Art. 2
Modifiche alla parte III del decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58
1. All'articolo 83-duodecies, comma 4, del decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, le parole: «, con le modalita' e nei termini
indicati nell'articolo 114, comma 1» sono sostituite dalle seguenti:
«tempestivamente, secondo le modalita' previste dalla Consob con
regolamento».
Note all'art. 2:
- Il testo dell'articolo 83-duodecies del citato
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come
modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 83-duodecies (Identificazione degli azionisti).
- 1. Ove previsto dallo statuto, le societa' italiane con
azioni ammesse alla negoziazione con il consenso
dell'emittente nei mercati regolamentati o nei sistemi
multilaterali di negoziazione italiani o di altri Paesi
dell'Unione europea possono chiedere, in qualsiasi momento
e con oneri a proprio carico, agli intermediari, tramite un
depositario centrale, i dati identificativi degli azionisti
che non abbiano espressamente vietato la comunicazione
degli stessi, unitamente al numero di azioni registrate sui
conti ad essi intestati.
2. Le segnalazioni indicate nel comma 1 pervengono
all'emittente entro dieci giorni di mercato aperto dal
giorno della richiesta, ovvero il diverso termine stabilito
dalla Consob, d'intesa con la Banca d'Italia, con
regolamento.
3. Nel caso in cui lo statuto preveda la facolta' di
cui al comma 1, la societa' e' tenuta ad effettuare la
medesima richiesta su istanza di tanti soci che
rappresentino almeno la meta' della quota minima di
partecipazione stabilita dalla Consob ai sensi
dell'articolo 147-ter, comma 1. I relativi costi sono
ripartiti tra la societa' ed i soci richiedenti secondo i
criteri stabiliti dalla Consob con regolamento, avendo
riguardo all'esigenza di non incentivare l'uso dello
strumento da parte dei soci per finalita' non coerenti con
l'obiettivo di facilitare il coordinamento tra i soci
stessi al fine di esercitare i diritti che richiedono una
partecipazione qualificata.
4. Le societa' pubblicano tempestivamente, secondo le
modalita' previste dalla Consob con regolamento, un
comunicato con cui danno notizia dell'avvenuta
presentazione dell'istanza di identificazione, rendendo
note le relative motivazioni nel caso di richiesta ai sensi
del comma 1, o l'identita' e la partecipazione complessiva
dei soci istanti nel caso di richiesta ai sensi del comma
3. I dati ricevuti sono messi a disposizione dei soci su
supporto informatico in un formato comunemente utilizzato
senza oneri a loro carico, fermo restando l'obbligo di
aggiornamento del libro soci.
5. Il presente articolo non si applica alle societa'
cooperative.».