Art. 3 
 
           Modifiche alla parte IV del decreto legislativo 
                       24 febbraio 1998, n. 58 
 
  1. All'articolo  104,  comma  1-ter,  del  decreto  legislativo  24
febbraio 1998, n. 58, l'ultimo periodo e'  sostituito  dal  seguente:
«Tali deroghe sono altresi' tempestivamente  comunicate  al  pubblico
secondo le modalita' previste dalla Consob con regolamento». 
  2. All'articolo  104-ter,  comma  4,  del  decreto  legislativo  24
febbraio 1998, n. 58, l'ultimo periodo e'  sostituito  dal  seguente:
«L'autorizzazione prevista  dal  presente  comma  e'  tempestivamente
comunicata al mercato secondo le modalita' previste dalla Consob  con
regolamento». 
  3. All'articolo 108, comma 4, del decreto legislativo  24  febbraio
1998, n. 58, la parola: «114» e' sostituita dalle seguenti:  «17  del
regolamento (UE) n. 596/2014». 
  4. All'articolo  113,  comma  3,  lettere  h)  e  i),  del  decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le  parole:  «64,  comma  1-bis,
lettera c), puo' chiedere alla societa' di gestione» sono  sostituite
dalle seguenti: «66-quater, comma 1, puo' chiedere al gestore». 
  5. All'articolo 113-ter del decreto legislativo 24  febbraio  1998,
n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, prima delle parole:  «nel  presente  Titolo»  sono
inserite le seguenti: «nel Capo 3 del regolamento (UE) n. 596/2014,»; 
    b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
      «2. Le informazioni regolamentate  sono  depositate  presso  la
Consob e il gestore del mercato per il quale l'emittente ha richiesto
o ha approvato  l'ammissione  alla  negoziazione  dei  propri  valori
mobiliari o quote di fondi chiusi, al fine di assicurare  l'esercizio
delle funzioni attribuite a detto gestore ai sensi della  Parte  III,
Titolo I-bis, del presente decreto.»; 
    c) all'alinea del comma 9, le  parole:  «64,  comma  1-bis»  sono
sostituite dalle seguenti: «66-quater, comma 1». 
  6. All'articolo 114 del decreto legislativo 24  febbraio  1998,  n.
58, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, primo periodo, le parole: «Fermi gli  obblighi  di
pubblicita'  previsti  da  specifiche  disposizioni  di  legge,   gli
emittenti  quotati  comunicano  al  pubblico,   senza   indugio,   le
informazioni privilegiate di  cui  all'articolo  181  che  riguardano
direttamente  detti  emittenti  e  le  societa'  controllate.»   sono
sostituite dalle  seguenti:  «Gli  emittenti  quotati  comunicano  al
pubblico le informazioni privilegiate ai sensi dell'articolo  17  del
regolamento (UE) n. 596/2014, secondo le  modalita'  stabilite  dalle
norme tecniche di attuazione adottate dalla  Commissione  europea  ai
sensi del medesimo articolo 17, paragrafo 10.»; 
    b) al comma 1, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «La
Consob detta disposizioni per coordinare le  funzioni  attribuite  al
gestore del mercato con le proprie  e  puo'  individuare  compiti  da
affidargli  per  il  corretto  svolgimento  delle  funzioni  previste
dall'articolo 64, comma 2, lettera d).»; 
    c) i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti: 
      «2.  Gli  emittenti  quotati   impartiscono   le   disposizioni
occorrenti affinche' le  societa'  controllate  forniscano  tutte  le
notizie  necessarie  per  adempiere  gli  obblighi  di  comunicazione
previsti dalla legge e dal regolamento (UE) n. 596/2014. Le  societa'
controllate trasmettono tempestivamente le notizie richieste. 
      3.  Gli  emittenti  quotati,   in   caso   di   ritardo   nella
comunicazione al pubblico di informazioni  privilegiate,  trasmettono
su successiva richiesta della Consob  la  documentazione  comprovante
l'assolvimento dell'obbligo previsto dall'articolo 17,  paragrafo  4,
del regolamento (UE) n. 596/2014 e dalle relative norme  tecniche  di
attuazione.»; 
    d) il comma 4 e' abrogato; 
    e) il comma 7 e' sostituito dal seguente: 
      «7. Chiunque detenga azioni in misura almeno pari al dieci  per
cento del capitale sociale, nonche' ogni altro soggetto che controlla
l'emittente  quotato,  comunicano  alla  Consob  e  al  pubblico   le
operazioni, aventi ad oggetto azioni emesse  dall'emittente  o  altri
strumenti finanziari ad esse collegati, da loro effettuate, anche per
interposta persona. Tale  comunicazione  e'  effettuata  anche  dalle
persone strettamente legate ai soggetti sopra  indicati,  individuati
dalla Consob con regolamento.  La  Consob  individua  con  lo  stesso
regolamento  le  operazioni,  le  modalita'   e   i   termini   delle
comunicazioni, le modalita' e i termini  di  diffusione  al  pubblico
delle informazioni, nonche' i casi in cui detti obblighi si applicano
anche con riferimento alle societa'  in  rapporto  di  controllo  con
l'emittente.»; 
    f) il comma 8 e' abrogato; 
    g) i commi 9 e 10 sono sostituiti dai seguenti: 
      «9. Al fine di garantire  che  il  pubblico  sia  correttamente
informato,  la  Consob  puo'  richiedere   la   pubblicazione   delle
raccomandazioni in materia di investimenti e delle altre informazioni
che raccomandano o consigliano una strategia di investimento da parte
degli emittenti quotati, dei soggetti abilitati, nonche' dei soggetti
in rapporto di controllo con essi, secondo le modalita' stabilite con
regolamento. 
      10. La Consob valuta, preventivamente e in via generale, con le
modalita' da essa stabilite, la sussistenza delle condizioni indicate
dall'articolo 20, paragrafo 3, quarto comma, del regolamento (UE)  n.
596/2014,  con  riguardo  alle  norme  di  autoregolamentazione   dei
soggetti che esercitano  l'attivita'  giornalistica,  e  comunica  il
relativo esito, nonche' le medesime norme di autoregolamentazione, al
Ministero dell'economia e delle finanze.»; 
    h) il comma 11 e' abrogato; 
    i) il comma 12 e' sostituito dal seguente: 
      «12. Le disposizioni del presente articolo si  applicano  anche
ai soggetti italiani ed esteri che: 
        a) hanno chiesto  o  autorizzato  l'ammissione  di  strumenti
finanziari di propria  emissione  alla  negoziazione  su  un  mercato
regolamentato italiano; 
        b)  hanno  chiesto  o  autorizzato  la   negoziazione   degli
strumenti finanziari di propria emissione su un sistema multilaterale
di negoziazione italiano; 
        c)  hanno  autorizzato  la   negoziazione   degli   strumenti
finanziari  di  propria  emissione  su  un  sistema  organizzato   di
negoziazione italiano.». 
  7. All'articolo 115 del decreto legislativo 24  febbraio  1998,  n.
58, dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
    «2-bis. Le disposizioni  del  comma  1  si  applicano  anche  nei
confronti  degli  emittenti  che  hanno  chiesto  o  autorizzato   la
negoziazione degli strumenti finanziari di propria  emissione  su  un
sistema  multilaterale  di  negoziazione  italiano,   nonche'   degli
emittenti che  hanno  autorizzato  la  negoziazione  degli  strumenti
finanziari  di  propria  emissione  su  un  sistema  organizzato   di
negoziazione italiano.». 
  8. L'articolo 115-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998,  n.
58, e' abrogato. 
  9. Dopo l'articolo 115-bis  del  decreto  legislativo  24  febbraio
1998, n. 58, e' inserito il seguente: 
    «Art. 115-ter (Comunicazioni relative alle quote di emissioni). -
1. Ai partecipanti al mercato delle quote di emissioni, come definiti
dall'articolo  3,  paragrafo  1,  n.  20,  del  regolamento  (UE)  n.
596/2014, si applicano gli articoli 114 e 115, comma 1. 
    2. Ai fini di quanto previsto dagli articoli 18, paragrafo  8,  e
19, paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 596/2014, gli articoli 114,
commi 5 e 6, e 115, comma 1,  si  applicano  altresi'  nei  confronti
delle piattaforme d'asta, dei commissari d'asta  e  dei  sorveglianti
d'asta, in relazione alle aste di  quote  di  emissioni  o  di  altri
prodotti correlati messi all'asta tenute  ai  sensi  del  regolamento
(UE) n. 1031/2010.». 
  10. All'articolo 116 del decreto legislativo 24 febbraio  1998,  n.
58, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
      «1.  La  Consob  stabilisce  con  regolamento  i  criteri   per
l'individuazione degli emittenti strumenti finanziari che,  ancorche'
non quotati in mercati regolamentati italiani, siano diffusi  tra  il
pubblico in misura rilevante.»; 
    b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
      «1-bis. Gli emittenti indicati al  comma  1  informano,  quanto
prima possibile, il  pubblico  dei  fatti  non  di  pubblico  dominio
concernenti direttamente detti emittenti e  che,  se  resi  pubblici,
potrebbero avere un effetto significativo sul valore degli  strumenti
finanziari di propria emissione. Con il medesimo regolamento  di  cui
al comma 1, la Consob stabilisce le  modalita'  di  informazione  del
pubblico e i casi di esenzione dall'osservanza dei predetti  obblighi
informativi,  qualora  gli  emittenti  siano  comunque  tenuti   agli
obblighi previsti dal regolamento (UE) n. 596/2014.»; 
    c) al comma 2, dopo le parole: «si applicano»  sono  inserite  le
seguenti: «gli articoli 114, commi 5 e 6, e 115, nonche'»; 
    d) il comma 2-bis e' abrogato. 
  11. All'articolo 132 del decreto legislativo 24 febbraio  1998,  n.
58, dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: 
    «3-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano  anche
agli acquisti di azioni proprie effettuati  da  emittenti  che  hanno
richiesto  o  autorizzato  la  negoziazione  di  azioni  di   propria
emissione su un sistema multilaterale di negoziazione italiano, o  da
societa' controllate.». 
 
          Note all'art. 3: 
 
              -  Il  testo  dell'articolo  104  del  citato   decreto
          legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,  come  modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
                «Art.  104  (Difese).  -  1.   Salvo   autorizzazione
          dell'assemblea ordinaria o di quella straordinaria  per  le
          delibere di competenza, le societa' italiane quotate i  cui
          titoli sono oggetto dell'offerta si astengono dal  compiere
          atti od operazioni che possono contrastare il conseguimento
          degli obiettivi dell'offerta. L'obbligo  di  astensione  si
          applica dalla comunicazione di cui all'articolo 102,  comma
          1, e fino alla chiusura dell'offerta ovvero fino  a  quando
          l'offerta stessa non  decada.  La  mera  ricerca  di  altre
          offerte non costituisce atto od operazione in contrasto con
          gli obiettivi dell'offerta. Resta ferma la  responsabilita'
          degli  amministratori,  dei  componenti  del  consiglio  di
          gestione e di sorveglianza e dei direttori generali per gli
          atti e le operazioni compiuti. 
                1-bis.  L'autorizzazione  assembleare  prevista   dal
          comma  1  e'  richiesta  anche  per  l'attuazione  di  ogni
          decisione presa prima dell'inizio del periodo indicato  nel
          comma 1, che non sia ancora stata attuata  in  tutto  o  in
          parte, che non rientri nel corso  normale  delle  attivita'
          della societa' e la cui  attuazione  possa  contrastare  il
          conseguimento degli obiettivi dell'offerta. 
                1-ter. Gli statuti possono derogare, in  tutto  o  in
          parte, alle disposizioni dei commi 1 e 1-bis.  Le  societa'
          comunicano le deroghe approvate ai sensi del presente comma
          alla Consob e alle autorita' di  vigilanza  in  materia  di
          offerte pubbliche di acquisto degli Stati membri in  cui  i
          loro titoli sono ammessi alla negoziazione  su  un  mercato
          regolamentato o in cui e' stata  chiesta  tale  ammissione.
          Tali deroghe sono altresi'  tempestivamente  comunicate  al
          pubblico secondo le modalita'  previste  dalla  Consob  con
          regolamento. 
                2. L'avviso di convocazione relativo  alle  assemblee
          di cui al presente articolo e' pubblicato con le  modalita'
          di cui all'articolo 125-bis entro  il  quindicesimo  giorno
          precedente la data fissata per l'assemblea.». 
              - Il testo dell'articolo  104-ter  del  citato  decreto
          legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,  come  modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
                  «Art. 104-ter (Clausola di reciprocita'). -  1.  Le
          disposizioni di cui all'articolo 104, commi 1 e  1-bis,  e,
          qualora previste negli  statuti,  le  disposizioni  di  cui
          all'articolo 104-bis, commi 2 e 3, non si applicano in caso
          di offerta pubblica promossa da chi non sia soggetto a tali
          disposizioni ovvero a disposizioni equivalenti,  ovvero  da
          una societa' o ente  da  questi  controllata.  In  caso  di
          offerta promossa di concerto, e'  sufficiente  che  a  tali
          disposizioni non  sia  soggetto  anche  uno  solo  fra  gli
          offerenti. 
                2. (soppresso). 
                3. La  Consob,  su  istanza  dell'offerente  o  della
          societa'   emittente   ed   entro   venti   giorni    dalla
          presentazione  di  questa,  determina  se  le  disposizioni
          applicabili ai soggetti di cui al comma 1 siano equivalenti
          a quelle cui e' soggetta la societa' emittente.  La  Consob
          stabilisce con regolamento i contenuti e  le  modalita'  di
          presentazione di tale istanza. 
                4.  Qualsiasi  misura   idonea   a   contrastare   il
          conseguimento degli obiettivi dell'offerta  adottata  dalla
          societa' emittente in virtu' di quanto disposto al comma  1
          deve essere  espressamente  autorizzata  dall'assemblea  in
          vista di una eventuale offerta pubblica, nei diciotto  mesi
          anteriori alla comunicazione della decisione di  promuovere
          l'offerta   ai   sensi   dell'articolo   102,   comma    1.
          L'autorizzazione   prevista   dal   presente    comma    e'
          tempestivamente comunicata al mercato secondo le  modalita'
          previste dalla Consob con regolamento.». 
            - Il  testo  dell'articolo   108   del   citato   decreto
          legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,  come  modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
                «Art. 108 (Obbligo di acquisto). - 1. L'offerente che
          venga  a  detenere,  a  seguito  di   un'offerta   pubblica
          totalitaria,   una   partecipazione    almeno    pari    al
          novantacinque  per  cento  del  capitale  rappresentato  da
          titoli in una societa' italiana  quotata  ha  l'obbligo  di
          acquistare i restanti titoli da chi  ne  faccia  richiesta.
          Qualora siano emesse piu' categorie  di  titoli,  l'obbligo
          sussiste solo per le categorie di titoli per le  quali  sia
          stata raggiunta la soglia del novantacinque per cento. 
                2. Salvo quanto previsto al comma 1, chiunque venga a
          detenere una partecipazione superiore al novanta per  cento
          del  capitale  rappresentato   da   titoli   ammessi   alla
          negoziazione in un mercato regolamentato, ha  l'obbligo  di
          acquistare i restanti titoli ammessi alla  negoziazione  in
          un mercato regolamentato da chi ne faccia richiesta se  non
          ripristina entro novanta giorni un flottante sufficiente ad
          assicurare  il  regolare  andamento   delle   negoziazioni.
          Qualora siano emesse piu' categorie  di  titoli,  l'obbligo
          sussiste soltanto in relazione alle categorie di titoli per
          le quali sia stata raggiunta  la  soglia  del  novanta  per
          cento. 
                3. Nell'ipotesi di cui al comma 1, nonche'  nei  casi
          di cui al comma 2 in cui la partecipazione ivi indicata sia
          raggiunta esclusivamente  a  seguito  di  offerta  pubblica
          totalitaria, il corrispettivo e' pari a quello dell'offerta
          pubblica totalitaria precedente, sempre  che,  in  caso  di
          offerta volontaria, l'offerente abbia acquistato a  seguito
          dell'offerta stessa, titoli che rappresentano non meno  del
          novanta per cento del capitale con diritto di voto compreso
          nell'offerta. 
                4. Al di fuori  dei  casi  di  cui  al  comma  3,  il
          corrispettivo e' determinato dalla  Consob,  tenendo  conto
          anche del corrispettivo dell'eventuale offerta precedente o
          del prezzo di mercato del semestre  anteriore  all'annuncio
          dell'offerta effettuato ai sensi dell'articolo  102,  comma
          1, o dell'articolo 17 del  regolamento  (UE)  n.  596/2014,
          ovvero antecedente l'acquisto che ha determinato il sorgere
          dell'obbligo. 
                5. Nell'ipotesi di cui al comma 1, nonche'  nei  casi
          di cui al comma 2 in cui la partecipazione ivi indicata sia
          raggiunta esclusivamente  a  seguito  di  offerta  pubblica
          totalitaria, il corrispettivo assume  la  stessa  forma  di
          quello dell'offerta,  ma  il  possessore  dei  titoli  puo'
          sempre esigere che gli sia corrisposto in misura  integrale
          un corrispettivo in contanti, determinato in base a criteri
          generali definiti dalla Consob con regolamento. 
                6. Se il  corrispettivo  offerto  e'  pari  a  quello
          proposto  nell'offerta  precedente  l'obbligo  puo'  essere
          adempiuto  attraverso  una  riapertura  dei  termini  della
          stessa. 
                7.  La  Consob  detta  con   regolamento   norme   di
          attuazione   del   presente   articolo    riguardanti    in
          particolare: 
                  a) gli obblighi informativi connessi all'attuazione
          del presente articolo; 
                  b) i termini entro i quali i possessori dei  titoli
          residui possono richiedere di cedere i suddetti titoli; 
                  c) la procedura da seguire  per  la  determinazione
          del prezzo.». 
              - Il  testo  dell'articolo  113  del   citato   decreto
          legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,  come  modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
                «Art. 113 (Ammissione alle negoziazioni di  strumenti
          finanziari comunitari). -  1. Prima  della  data  stabilita
          per l'inizio delle negoziazioni degli strumenti  finanziari
          comunitari in un mercato  regolamentato  l'emittente  o  la
          persona che chiede l'ammissione alle negoziazioni  pubblica
          un prospetto. Si applicano gli articoli 94, commi 1, 2,  3,
          4, 5, 8, 10 e 11 e 94-bis, commi 1, 2,  3  e  5  anche  nei
          confronti  della  persona  che  chiede  l'ammissione   alle
          negoziazioni. 
                2.  Qualunque  fatto  nuovo   significativo,   errore
          materiale  o  imprecisione   relativi   alle   informazioni
          contenute nel prospetto che  sia  atto  ad  influire  sulla
          valutazione degli strumenti finanziari e che sopravvenga  o
          sia  rilevato  tra  il  momento  in  cui  e'  approvato  il
          prospetto e quello in cui  inizia  la  negoziazione  in  un
          mercato  regolamentato  deve  essere   menzionato   in   un
          supplemento del prospetto. 
                3. La Consob: 
                  a) determina  con  regolamento  le  modalita'  e  i
          termini di  pubblicazione  del  prospetto  e  di  eventuali
          supplementi dettando specifiche disposizioni per i casi  in
          cui  l'ammissione   alle   negoziazioni   in   un   mercato
          regolamentato sia preceduta da un'offerta al pubblico; 
                  b)  determina  con   regolamento   la   lingua   da
          utilizzare nel prospetto per l'ammissione alle negoziazioni
          di strumenti finanziari; 
                  c) puo' individuare con regolamento in  quali  casi
          non si applica l'obbligo  di  pubblicazione  del  prospetto
          previsto al comma 1; 
                  d) disciplina l'obbligo  di  depositare  presso  la
          Consob un documento concernente  le  informazioni  che  gli
          emittenti hanno pubblicato o reso disponibili  al  pubblico
          nel corso di un anno; 
                  e) stabilisce le condizioni  per  il  trasferimento
          dell'approvazione di un prospetto all'autorita'  competente
          di un altro Stato membro; 
                  f) esercita i poteri previsti negli  articoli  114,
          commi 5 e 6, e  115  nei  confronti  dell'emittente,  della
          persona che chiede l'ammissione alle negoziazioni  e  degli
          altri soggetti indicati in tali disposizioni; 
                  g) puo' sospendere l'ammissione  alle  negoziazioni
          in un mercato regolamentato per un massimo di dieci  giorni
          lavorativi consecutivi per ciascuna volta se ha ragionevole
          motivo di  sospettare  che  le  disposizioni  del  presente
          articolo e delle relative norme di  attuazione  sono  state
          violate; 
                  h) fermo restando il potere previsto  nell'articolo
          66-quater, comma 1, puo' chiedere al gestore del mercato la
          sospensione in via cautelare, per un periodo non  superiore
          a dieci giorni lavorativi consecutivi,  delle  negoziazioni
          in un mercato regolamentato in caso di fondato sospetto  di
          violazione delle disposizioni del presente articolo e delle
          relative norme di attuazione; 
                  i) fermo restando il potere previsto  nell'articolo
          66-quater, comma 1, puo' chiedere al gestore del mercato di
          vietare le negoziazioni in un mercato regolamentato in caso
          di accertata violazione  delle  disposizioni  del  presente
          articolo e delle relative norme di attuazione; 
                  l)  informa  l'autorita'  competente  dello   Stato
          membro d'origine, qualora, quale autorita' competente dello
          Stato membro ospitante, rilevi  che  siano  state  commesse
          violazioni  degli  obblighi  incombenti  all'emittente   in
          virtu'  dell'ammissione  degli  strumenti  finanziari  alle
          negoziazioni in un mercato regolamentato; 
                  m)  adotta,  dopo  averne   informato   l'autorita'
          competente  dello  Stato  membro   d'origine,   le   misure
          opportune per tutelare gli investitori, se,  nonostante  le
          misure  adottate  dall'autorita'  competente  dello   Stato
          membro  d'origine  o  perche'  tali  misure   si   rivelano
          inadeguate, l'emittente persevera  nella  violazione  delle
          disposizioni  legislative   o   regolamentari   pertinenti.
          Dell'adozione di tali misure ne informa al piu'  presto  la
          Commissione europea; 
                  n) rende pubblico il fatto  che  l'emittente  o  la
          persona  che  chiede  l'ammissione  alle  negoziazioni  non
          ottempera ai propri obblighi. 
                4. Alla  pubblicita'  relativa  ad  un'ammissione  di
          strumenti  finanziari  alla  negoziazione  in  un   mercato
          regolamentato si applica l'articolo 101. 
                5. Al prospetto di ammissione alle negoziazioni in un
          mercato  regolamentato  si  applicano  gli  articoli  98  e
          98-bis.». 
              - Il testo dell'articolo  113-ter  del  citato  decreto
          legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,  come  modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
                «Art. 113-ter (Disposizioni generali  in  materia  di
          informazioni   regolamentate). -    1.   Per   informazioni
          regolamentate  si  intendono  quelle  che   devono   essere
          pubblicate dagli emittenti quotati, dagli emittenti quotati
          aventi l'Italia come Stato membro d'origine o dai  soggetti
          che li controllano, ai sensi delle  disposizioni  contenute
          nel Capo 3 del regolamento (UE) n. 596/2014,  nel  presente
          Titolo, Capo I e Capo II, Sezioni I, I-bis e V-bis,  e  nei
          relativi   regolamenti   di   attuazione    ovvero    delle
          disposizioni previste  da  Paesi  extracomunitari  ritenute
          equivalenti dalla Consob. 
                2.  Le  informazioni  regolamentate  sono  depositate
          presso la Consob e il gestore  del  mercato  per  il  quale
          l'emittente ha richiesto o ha approvato  l'ammissione  alla
          negoziazione dei propri valori mobiliari o quote  di  fondi
          chiusi, al fine di assicurare  l'esercizio  delle  funzioni
          attribuite a detto gestore ai sensi della Parte III, Titolo
          I-bis, del presente decreto. 
                3. La  Consob,  nell'esercizio  dei  poteri  ad  essa
          attribuiti dal  presente  Titolo,  stabilisce  modalita'  e
          termini  di  diffusione  al  pubblico  delle   informazioni
          regolamentate,   ferma   restando    la    necessita'    di
          pubblicazione tramite mezzi  di  informazione  su  giornali
          quotidiani nazionali, tenuto conto  della  natura  di  tali
          informazioni, al fine di assicurarne un accesso rapido, non
          discriminatorio  e  ragionevolmente  idoneo  a   garantirne
          l'effettiva diffusione in tutta la Comunita' europea. 
                4. La Consob: 
                  a) autorizza soggetti terzi rispetto  all'emittente
          all'esercizio dei servizi di diffusione delle  informazioni
          regolamentate; 
                  b)   autorizza   il    servizio    di    stoccaggio
          centralizzato delle informazioni regolamentate; 
                  c) organizza e gestisce il servizio  di  stoccaggio
          centralizzato delle informazioni  in  assenza  di  soggetti
          autorizzati ai sensi della lettera b). 
                5.  La  Consob,  in   relazione   alle   informazioni
          regolamentate, stabilisce con regolamento: 
                  a) modalita' e termini per il deposito  di  cui  al
          comma 2; 
                  b)  requisiti  e   condizioni   per   il   rilascio
          dell'autorizzazione   all'esercizio   del    servizio    di
          diffusione, nonche' disposizioni per lo svolgimento di tale
          attivita', avendo riguardo agli obiettivi di cui  al  comma
          3; 
                  c)  requisiti  e   condizioni   per   il   rilascio
          dell'autorizzazione   all'esercizio   del    servizio    di
          stoccaggio, nonche' disposizioni per lo svolgimento di tale
          attivita' che garantiscano sicurezza, certezza delle  fonti
          d'informazione, registrazione dell'ora e della  data  della
          ricezione delle informazioni regolamentate, agevole accesso
          per gli  utenti  finali,  procedure  allineate  con  quelle
          previste per il deposito presso la Consob; 
                  d) la lingua in cui devono essere comunicate; 
                  e) eventuali esenzioni dagli obblighi di  deposito,
          diffusione e  stoccaggio  in  conformita'  alla  disciplina
          comunitaria. 
                6. Se un  soggetto  ha  chiesto,  senza  il  consenso
          dell'emittente,  l'ammissione  alla  negoziazione   in   un
          mercato regolamentato di valori mobiliari o quote di  fondi
          chiusi, gli obblighi di  comunicazione  delle  informazioni
          regolamentate sono osservati da  tale  soggetto,  salvo  il
          caso in cui l'emittente  comunica  al  pubblico,  ai  sensi
          delle  disposizioni  del  proprio  Stato  di  origine,   le
          informazioni  regolamentate   richieste   dalla   normativa
          comunitaria. 
                7. I soggetti tenuti alla comunicazione  al  pubblico
          delle  informazioni  regolamentate  non   possono   esigere
          corrispettivi per tale comunicazione. 
                8. La Consob puo' rendere pubblico  il  fatto  che  i
          soggetti  tenuti  alla  comunicazione  delle   informazioni
          regolamentate non ottemperano ai loro obblighi. 
                9.  Fermo  restando  quanto  previsto   dall'articolo
          66-quater, comma 1, la Consob puo': 
                  a)  sospendere  o   richiedere   che   il   mercato
          regolamentato  interessato  sospenda  la  negoziazione  dei
          valori mobiliari o quote di fondi chiusi per un massimo  di
          dieci  giorni  per  volta,  se  ha  motivi  ragionevoli  di
          sospettare che le disposizioni relative  alle  informazioni
          regolamentate siano state violate dal  soggetto  obbligato,
          ai sensi del presente articolo,  alla  comunicazione  delle
          informazioni regolamentate; 
                  b)  proibire  la   negoziazione   in   un   mercato
          regolamentato se accerta che le disposizioni indicate  alla
          lettera a) sono state violate.». 
              - Il  testo  dell'articolo  114  del   citato   decreto
          legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,  come  modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
                «Art. 114  (Comunicazioni  al  pubblico).  -  1.  Gli
          emittenti quotati comunicano al  pubblico  le  informazioni
          privilegiate ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE)
          n. 596/2014, secondo le  modalita'  stabilite  dalle  norme
          tecniche di attuazione adottate dalla  Commissione  europea
          ai sensi del medesimo articolo 17, paragrafo 10. La  Consob
          detta disposizioni per coordinare le funzioni attribuite al
          gestore del mercato  con  le  proprie  e  puo'  individuare
          compiti da affidargli per  il  corretto  svolgimento  delle
          funzioni previste dall'articolo 64, comma 2, lettera d). 
                2. Gli emittenti quotati impartiscono le disposizioni
          occorrenti affinche'  le  societa'  controllate  forniscano
          tutte le notizie necessarie per adempiere gli  obblighi  di
          comunicazione previsti dalla legge e dal  regolamento  (UE)
          n.   596/2014.   Le   societa'   controllate    trasmettono
          tempestivamente le notizie richieste. 
                3. Gli emittenti quotati, in caso  di  ritardo  nella
          comunicazione al  pubblico  di  informazioni  privilegiate,
          trasmettono  su  successiva  richiesta  della   Consob   la
          documentazione  comprovante   l'assolvimento   dell'obbligo
          previsto dall'articolo 17,  paragrafo  4,  del  regolamento
          (UE)  n.  596/2014  e  dalle  relative  norme  tecniche  di
          attuazione. 
                4. (Abrogato). 
                5. La CONSOB puo', anche in via generale,  richiedere
          agli  emittenti,  ai  soggetti  che  li  controllano,  agli
          emittenti  quotati  aventi  l'Italia  come   Stato   membro
          d'origine, ai componenti degli organi di amministrazione  e
          controllo e ai dirigenti, nonche' ai soggetti che detengono
          una partecipazione rilevante ai sensi dell'articolo  120  o
          che partecipano a un patto previsto dall'articolo  122  che
          siano resi pubblici, con le modalita'  da  essa  stabilite,
          notizie  e  documenti  necessari  per  l'informazione   del
          pubblico. In caso di  inottemperanza,  la  CONSOB  provvede
          direttamente a spese del soggetto inadempiente. 
                6.  Qualora  gli  emittenti,  i   soggetti   che   li
          controllano e gli emittenti quotati  aventi  l'Italia  come
          Stato membro d'origine oppongano, con reclamo motivato, che
          dalla  comunicazione  al   pubblico   delle   informazioni,
          richiesta ai sensi del comma 5, possa derivare  loro  grave
          danno, gli  obblighi  di  comunicazione  sono  sospesi.  La
          CONSOB,  entro   sette   giorni,   puo'   escludere   anche
          parzialmente  o  temporaneamente  la  comunicazione   delle
          informazioni, sempre che cio' non possa indurre  in  errore
          il pubblico su fatti e  circostanze  essenziali.  Trascorso
          tale termine, il reclamo si intende accolto. 
                7. Chiunque detenga azioni in misura almeno  pari  al
          dieci per cento del capitale sociale,  nonche'  ogni  altro
          soggetto che controlla l'emittente quotato, comunicano alla
          Consob e al  pubblico  le  operazioni,  aventi  ad  oggetto
          azioni emesse dall'emittente o altri  strumenti  finanziari
          ad esse collegati, da loro effettuate, anche per interposta
          persona.  Tale  comunicazione  e'  effettuata  anche  dalle
          persone strettamente legate  ai  soggetti  sopra  indicati,
          individuati  dalla  Consob  con  regolamento.   La   Consob
          individua con  lo  stesso  regolamento  le  operazioni,  le
          modalita' e i termini delle comunicazioni, le modalita' e i
          termini  di  diffusione  al  pubblico  delle  informazioni,
          nonche' i casi in cui detti obblighi si applicano anche con
          riferimento alle societa'  in  rapporto  di  controllo  con
          l'emittente. 
                8. (Abrogato). 
                9.  Al  fine  di  garantire  che  il   pubblico   sia
          correttamente  informato,  la  Consob  puo'  richiedere  la
          pubblicazione   delle   raccomandazioni   in   materia   di
          investimenti e delle altre informazioni che raccomandano  o
          consigliano una strategia di investimento  da  parte  degli
          emittenti quotati,  dei  soggetti  abilitati,  nonche'  dei
          soggetti in rapporto di  controllo  con  essi,  secondo  le
          modalita' stabilite con regolamento. 
                10.  La  Consob  valuta,  preventivamente  e  in  via
          generale,  con  le  modalita'   da   essa   stabilite,   la
          sussistenza delle  condizioni  indicate  dall'articolo  20,
          paragrafo  3,  quarto  comma,  del  regolamento   (UE)   n.
          596/2014, con riguardo alle norme  di  autoregolamentazione
          dei soggetti che esercitano  l'attivita'  giornalistica,  e
          comunica il relativo esito, nonche' le  medesime  norme  di
          autoregolamentazione, al Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze. 
                11. (Abrogato). 
                12.  Le  disposizioni  del   presente   articolo   si
          applicano anche ai soggetti italiani ed esteri che: 
                  a) hanno  chiesto  o  autorizzato  l'ammissione  di
          strumenti finanziari di propria emissione alla negoziazione
          su un mercato regolamentato italiano; 
                  b) hanno  chiesto  o  autorizzato  la  negoziazione
          degli strumenti  finanziari  di  propria  emissione  su  un
          sistema multilaterale di negoziazione italiano; 
              c) hanno autorizzato la  negoziazione  degli  strumenti
          finanziari di propria emissione su un  sistema  organizzato
          di negoziazione italiano.». 
              -  Il  testo  dell'articolo  115  del  citato   decreto
          legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,  come  modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
                «Art. 115 (Comunicazioni alla CONSOB) - 1. La CONSOB,
          al fine di vigilare sulla  correttezza  delle  informazioni
          fornite al pubblico puo', anche in via generale: 
                  a)  richiedere   agli   emittenti   quotati,   agli
          emittenti  quotati  aventi  l'Italia  come   Stato   membro
          d'origine, ai soggetti che li controllano e  alle  societa'
          dagli stessi controllate, la  comunicazione  di  notizie  e
          documenti, fissandone le relative modalita'; 
                  b)  assumere  notizie,  anche  mediante   la   loro
          audizione,  dai  componenti  degli  organi   sociali,   dai
          direttori generali, dai dirigenti preposti  alla  redazione
          dei documenti contabili societari e dagli altri  dirigenti,
          dai revisori legali e dalle societa' di  revisione  legale,
          dalle societa' e dai soggetti indicati nella lettera a); 
                  c) eseguire ispezioni presso  i  soggetti  indicati
          nelle lettere a) e b), al fine di controllare  i  documenti
          aziendali e di acquisirne copia; 
                  c-bis) esercitare  gli  ulteriori  poteri  previsti
          dall'articolo 187-octies. 
                2. I poteri  previsti  dalle  lettere  a),  b)  e  c)
          possono essere esercitati nei confronti  dei  soggetti  che
          detengono   una   partecipazione   rilevante    ai    sensi
          dell'articolo 120 o che partecipano  a  un  patto  previsto
          dall'articolo 122. 
                2-bis. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche
          nei  confronti  degli  emittenti  che   hanno   chiesto   o
          autorizzato la negoziazione degli strumenti  finanziari  di
          propria  emissione   su   un   sistema   multilaterale   di
          negoziazione italiano, nonche' degli  emittenti  che  hanno
          autorizzato la negoziazione degli strumenti  finanziari  di
          propria emissione su un sistema organizzato di negoziazione
          italiano. 
                3. La CONSOB puo' altresi' richiedere alle societa' o
          agli enti che partecipano direttamente o  indirettamente  a
          societa' con azioni quotate  l'indicazione  nominativa,  in
          base ai dati disponibili, dei soci e, nel caso di  societa'
          fiduciarie, dei fiducianti.». 
              - Il  testo  dell'articolo  116  del   citato   decreto
          legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,  come  modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
                «Art.  116  (Strumenti  finanziari  diffusi  tra   il
          pubblico). - 1. La  Consob  stabilisce  con  regolamento  i
          criteri  per  l'individuazione  degli  emittenti  strumenti
          finanziari  che,   ancorche'   non   quotati   in   mercati
          regolamentati italiani, siano diffusi tra  il  pubblico  in
          misura rilevante. 
                1-bis. Gli emittenti indicati al comma  1  informano,
          quanto prima  possibile,  il  pubblico  dei  fatti  non  di
          pubblico dominio concernenti direttamente detti emittenti e
          che,  se  resi  pubblici,  potrebbero  avere   un   effetto
          significativo sul  valore  degli  strumenti  finanziari  di
          propria emissione. Con il medesimo regolamento  di  cui  al
          comma 1, la Consob stabilisce le modalita' di  informazione
          del pubblico e i  casi  di  esenzione  dall'osservanza  dei
          predetti obblighi informativi, qualora gli emittenti  siano
          comunque tenuti agli obblighi previsti dal regolamento (UE)
          n. 596/2014. 
                2. Agli emittenti indicati al comma  1  si  applicano
          gli  articoli  114,  commi  5  e  6,  e  115,  nonche'   le
          disposizioni della parte IV, titolo III, capo  II,  sezione
          VI, ad eccezione degli articoli 157 e 158. 
                2-bis. (Abrogato). 
                2-ter. (Abrogato)». 
              - Il  testo  dell'articolo  132  del   citato   decreto
          legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,  come  modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
                «Art.  132  (Acquisto  di  azioni  proprie  e   della
          societa'  controllante).  -  1.  Gli  acquisti  di   azioni
          proprie, operati ai sensi degli articoli 2357  e  2357-bis,
          primo comma, numero 1), del codice civile, da societa'  con
          azioni  quotate,  devono  essere  effettuati  in  modo   da
          assicurare la parita' di  trattamento  tra  gli  azionisti,
          secondo  modalita'  stabilite  dalla  CONSOB  con   proprio
          regolamento. 
                2. Il comma 1  si  applica  anche  agli  acquisti  di
          azioni quotate effettuati ai sensi  dell'articolo  2359-bis
          del codice civile da parte di una societa' controllata. 
                3. I commi 1 e 2 non si applicano  agli  acquisti  di
          azioni proprie o della societa' controllante  possedute  da
          dipendenti   della   societa'   emittente,   di    societa'
          controllate o della societa'  controllante  e  assegnate  o
          sottoscritte a norma degli articoli  2349  e  2441,  ottavo
          comma, del codice civile, ovvero  rivenienti  da  piani  di
          compenso approvati ai sensi dell'articolo 114-bis. 
              3-bis.  Le  disposizioni  del  presente   articolo   si
          applicano anche agli acquisti di azioni proprie  effettuati
          da  emittenti  che  hanno  richiesto   o   autorizzato   la
          negoziazione di azioni di propria emissione su  un  sistema
          multilaterale  di  negoziazione  italiano,  o  da  societa'
          controllate.».