IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Visto il regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di  mercato  e  che
abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del  Consiglio
e  le  direttive  2003/124/CE,   2003/125/CE   e   2004/72/CE   della
Commissione; 
  Vista la legge 25 ottobre 2017, n. 163, recante delega  al  Governo
per il recepimento delle direttive europee e  l'attuazione  di  altri
atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2016-2017, ed
in  particolare  l'articolo  8,  contenente  delega  al  Governo  per
l'adeguamento  della  normativa  nazionale  alle   disposizioni   del
regolamento (UE) n. 596/2014; 
  Visto  il  testo   unico   delle   disposizioni   in   materia   di
intermediazione finanziaria (TUF), di cui al decreto  legislativo  24
febbraio 1998, n. 58; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 16 maggio 2018; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione dell'8 agosto 2018; 
  Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e  del  Ministro
dell'economia e delle finanze,  di  concerto  con  i  Ministri  della
giustizia, degli affari esteri e della cooperazione internazionale  e
dello sviluppo economico; 
 
                              E m a n a 
 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
           Modifiche alla parte I del decreto legislativo 
                       24 febbraio 1998, n. 58 
 
  1. All'articolo 4-duodecies del  decreto  legislativo  24  febbraio
1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) l'alinea del comma 1 e' sostituito  dal  seguente:  «La  Banca
d'Italia e la Consob:»; 
    b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
      «1-bis. Il comma 1 si applica alle segnalazioni alla Consob, da
chiunque effettuate, di violazioni del regolamento (UE) n.  596/2014.
Le procedure  sono  adottate  dalla  Consob  conformemente  a  quanto
previsto dalla direttiva di esecuzione (UE) 2015/2392.»; 
    c) al comma 2 le parole:  «al  comma  1»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «ai commi 1 e 1-bis». 
 
                                     NOTE 
 
          Avvertenza 
 
              - Il testo delle note qui pubblicato e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'articolo 10,  commi  2  e  3  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
              Per gli atti dell'Unione europea  vengono  forniti  gli
          estremi   di   pubblicazione   nella   Gazzetta   Ufficiale
          dell'Unione europea (GUUE). 
 
          Note alle premesse: 
 
              - L'art.   76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio della  funzione  legislativa  non  puo'  essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri direttivi e  soltanto  per  tempo  limitato  e  per
          oggetti definiti. 
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
              - Il  regolamento  (UE)  n.  596/2014  del   Parlamento
          europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014,  relativo  agli
          abusi di mercato e che abroga la  direttiva  2003/6/CE  del
          Parlamento  europeo  e  del  Consiglio   e   le   direttive
          2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione  e'
          pubblicato nella G.U.U.E. 12 giugno 2014, n. L 173. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 8  della  legge  25
          ottobre 2017, n. 163 (Delega al Governo per il  recepimento
          delle  direttive  europee  e  l'attuazione  di  altri  atti
          dell'Unione  europea -   Legge   di   delegazione   europea
          2016-2017) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  6  novembre
          2017, n. 259: 
                «Art. 8. (Delega al Governo per  l'adeguamento  della
          normativa nazionale alle disposizioni del regolamento  (UE)
          n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del  16
          aprile 2014, relativo agli abusi  di  mercato  (regolamento
          sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6/CE
          del Parlamento europeo  e  del  Consiglio  e  le  direttive
          2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione). -
          1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi dalla
          data di entrata in vigore  della  presente  legge,  con  le
          procedure di cui all'articolo 31 della  legge  24  dicembre
          2012,  n.  234,  acquisito  il  parere   delle   competenti
          Commissioni parlamentari, uno o  piu'  decreti  legislativi
          per l'adeguamento della normativa nazionale al  regolamento
          (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
          del  16  aprile  2014,  relativo  agli  abusi  di   mercato
          (regolamento sugli  abusi  di  mercato)  e  che  abroga  la
          direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del  Consiglio
          e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE  della
          Commissione. 
                2. I decreti legislativi  di  cui  al  comma  1  sono
          adottati su  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri e del Ministro dell'economia e delle  finanze,  di
          concerto con  i  Ministri  della  giustizia,  degli  affari
          esteri e della cooperazione internazionale e dello sviluppo
          economico. 
                3. Nell'esercizio della delega di cui al comma  1  il
          Governo e' tenuto a seguire, oltre ai  principi  e  criteri
          direttivi generali di cui all'articolo 32  della  legge  24
          dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e  criteri
          direttivi specifici: 
                  a) adottare, in conformita' alle definizioni e alla
          disciplina del regolamento (UE) n. 596/2014, le  occorrenti
          modificazioni alla normativa vigente, anche di  derivazione
          europea, per  i  settori  interessati  dalla  normativa  da
          attuare, al fine di realizzare  il  migliore  coordinamento
          con  le  altre   disposizioni   vigenti,   assicurando   un
          appropriato grado di protezione dell'investitore, di tutela
          della stabilita' finanziaria e dell'integrita' dei  mercati
          finanziari, e in particolare: 
                    1) rivedere l'articolo 114, comma  7,  del  testo
          unico delle  disposizioni  in  materia  di  intermediazione
          finanziaria, di cui  al  decreto  legislativo  24  febbraio
          1998, n. 58, nella parte in cui prescrive gli  obblighi  di
          comunicazione  delle  operazioni   effettuate   su   azioni
          dell'emittente quotato in capo agli azionisti  rilevanti  e
          di  controllo,   nel   rispetto   dei   principi   indicati
          dall'articolo 14, commi 24-bis e seguenti, della  legge  28
          novembre 2005, n. 246, e successive modificazioni; 
                    2) rivedere l'articolo 116 del testo unico di cui
          al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in modo  da
          garantire la tutela  degli  investitori,  attribuendo  alla
          CONSOB il potere di stabilire con regolamento gli  obblighi
          di  comunicazione  delle  informazioni  necessarie  per  la
          valutazione  degli  strumenti  finanziari  da   parte   del
          pubblico,   nei   confronti   degli   emittenti   strumenti
          finanziari diffusi in misura rilevante; 
                  b) apportare al  testo  unico  di  cui  al  decreto
          legislativo 24 febbraio 1998, n.  58,  le  modifiche  e  le
          integrazioni   necessarie   per   dare   attuazione    alle
          disposizioni del regolamento (UE) n. 596/2014 e  provvedere
          ad  abrogare  espressamente   le   norme   dell'ordinamento
          nazionale  riguardanti  gli   istituti   disciplinati   dal
          regolamento  anzidetto;   in   particolare,   rivedere   la
          disciplina in materia di  ritardo  della  comunicazione  al
          pubblico   di   informazioni   privilegiate,    ai    sensi
          dell'articolo  114  del  testo  unico  di  cui  al  decreto
          legislativo  24  febbraio  1998,  n.  58,   prevedendo   la
          trasmissione su richiesta della CONSOB della documentazione
          comprovante  il  rispetto  delle  condizioni  a  tal   fine
          richieste  dall'articolo  17  del   regolamento   (UE)   n.
          596/2014; 
                  c) prevedere la CONSOB quale  autorita'  competente
          ai fini del regolamento (UE) n. 596/2014,  assicurando  che
          la stessa autorita' possa esercitare i poteri di  vigilanza
          e di indagine di cui agli articoli  22  e  23  e  i  poteri
          sanzionatori  di   cui   all'articolo   30   del   medesimo
          regolamento; 
                  d) prevedere, in linea con  quanto  gia'  stabilito
          dal testo unico di cui al decreto legislativo  24  febbraio
          1998, n. 58, il ricorso alla disciplina secondaria adottata
          dalla CONSOB nell'ambito e per le finalita'  specificamente
          previste  dal  regolamento  (UE)  n.   596/2014   e   dalla
          legislazione dell'Unione  europea  attuativa  del  medesimo
          regolamento; 
                  e) coordinare le vigenti  disposizioni  del  citato
          testo unico di cui al decreto legislativo n.  58  del  1998
          con quelle degli articoli 24, 25 e 26 del regolamento  (UE)
          n.  596/2014  in  materia  di  cooperazione  e  scambio  di
          informazioni  con  l'Autorita'  europea   degli   strumenti
          finanziari  e  dei  mercati  (ESMA),   con   le   autorita'
          competenti degli Stati membri nonche' con le  autorita'  di
          vigilanza di Paesi terzi; 
                  f) attribuire alla CONSOB il potere di  imporre  le
          sanzioni e le altre misure amministrative per le violazioni
          espressamente elencate  dall'articolo  30  del  regolamento
          (UE) n. 596/2014, nel rispetto dei criteri,  dei  limiti  e
          delle procedure stabiliti dal regolamento medesimo e  della
          parte V del testo unico di cui al  decreto  legislativo  24
          febbraio 1998, n. 58; rivedere l'articolo 187-terdecies del
          testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998,
          n. 58, prevedendo che l'autorita' giudiziaria o  la  CONSOB
          tengano conto, al momento dell'irrogazione  delle  sanzioni
          di propria competenza, delle misure punitive gia'  irrogate
          nonche' disponendo che l'esecuzione delle sanzioni,  penali
          o amministrative, aventi la medesima natura,  sia  limitata
          alla parte eccedente a quella gia' eseguita o scontata; 
                  g) rivedere l'articolo 187-sexies del  testo  unico
          di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.  58,  in
          modo  tale  da  assicurare  l'adeguatezza  della  confisca,
          prevedendo  che  essa   abbia   ad   oggetto,   anche   per
          equivalente, il profitto derivato  dalle  violazioni  delle
          previsioni del regolamento (UE) n. 596/2014; 
                  h) prevedere che,  per  stabilire  il  tipo  ed  il
          livello di sanzione amministrativa per le violazioni  delle
          previsioni stabilite dal regolamento (UE) n.  596/2014,  si
          tenga  conto   delle   circostanze   pertinenti,   elencate
          dall'articolo 31 del medesimo regolamento; 
                  i) adottare le opportune misure per dare attuazione
          alle disposizioni di cui all'articolo  32  del  regolamento
          (UE)  n.   596/2014,   che   disciplina   la   segnalazione
          all'autorita'  di  vigilanza   competente   di   violazioni
          effettive o potenziali del  medesimo  regolamento,  tenendo
          anche conto dei profili di riservatezza e di protezione dei
          soggetti coinvolti; 
                  l) prevedere, nei termini di  cui  all'articolo  34
          del regolamento (UE) n. 596/2014, la pubblicazione da parte
          della CONSOB nel  proprio  sito  internet  delle  decisioni
          relative   all'imposizione    di    misure    e    sanzioni
          amministrative per le violazioni di detto regolamento. 
                4. Dall'attuazione del presente articolo  non  devono
          derivare nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
          pubblica. L'autorita' interessata provvede agli adempimenti
          di  cui  al  presente  articolo  con  le   risorse   umane,
          strumentali  e  finanziarie  disponibili   a   legislazione
          vigente.». 
              - Il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo
          unico delle  disposizioni  in  materia  di  intermediazione
          finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della  legge  6
          febbraio  1996,  n.  52)  e'  pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale 26 marzo 1998, n. 71, S.O. 
 
          Note all'art. 1: 
 
              - Il testo dell'articolo 4-duodecies del citato decreto
          legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,  come  modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
                «Art. 4-duodecies  (Procedura  di  segnalazione  alle
          Autorita' di Vigilanza).  -  1.  La  Banca  d'Italia  e  la
          Consob: 
                  a) ricevono, ciascuna per  le  materie  di  propria
          competenza, da parte del personale  dei  soggetti  indicati
          dall'articolo 4-undecies, segnalazioni che si riferiscono a
          violazioni delle norme del  presente  decreto,  nonche'  di
          atti dell'Unione  europea  direttamente  applicabili  nelle
          stesse materie; 
                  b) tengono conto dei criteri previsti  all'articolo
          4-undecies, comma 2, lettere a) e b), e  possono  stabilire
          condizioni, limiti  e  procedure  per  la  ricezione  delle
          segnalazioni; 
                  c) si avvalgono delle informazioni contenute  nelle
          segnalazioni, ove rilevanti, esclusivamente  nell'esercizio
          delle funzioni di vigilanza; 
                  d)  prevedono,  mediante  protocollo  d'intesa,  le
          opportune misure di coordinamento nello  svolgimento  delle
          attivita'   di   rispettiva   competenza,   ivi    compresa
          l'applicazione  delle  relative  sanzioni,   in   modo   da
          coordinare  l'esercizio  delle  funzioni  di  vigilanza   e
          ridurre al minimo gli oneri gravanti sui soggetti vigilati. 
              1-bis. Il comma 1 si  applica  alle  segnalazioni  alla
          Consob,  da  chiunque   effettuate,   di   violazioni   del
          regolamento (UE) n. 596/2014. Le  procedure  sono  adottate
          dalla  Consob  conformemente  a   quanto   previsto   dalla
          direttiva di esecuzione (UE) 2015/2392. 
              2. Gli atti relativi alle segnalazioni di cui ai  commi
          1  e  1-bis  sono  sottratti  all'accesso  previsto   dagli
          articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
          successive modificazioni.».