  sostenere,  sia
          indirettamente sia  attraverso  il  collegamento  ad  altre
          liste,  candidati  che  non  rispondano  ai  requisiti  del
          presente codice. 
              - La presente deliberazione si colloca in un  solco  di
          continuita' con la scelta  gia'  effettuata  nel  corso  di
          precedenti legislature. Vanno qui ricordate:  la  relazione
          illustrativa per  un  codice  di  autoregolamentazione  dei
          partiti in  materia  di  designazione  dei  candidati  alle
          elezioni politiche e amministrative, comprendente il  testo
          predisposto per il suddetto codice (doc.  XXIII  n.  30,  X
          legislatura,  approvata  dalla   Commissione   parlamentare
          d'inchiesta  sul  fenomeno  della  mafia  e   sulle   altre
          associazioni criminali similari nella seduta del 23 gennaio
          1991); la relazione sulla designazione dei  candidati  alle
          elezioni amministrative (doc. XXIII n. 1,  XV  legislatura,
          approvata dalla Commissione  parlamentare  d'inchiesta  sul
          fenomeno della criminalita' organizzata mafiosa o  similare
          il  3  aprile  2007);  la   relazione   della   Commissione
          parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e  sulle
          altre associazioni criminali, anche straniere,  in  materia
          di formazione delle liste dei  candidati  per  le  elezioni
          regionali, provinciali, comunali e  circoscrizionali  (doc.
          XXIII n. 1, XVI legislatura, approvata dalla Commissione il
          18 febbraio 2010). 
              -  Successivamente  e'  stato  emanato,   con   decreto
          legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, il testo unico  delle
          disposizioni in materia di incandidabilita' e di divieto di
          ricoprire cariche  elettive  e  di  Governo  conseguenti  a
          sentenze definitive di condanna per delitti non colposi,  a
          norma dell'art. 1, comma 63, della legge 6  novembre  2012,
          n. 190. Tale decreto  prevede  cause  di  incandidabilita',
          oltre  che  di  sospensione  e  decadenza,  alle   elezioni
          europee,  politiche,  regionali,  provinciali,  comunali  e
          circoscrizionali,  nei  confronti  di  coloro   che   hanno
          riportato condanne per  specifiche  ipotesi  di  reato  ivi
          indicate,  che  siano  stati   sottoposti   a   misure   di
          prevenzione  e  di  applicazione  di   misure   coercitive,
          operando   una   diversificazione   tra   le   ipotesi   di
          incandidabilita'  alle  elezioni  dei  rappresentanti   del
          Parlamento nazionale (art.  1)  e  del  Parlamento  europeo
          (art.  3),  di  incandidabilita'  alle   cariche   elettive
          regionali (art. 7)  e  di  incandidabilita'  alle  elezioni
          provinciali, comunali e circoscrizionali (art. 10). 
              - Anche alla  luce  di  tali  modifiche  normative,  la
          Commissione  ritiene  opportuno  ritornare  sulla  materia,
          proponendo, da  un  lato,  che  vi  sia  un  sistema  unico
          valevole  per  tutti  i  casi   di   elezione   di   organi
          rappresentativi; dall'altro, che la soglia di autotutela da
          parte dei  partiti  e  dei  movimenti  politici  contro  il
          rischio di inquinamento delle liste elettorali possa essere
          ulteriormente elevata aderendo alle previsioni  del  codice
          di  autoregolamentazione  predisposto   dalla   Commissione
          parlamentare di inchiesta antimafia. 
              -  Tale  codice  amplia  il  novero  delle  fattispecie
          considerate ostative alla candidatura  a  qualsiasi  carica
          elettiva pubblica; conferma la necessita' di anticipare  il
          livello di attenzione alla fase del decreto che dispone  il
          giudizio o della  citazione  diretta  a  giudizio;  prevede
          l'incandidabilita' a seguito di pronuncia  di  sentenza  di
          applicazione  della  pena   su   richiesta   delle   parti,
          estendendo a tutte le competizioni elettorali la  causa  di
          incandidabilita' gia' prevista dal decreto  legislativo  18
          agosto 2000, n.  267,  per  le  sole  elezioni  degli  enti
          locali. 
              -  Il  codice  anticipa  la  fase  di  incandidabilita'
          all'atto dell'emanazione del decreto di applicazione  della
          misura personale o patrimoniale; introduce come  condizione
          ostativa alla candidabilita' la condanna  in  primo  grado,
          ancorche'  non  definitiva,  per   danno   erariale   quale
          conseguenza di reati commessi nell'esercizio delle funzioni
          di cui alla carica elettiva. 
              -  Si  afferma,  inoltre,  l'incandidabilita'  in  ogni
          competizione  elettorale,  quanto  meno  per  una   tornata
          elettorale, di coloro che  hanno  ricoperto  la  carica  di
          sindaco o di componente delle rispettive giunte in comuni o
          consigli provinciali sciolti per fenomeni di  infiltrazione
          e di condizionamento di tipo mafioso  o  similare.  In  tal
          senso si anticipa il livello di attenzione dalla fase della
          condanna definitiva, prevista  dall'art.  143  del  decreto
          legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive  modifiche
          ed integrazioni, alla  fase  del  decreto  che  dispone  il
          giudizio,    aderendo    sul    punto    al    codice    di
          autoregolamentazione approvato nella XVI legislatura. 
              - La politica deve cosi' assumere il ruolo centrale  di
          garante anticipato della collettivita', gia' nella fase  di
          individuazione  dei  candidati,  contro   il   rischio   di
          infiltrazione della criminalita' organizzata  in  qualunque
          assemblea elettiva. 
              -  Il  codice  di  autoregolamentazione  qui   proposto
          intende  impegnare  i  partiti  e  i   movimenti   politici
          affinche' non  vengano  candidati  soggetti  che  risultano
          coinvolti in reati di criminalita' organizzata,  contro  la
          pubblica  amministrazione,  di  estorsione  ed  usura,   di
          traffico di sostanze stupefacenti, di traffico illecito  di
          rifiuti  e  altre  gravi  condotte.  In  questo  ambito  la
          Commissione ha ritenuto di anticipare la soglia di allerta,
          come  sopra  indicato,  con  riferimento  alle  piu'  gravi
          fattispecie di  reato,  ferma  restando  la  previsione  di
          incandidabilita'  contenuta  nel  decreto  legislativo   31
          dicembre 2012, n. 235, a seguito di sentenza di condanna. 
              - Il presente codice e' soggetto ad adesione volontaria
          e la mancata  osservanza  delle  disposizioni  o  anche  la
          semplice mancata adesione  allo  stesso  non  da'  luogo  a
          sanzioni, semmai  comporta  una  valutazione  di  carattere
          strettamente etico e politico nei confronti dei  partiti  e
          formazioni politiche. 
              -  La  Commissione  reputa  necessario  verificare   la
          rispondenza della composizione delle liste elettorali  alle
          prescrizioni del presente codice, nei confronti di  chi  vi
          aderisce, nell'ambito dei poteri ad essa  conferiti  e  dei
          compiti previsti dalla legge istitutiva. 
              -  La   Commissione,   pertanto,   nel   richiamare   e
          condividere  il  lavoro  svolto  nel  corso  di  precedenti
          legislature,  anche  in  presenza  di  diverse  maggioranze
          parlamentari,    propone    il    seguente    codice     di
          autoregolamentazione: 
              «Art. 1. - 1. I partiti,  le  formazioni  politiche,  i
          movimenti e le liste civiche che aderiscono alle previsioni
          del presente codice si  impegnano,  fermo  restando  quanto
          previsto dal decreto legislativo 31 dicembre 2012, n.  235,
          a non presentare e nemmeno a sostenere, sia  indirettamente
          sia  attraverso  il  collegamento  ad  altre  liste,   come
          candidati  alle  elezioni  europee,  politiche,  regionali,
          comunali e circoscrizionali coloro nei cui confronti,  alla
          data  di  pubblicazione  della  convocazione   dei   comizi
          elettorali, sia stato emesso  il  decreto  che  dispone  il
          giudizio o la citazione  diretta  a  giudizio,  ovvero  che
          siano stati condannati con sentenza anche non definitiva di
          primo grado; coloro nei cui confronti sia stata pronunciata
          sentenza di applicazione  della  pena  su  richiesta  delle
          parti, ovvero sia stata emessa misura  cautelare  personale
          non revocata ne' annullata, ovvero sia stato emesso decreto
          di  applicazione  di  misure  di  prevenzione  personali  o
          patrimoniali; coloro che si trovino in stato di latitanza o
          di  esecuzione  di  pene  detentive  o  che   siano   stati
          condannati con sentenza anche non definitiva di primo grado
          per danno erariale per reati commessi nell'esercizio  delle
          funzioni  di  cui  alla  carica  elettiva,  allorquando  le
          predette condizioni  siano  relative  a  uno  dei  seguenti
          reati: 
                a) delitti consumati o tentati di  cui  all'art.  51,
          comma 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale; 
                b) delitti consumati o  tentati,  cosi'  specificati:
          concussione (art. 317  c.p.);  corruzione  per  l'esercizio
          della funzione (art. 318  c.p.);  corruzione  per  un  atto
          contrario ai doveri d'ufficio (art. 319  c.p.);  corruzione
          in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.); induzione  indebita
          a  dare  o  promettere  utilita'  (art.  319-quater  c.p.);
          corruzione di persona incaricata di  un  pubblico  servizio
          (art. 320 c.p.);  istigazione  alla  corruzione  (art.  322
          c.p.); delitti di cui all'art. 322-bis c.p. per le  ipotesi
          di reato di cui sopra ivi richiamate; 
                c) agevolazione ai detenuti e internati sottoposti  a
          particolari restrizioni delle regole di trattamento e degli
          istituti  previsti  dall'ordinamento  penitenziario   (art.
          391-bis c.p.); 
                d) scambio elettorale politico-mafioso (art.  416-ter
          c.p.); 
                e) estorsione (art. 629 c.p.), usura (art. 644 c.p.); 
                f) riciclaggio  (art.  648-bis  c.p.)  e  impiego  di
          danaro, beni  o  utilita'  di  provenienza  illecita  (art.
          648-ter c.p.); 
                g)  fraudolento   trasferimento   di   valori   (art.
          12-quinquies del  decreto-legge  8  giugno  1992,  n.  306,
          convertito con la legge 7 agosto 1992, n. 356); 
                h) omessa comunicazione delle variazioni patrimoniali
          da  parte  delle  persone  sottoposte  ad  una  misura   di
          prevenzione disposta ai sensi  del  decreto  legislativo  6
          settembre 2011, n. 159  (Codice  delle  leggi  antimafia  e
          delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni  in
          materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli
          1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136), nonche' da parte
          dei condannati  con  sentenza  definitiva  per  il  delitto
          previsto dall'art. 416-bis del codice penale  (associazioni
          di tipo mafioso anche straniere); 
                i) attivita' organizzate per il traffico illecito  di
          rifiuti (art. 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
          152, e successive modificazioni); 
                j) nonche' dei  delitti  commessi  avvalendosi  delle
          condizioni previste dall'art.  416-bis  del  codice  penale
          ovvero al fine di agevolare l'attivita' delle  associazioni
          mafiose, di cui all'art.  7  del  decreto-legge  13  maggio
          1991, n. 152, convertito con la legge 12  luglio  1991,  n.
          203. 
              2. I partiti, le formazioni politiche, i movimenti e le
          liste civiche che aderiscono alle previsioni  del  presente
          codice  si  impegnano,  altresi',  a  non  presentare  come
          candidati alle elezioni di cui al comma 1  coloro  nei  cui
          confronti, alla data di  pubblicazione  della  convocazione
          dei  comizi  elettorali,   ricorra   una   delle   seguenti
          condizioni: 
                a) sia stata disposta  l'applicazione  di  misure  di
          prevenzione  personali  o   patrimoniali,   ancorche'   non
          definitive, ai sensi del decreto  legislativo  6  settembre
          2011, n.  159,  cosi'  come  successivamente  modificato  e
          integrato; 
                b) siano stati rimossi, sospesi o dichiarati decaduti
          ai sensi dell'art. 142 del decreto  legislativo  18  agosto
          2000, n. 267; 
                c)  abbiano  ricoperto  la  carica  di  sindaco,   di
          componente delle rispettive giunte  in  comuni  o  consigli
          provinciali sciolti ai  sensi  dell'art.  143  del  decreto
          legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive  modifiche
          ed integrazioni, ancorche' il decreto di  scioglimento  non
          sia ancora definitivo. 
              Art. 2. - Il presente codice di autoregolamentazione si
          applica anche alle  nomine  di  competenza  dei  presidenti
          delle regioni e delle province, nonche' dei  sindaci  delle
          citta' metropolitane e dei comuni. 
              Art.  3.  -  I  partiti,  le  formazioni  politiche,  i
          movimenti e le liste civiche che intendono presentare, come
          candidati alle elezioni di cui  al  comma  1  dell'art.  1,
          cittadini che si  trovino  nelle  condizioni  previste  dal
          medesimo art. 1 devono  rendere  pubbliche  le  motivazioni
          della scelta  di  discostarsi  dagli  impegni  assunti  con
          l'adesione al presente codice di autoregolamentazione. 
              Art. 4. - La  Commissione  parlamentare  di  inchiesta,
          nell'ambito dei poteri ad  essa  conferiti  e  dei  compiti
          previsti  dalla   legge   istitutiva,   verifica   che   la
          composizione delle liste elettorali presentate dai partiti,
          dalle formazioni politiche, dai  movimenti  e  dalle  liste
          civiche   che   aderiscono   al    presente    codice    di
          autoregolamentazione  corrisponda  alle  prescrizioni   del
          codice stesso.».