Art. 4 
 
 
                  Acquisizione di atti e documenti 
 
  1. La Commissione puo' ottenere copie di atti e documenti  relativi
a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorita' giudiziaria  o
altri organi inquirenti nonche' copie di atti e documenti relativi  a
indagini e inchieste parlamentari, anche se coperti dal  segreto.  La
Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza  fino
a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia siano  coperti  da
segreto. L'autorita'  giudiziaria  provvede  tempestivamente  e  puo'
ritardare la trasmissione di copia di atti e documenti richiesti  con
decreto motivato solo per ragioni di natura istruttoria.  Il  decreto
ha efficacia per sei  mesi  e  puo'  essere  rinnovato.  Quando  tali
ragioni    vengono    meno,    l'autorita'    giudiziaria    provvede
tempestivamente a trasmettere quanto richiesto. Il decreto  non  puo'
essere rinnovato o avere efficacia oltre la chiusura  delle  indagini
preliminari. 
  2. Per il segreto di Stato si applica quanto previsto dalla legge 3
agosto 2007, n. 124. 
  3. La Commissione stabilisce quali  atti  e  documenti  non  devono
essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti  ad  altre
istruttorie  o  inchieste  in  corso.  Su  richiesta   dell'autorita'
giudiziaria che procede  sono  coperti  dal  segreto  gli  atti  e  i
documenti  attinenti  a  procedimenti  giudiziari  nella  fase  delle
indagini preliminari. 
  4. Il segreto funzionale riguardante  atti  e  documenti  acquisiti
dalla Commissione in riferimento ai reati di cui agli articoli 416  e
416-bis  del  codice  penale  non  puo'  essere  opposto   ad   altre
Commissioni parlamentari di inchiesta. 
 
          Note all'art. 4: 
 
              - La legge 3 agosto 2007, n. 124,  recante  sistema  di
          informazione per la  sicurezza  della  Repubblica  e  nuova
          disciplina del segreto, e' stata pubblicata nella  Gazzetta
          Ufficiale del 13 agosto 2007, n. 187. 
              - Per il testo degli articoli 416 e 416-bis del  codice
          penale, si veda nelle note all'art. 1.