Art. 2 
 
          Modifiche alla parte III del decreto legislativo 
                       24 febbraio 1998, n. 58 
 
  1. All'articolo 83-duodecies, comma 4, del decreto  legislativo  24
febbraio 1998, n. 58, le parole: «, con le modalita'  e  nei  termini
indicati nell'articolo 114, comma 1» sono sostituite dalle  seguenti:
«tempestivamente, secondo le  modalita'  previste  dalla  Consob  con
regolamento». 
 
          Note all'art. 2: 
 
              - Il  testo  dell'articolo  83-duodecies   del   citato
          decreto  legislativo  24  febbraio  1998,   n.   58,   come
          modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
                «Art. 83-duodecies (Identificazione degli azionisti).
          - 1. Ove previsto dallo statuto, le societa'  italiane  con
          azioni  ammesse   alla   negoziazione   con   il   consenso
          dell'emittente nei  mercati  regolamentati  o  nei  sistemi
          multilaterali di negoziazione italiani  o  di  altri  Paesi
          dell'Unione europea possono chiedere, in qualsiasi  momento
          e con oneri a proprio carico, agli intermediari, tramite un
          depositario centrale, i dati identificativi degli azionisti
          che non  abbiano  espressamente  vietato  la  comunicazione
          degli stessi, unitamente al numero di azioni registrate sui
          conti ad essi intestati. 
                2. Le segnalazioni indicate nel  comma  1  pervengono
          all'emittente entro dieci  giorni  di  mercato  aperto  dal
          giorno della richiesta, ovvero il diverso termine stabilito
          dalla  Consob,  d'intesa  con  la   Banca   d'Italia,   con
          regolamento. 
                3. Nel caso in cui lo statuto preveda la facolta'  di
          cui al comma 1, la societa'  e'  tenuta  ad  effettuare  la
          medesima  richiesta  su   istanza   di   tanti   soci   che
          rappresentino  almeno  la  meta'  della  quota  minima   di
          partecipazione   stabilita   dalla    Consob    ai    sensi
          dell'articolo 147-ter,  comma  1.  I  relativi  costi  sono
          ripartiti tra la societa' ed i soci richiedenti  secondo  i
          criteri stabiliti  dalla  Consob  con  regolamento,  avendo
          riguardo  all'esigenza  di  non  incentivare  l'uso   dello
          strumento da parte dei soci per finalita' non coerenti  con
          l'obiettivo di  facilitare  il  coordinamento  tra  i  soci
          stessi al fine di esercitare i diritti che  richiedono  una
          partecipazione qualificata. 
                4. Le societa' pubblicano tempestivamente, secondo le
          modalita'  previste  dalla  Consob  con   regolamento,   un
          comunicato   con   cui    danno    notizia    dell'avvenuta
          presentazione  dell'istanza  di  identificazione,  rendendo
          note le relative motivazioni nel caso di richiesta ai sensi
          del comma 1, o l'identita' e la partecipazione  complessiva
          dei soci istanti nel caso di richiesta ai sensi  del  comma
          3. I dati ricevuti sono messi a disposizione  dei  soci  su
          supporto informatico in un formato  comunemente  utilizzato
          senza oneri a loro  carico,  fermo  restando  l'obbligo  di
          aggiornamento del libro soci. 
                5. Il presente articolo non si applica alle  societa'
          cooperative.».