Art. 3
Modifiche alla parte IV del decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58
1. All'articolo 104, comma 1-ter, del decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente:
«Tali deroghe sono altresi' tempestivamente comunicate al pubblico
secondo le modalita' previste dalla Consob con regolamento».
2. All'articolo 104-ter, comma 4, del decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente:
«L'autorizzazione prevista dal presente comma e' tempestivamente
comunicata al mercato secondo le modalita' previste dalla Consob con
regolamento».
3. All'articolo 108, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58, la parola: «114» e' sostituita dalle seguenti: «17 del
regolamento (UE) n. 596/2014».
4. All'articolo 113, comma 3, lettere h) e i), del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le parole: «64, comma 1-bis,
lettera c), puo' chiedere alla societa' di gestione» sono sostituite
dalle seguenti: «66-quater, comma 1, puo' chiedere al gestore».
5. All'articolo 113-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998,
n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, prima delle parole: «nel presente Titolo» sono
inserite le seguenti: «nel Capo 3 del regolamento (UE) n. 596/2014,»;
b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Le informazioni regolamentate sono depositate presso la
Consob e il gestore del mercato per il quale l'emittente ha richiesto
o ha approvato l'ammissione alla negoziazione dei propri valori
mobiliari o quote di fondi chiusi, al fine di assicurare l'esercizio
delle funzioni attribuite a detto gestore ai sensi della Parte III,
Titolo I-bis, del presente decreto.»;
c) all'alinea del comma 9, le parole: «64, comma 1-bis» sono
sostituite dalle seguenti: «66-quater, comma 1».
6. All'articolo 114 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo, le parole: «Fermi gli obblighi di
pubblicita' previsti da specifiche disposizioni di legge, gli
emittenti quotati comunicano al pubblico, senza indugio, le
informazioni privilegiate di cui all'articolo 181 che riguardano
direttamente detti emittenti e le societa' controllate.» sono
sostituite dalle seguenti: «Gli emittenti quotati comunicano al
pubblico le informazioni privilegiate ai sensi dell'articolo 17 del
regolamento (UE) n. 596/2014, secondo le modalita' stabilite dalle
norme tecniche di attuazione adottate dalla Commissione europea ai
sensi del medesimo articolo 17, paragrafo 10.»;
b) al comma 1, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «La
Consob detta disposizioni per coordinare le funzioni attribuite al
gestore del mercato con le proprie e puo' individuare compiti da
affidargli per il corretto svolgimento delle funzioni previste
dall'articolo 64, comma 2, lettera d).»;
c) i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
«2. Gli emittenti quotati impartiscono le disposizioni
occorrenti affinche' le societa' controllate forniscano tutte le
notizie necessarie per adempiere gli obblighi di comunicazione
previsti dalla legge e dal regolamento (UE) n. 596/2014. Le societa'
controllate trasmettono tempestivamente le notizie richieste.
3. Gli emittenti quotati, in caso di ritardo nella
comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate, trasmettono
su successiva richiesta della Consob la documentazione comprovante
l'assolvimento dell'obbligo previsto dall'articolo 17, paragrafo 4,
del regolamento (UE) n. 596/2014 e dalle relative norme tecniche di
attuazione.»;
d) il comma 4 e' abrogato;
e) il comma 7 e' sostituito dal seguente:
«7. Chiunque detenga azioni in misura almeno pari al dieci per
cento del capitale sociale, nonche' ogni altro soggetto che controlla
l'emittente quotato, comunicano alla Consob e al pubblico le
operazioni, aventi ad oggetto azioni emesse dall'emittente o altri
strumenti finanziari ad esse collegati, da loro effettuate, anche per
interposta persona. Tale comunicazione e' effettuata anche dalle
persone strettamente legate ai soggetti sopra indicati, individuati
dalla Consob con regolamento. La Consob individua con lo stesso
regolamento le operazioni, le modalita' e i termini delle
comunicazioni, le modalita' e i termini di diffusione al pubblico
delle informazioni, nonche' i casi in cui detti obblighi si applicano
anche con riferimento alle societa' in rapporto di controllo con
l'emittente.»;
f) il comma 8 e' abrogato;
g) i commi 9 e 10 sono sostituiti dai seguenti:
«9. Al fine di garantire che il pubblico sia correttamente
informato, la Consob puo' richiedere la pubblicazione delle
raccomandazioni in materia di investimenti e delle altre informazioni
che raccomandano o consigliano una strategia di investimento da parte
degli emittenti quotati, dei soggetti abilitati, nonche' dei soggetti
in rapporto di controllo con essi, secondo le modalita' stabilite con
regolamento.
10. La Consob valuta, preventivamente e in via generale, con le
modalita' da essa stabilite, la sussistenza delle condizioni indicate
dall'articolo 20, paragrafo 3, quarto comma, del regolamento (UE) n.
596/2014, con riguardo alle norme di autoregolamentazione dei
soggetti che esercitano l'attivita' giornalistica, e comunica il
relativo esito, nonche' le medesime norme di autoregolamentazione, al
Ministero dell'economia e delle finanze.»;
h) il comma 11 e' abrogato;
i) il comma 12 e' sostituito dal seguente:
«12. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche
ai soggetti italiani ed esteri che:
a) hanno chiesto o autorizzato l'ammissione di strumenti
finanziari di propria emissione alla negoziazione su un mercato
regolamentato italiano;
b) hanno chiesto o autorizzato la negoziazione degli
strumenti finanziari di propria emissione su un sistema multilaterale
di negoziazione italiano;
c) hanno autorizzato la negoziazione degli strumenti
finanziari di propria emissione su un sistema organizzato di
negoziazione italiano.».
7. All'articolo 115 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche nei
confronti degli emittenti che hanno chiesto o autorizzato la
negoziazione degli strumenti finanziari di propria emissione su un
sistema multilaterale di negoziazione italiano, nonche' degli
emittenti che hanno autorizzato la negoziazione degli strumenti
finanziari di propria emissione su un sistema organizzato di
negoziazione italiano.».
8. L'articolo 115-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58, e' abrogato.
9. Dopo l'articolo 115-bis del decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58, e' inserito il seguente:
«Art. 115-ter (Comunicazioni relative alle quote di emissioni). -
1. Ai partecipanti al mercato delle quote di emissioni, come definiti
dall'articolo 3, paragrafo 1, n. 20, del regolamento (UE) n.
596/2014, si applicano gli articoli 114 e 115, comma 1.
2. Ai fini di quanto previsto dagli articoli 18, paragrafo 8, e
19, paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 596/2014, gli articoli 114,
commi 5 e 6, e 115, comma 1, si applicano altresi' nei confronti
delle piattaforme d'asta, dei commissari d'asta e dei sorveglianti
d'asta, in relazione alle aste di quote di emissioni o di altri
prodotti correlati messi all'asta tenute ai sensi del regolamento
(UE) n. 1031/2010.».
10. All'articolo 116 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. La Consob stabilisce con regolamento i criteri per
l'individuazione degli emittenti strumenti finanziari che, ancorche'
non quotati in mercati regolamentati italiani, siano diffusi tra il
pubblico in misura rilevante.»;
b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Gli emittenti indicati al comma 1 informano, quanto
prima possibile, il pubblico dei fatti non di pubblico dominio
concernenti direttamente detti emittenti e che, se resi pubblici,
potrebbero avere un effetto significativo sul valore degli strumenti
finanziari di propria emissione. Con il medesimo regolamento di cui
al comma 1, la Consob stabilisce le modalita' di informazione del
pubblico e i casi di esenzione dall'osservanza dei predetti obblighi
informativi, qualora gli emittenti siano comunque tenuti agli
obblighi previsti dal regolamento (UE) n. 596/2014.»;
c) al comma 2, dopo le parole: «si applicano» sono inserite le
seguenti: «gli articoli 114, commi 5 e 6, e 115, nonche'»;
d) il comma 2-bis e' abrogato.
11. All'articolo 132 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58, dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:
«3-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche
agli acquisti di azioni proprie effettuati da emittenti che hanno
richiesto o autorizzato la negoziazione di azioni di propria
emissione su un sistema multilaterale di negoziazione italiano, o da
societa' controllate.».
Note all'art. 3:
- Il testo dell'articolo 104 del citato decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dal
presente decreto, cosi' recita:
«Art. 104 (Difese). - 1. Salvo autorizzazione
dell'assemblea ordinaria o di quella straordinaria per le
delibere di competenza, le societa' italiane quotate i cui
titoli sono oggetto dell'offerta si astengono dal compiere
atti od operazioni che possono contrastare il conseguimento
degli obiettivi dell'offerta. L'obbligo di astensione si
applica dalla comunicazione di cui all'articolo 102, comma
1, e fino alla chiusura dell'offerta ovvero fino a quando
l'offerta stessa non decada. La mera ricerca di altre
offerte non costituisce atto od operazione in contrasto con
gli obiettivi dell'offerta. Resta ferma la responsabilita'
degli amministratori, dei componenti del consiglio di
gestione e di sorveglianza e dei direttori generali per gli
atti e le operazioni compiuti.
1-bis. L'autorizzazione assembleare prevista dal
comma 1 e' richiesta anche per l'attuazione di ogni
decisione presa prima dell'inizio del periodo indicato nel
comma 1, che non sia ancora stata attuata in tutto o in
parte, che non rientri nel corso normale delle attivita'
della societa' e la cui attuazione possa contrastare il
conseguimento degli obiettivi dell'offerta.
1-ter. Gli statuti possono derogare, in tutto o in
parte, alle disposizioni dei commi 1 e 1-bis. Le societa'
comunicano le deroghe approvate ai sensi del presente comma
alla Consob e alle autorita' di vigilanza in materia di
offerte pubbliche di acquisto degli Stati membri in cui i
loro titoli sono ammessi alla negoziazione su un mercato
regolamentato o in cui e' stata chiesta tale ammissione.
Tali deroghe sono altresi' tempestivamente comunicate al
pubblico secondo le modalita' previste dalla Consob con
regolamento.
2. L'avviso di convocazione relativo alle assemblee
di cui al presente articolo e' pubblicato con le modalita'
di cui all'articolo 125-bis entro il quindicesimo giorno
precedente la data fissata per l'assemblea.».
- Il testo dell'articolo 104-ter del citato decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dal
presente decreto, cosi' recita:
«Art. 104-ter (Clausola di reciprocita'). - 1. Le
disposizioni di cui all'articolo 104, commi 1 e 1-bis, e,
qualora previste negli statuti, le disposizioni di cui
all'articolo 104-bis, commi 2 e 3, non si applicano in caso
di offerta pubblica promossa da chi non sia soggetto a tali
disposizioni ovvero a disposizioni equivalenti, ovvero da
una societa' o ente da questi controllata. In caso di
offerta promossa di concerto, e' sufficiente che a tali
disposizioni non sia soggetto anche uno solo fra gli
offerenti.
2. (soppresso).
3. La Consob, su istanza dell'offerente o della
societa' emittente ed entro venti giorni dalla
presentazione di questa, determina se le disposizioni
applicabili ai soggetti di cui al comma 1 siano equivalenti
a quelle cui e' soggetta la societa' emittente. La Consob
stabilisce con regolamento i contenuti e le modalita' di
presentazione di tale istanza.
4. Qualsiasi misura idonea a contrastare il
conseguimento degli obiettivi dell'offerta adottata dalla
societa' emittente in virtu' di quanto disposto al comma 1
deve essere espressamente autorizzata dall'assemblea in
vista di una eventuale offerta pubblica, nei diciotto mesi
anteriori alla comunicazione della decisione di promuovere
l'offerta ai sensi dell'articolo 102, comma 1.
L'autorizzazione prevista dal presente comma e'
tempestivamente comunicata al mercato secondo le modalita'
previste dalla Consob con regolamento.».
- Il testo dell'articolo 108 del citato decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dal
presente decreto, cosi' recita:
«Art. 108 (Obbligo di acquisto). - 1. L'offerente che
venga a detenere, a seguito di un'offerta pubblica
totalitaria, una partecipazione almeno pari al
novantacinque per cento del capitale rappresentato da
titoli in una societa' italiana quotata ha l'obbligo di
acquistare i restanti titoli da chi ne faccia richiesta.
Qualora siano emesse piu' categorie di titoli, l'obbligo
sussiste solo per le categorie di titoli per le quali sia
stata raggiunta la soglia del novantacinque per cento.
2. Salvo quanto previsto al comma 1, chiunque venga a
detenere una partecipazione superiore al novanta per cento
del capitale rappresentato da titoli ammessi alla
negoziazione in un mercato regolamentato, ha l'obbligo di
acquistare i restanti titoli ammessi alla negoziazione in
un mercato regolamentato da chi ne faccia richiesta se non
ripristina entro novanta giorni un flottante sufficiente ad
assicurare il regolare andamento delle negoziazioni.
Qualora siano emesse piu' categorie di titoli, l'obbligo
sussiste soltanto in relazione alle categorie di titoli per
le quali sia stata raggiunta la soglia del novanta per
cento.
3. Nell'ipotesi di cui al comma 1, nonche' nei casi
di cui al comma 2 in cui la partecipazione ivi indicata sia
raggiunta esclusivamente a seguito di offerta pubblica
totalitaria, il corrispettivo e' pari a quello dell'offerta
pubblica totalitaria precedente, sempre che, in caso di
offerta volontaria, l'offerente abbia acquistato a seguito
dell'offerta stessa, titoli che rappresentano non meno del
novanta per cento del capitale con diritto di voto compreso
nell'offerta.
4. Al di fuori dei casi di cui al comma 3, il
corrispettivo e' determinato dalla Consob, tenendo conto
anche del corrispettivo dell'eventuale offerta precedente o
del prezzo di mercato del semestre anteriore all'annuncio
dell'offerta effettuato ai sensi dell'articolo 102, comma
1, o dell'articolo 17 del regolamento (UE) n. 596/2014,
ovvero antecedente l'acquisto che ha determinato il sorgere
dell'obbligo.
5. Nell'ipotesi di cui al comma 1, nonche' nei casi
di cui al comma 2 in cui la partecipazione ivi indicata sia
raggiunta esclusivamente a seguito di offerta pubblica
totalitaria, il corrispettivo assume la stessa forma di
quello dell'offerta, ma il possessore dei titoli puo'
sempre esigere che gli sia corrisposto in misura integrale
un corrispettivo in contanti, determinato in base a criteri
generali definiti dalla Consob con regolamento.
6. Se il corrispettivo offerto e' pari a quello
proposto nell'offerta precedente l'obbligo puo' essere
adempiuto attraverso una riapertura dei termini della
stessa.
7. La Consob detta con regolamento norme di
attuazione del presente articolo riguardanti in
particolare:
a) gli obblighi informativi connessi all'attuazione
del presente articolo;
b) i termini entro i quali i possessori dei titoli
residui possono richiedere di cedere i suddetti titoli;
c) la procedura da seguire per la determinazione
del prezzo.».
- Il testo dell'articolo 113 del citato decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dal
presente decreto, cosi' recita:
«Art. 113 (Ammissione alle negoziazioni di strumenti
finanziari comunitari). - 1. Prima della data stabilita
per l'inizio delle negoziazioni degli strumenti finanziari
comunitari in un mercato regolamentato l'emittente o la
persona che chiede l'ammissione alle negoziazioni pubblica
un prospetto. Si applicano gli articoli 94, commi 1, 2, 3,
4, 5, 8, 10 e 11 e 94-bis, commi 1, 2, 3 e 5 anche nei
confronti della persona che chiede l'ammissione alle
negoziazioni.
2. Qualunque fatto nuovo significativo, errore
materiale o imprecisione relativi alle informazioni
contenute nel prospetto che sia atto ad influire sulla
valutazione degli strumenti finanziari e che sopravvenga o
sia rilevato tra il momento in cui e' approvato il
prospetto e quello in cui inizia la negoziazione in un
mercato regolamentato deve essere menzionato in un
supplemento del prospetto.
3. La Consob:
a) determina con regolamento le modalita' e i
termini di pubblicazione del prospetto e di eventuali
supplementi dettando specifiche disposizioni per i casi in
cui l'ammissione alle negoziazioni in un mercato
regolamentato sia preceduta da un'offerta al pubblico;
b) determina con regolamento la lingua da
utilizzare nel prospetto per l'ammissione alle negoziazioni
di strumenti finanziari;
c) puo' individuare con regolamento in quali casi
non si applica l'obbligo di pubblicazione del prospetto
previsto al comma 1;
d) disciplina l'obbligo di depositare presso la
Consob un documento concernente le informazioni che gli
emittenti hanno pubblicato o reso disponibili al pubblico
nel corso di un anno;
e) stabilisce le condizioni per il trasferimento
dell'approvazione di un prospetto all'autorita' competente
di un altro Stato membro;
f) esercita i poteri previsti negli articoli 114,
commi 5 e 6, e 115 nei confronti dell'emittente, della
persona che chiede l'ammissione alle negoziazioni e degli
altri soggetti indicati in tali disposizioni;
g) puo' sospendere l'ammissione alle negoziazioni
in un mercato regolamentato per un massimo di dieci giorni
lavorativi consecutivi per ciascuna volta se ha ragionevole
motivo di sospettare che le disposizioni del presente
articolo e delle relative norme di attuazione sono state
violate;
h) fermo restando il potere previsto nell'articolo
66-quater, comma 1, puo' chiedere al gestore del mercato la
sospensione in via cautelare, per un periodo non superiore
a dieci giorni lavorativi consecutivi, delle negoziazioni
in un mercato regolamentato in caso di fondato sospetto di
violazione delle disposizioni del presente articolo e delle
relative norme di attuazione;
i) fermo restando il potere previsto nell'articolo
66-quater, comma 1, puo' chiedere al gestore del mercato di
vietare le negoziazioni in un mercato regolamentato in caso
di accertata violazione delle disposizioni del presente
articolo e delle relative norme di attuazione;
l) informa l'autorita' competente dello Stato
membro d'origine, qualora, quale autorita' competente dello
Stato membro ospitante, rilevi che siano state commesse
violazioni degli obblighi incombenti all'emittente in
virtu' dell'ammissione degli strumenti finanziari alle
negoziazioni in un mercato regolamentato;
m) adotta, dopo averne informato l'autorita'
competente dello Stato membro d'origine, le misure
opportune per tutelare gli investitori, se, nonostante le
misure adottate dall'autorita' competente dello Stato
membro d'origine o perche' tali misure si rivelano
inadeguate, l'emittente persevera nella violazione delle
disposizioni legislative o regolamentari pertinenti.
Dell'adozione di tali misure ne informa al piu' presto la
Commissione europea;
n) rende pubblico il fatto che l'emittente o la
persona che chiede l'ammissione alle negoziazioni non
ottempera ai propri obblighi.
4. Alla pubblicita' relativa ad un'ammissione di
strumenti finanziari alla negoziazione in un mercato
regolamentato si applica l'articolo 101.
5. Al prospetto di ammissione alle negoziazioni in un
mercato regolamentato si applicano gli articoli 98 e
98-bis.».
- Il testo dell'articolo 113-ter del citato decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dal
presente decreto, cosi' recita:
«Art. 113-ter (Disposizioni generali in materia di
informazioni regolamentate). - 1. Per informazioni
regolamentate si intendono quelle che devono essere
pubblicate dagli emittenti quotati, dagli emittenti quotati
aventi l'Italia come Stato membro d'origine o dai soggetti
che li controllano, ai sensi delle disposizioni contenute
nel Capo 3 del regolamento (UE) n. 596/2014, nel presente
Titolo, Capo I e Capo II, Sezioni I, I-bis e V-bis, e nei
relativi regolamenti di attuazione ovvero delle
disposizioni previste da Paesi extracomunitari ritenute
equivalenti dalla Consob.
2. Le informazioni regolamentate sono depositate
presso la Consob e il gestore del mercato per il quale
l'emittente ha richiesto o ha approvato l'ammissione alla
negoziazione dei propri valori mobiliari o quote di fondi
chiusi, al fine di assicurare l'esercizio delle funzioni
attribuite a detto gestore ai sensi della Parte III, Titolo
I-bis, del presente decreto.
3. La Consob, nell'esercizio dei poteri ad essa
attribuiti dal presente Titolo, stabilisce modalita' e
termini di diffusione al pubblico delle informazioni
regolamentate, ferma restando la necessita' di
pubblicazione tramite mezzi di informazione su giornali
quotidiani nazionali, tenuto conto della natura di tali
informazioni, al fine di assicurarne un accesso rapido, non
discriminatorio e ragionevolmente idoneo a garantirne
l'effettiva diffusione in tutta la Comunita' europea.
4. La Consob:
a) autorizza soggetti terzi rispetto all'emittente
all'esercizio dei servizi di diffusione delle informazioni
regolamentate;
b) autorizza il servizio di stoccaggio
centralizzato delle informazioni regolamentate;
c) organizza e gestisce il servizio di stoccaggio
centralizzato delle informazioni in assenza di soggetti
autorizzati ai sensi della lettera b).
5. La Consob, in relazione alle informazioni
regolamentate, stabilisce con regolamento:
a) modalita' e termini per il deposito di cui al
comma 2;
b) requisiti e condizioni per il rilascio
dell'autorizzazione all'esercizio del servizio di
diffusione, nonche' disposizioni per lo svolgimento di tale
attivita', avendo riguardo agli obiettivi di cui al comma
3;
c) requisiti e condizioni per il rilascio
dell'autorizzazione all'esercizio del servizio di
stoccaggio, nonche' disposizioni per lo svolgimento di tale
attivita' che garantiscano sicurezza, certezza delle fonti
d'informazione, registrazione dell'ora e della data della
ricezione delle informazioni regolamentate, agevole accesso
per gli utenti finali, procedure allineate con quelle
previste per il deposito presso la Consob;
d) la lingua in cui devono essere comunicate;
e) eventuali esenzioni dagli obblighi di deposito,
diffusione e stoccaggio in conformita' alla disciplina
comunitaria.
6. Se un soggetto ha chiesto, senza il consenso
dell'emittente, l'ammissione alla negoziazione in un
mercato regolamentato di valori mobiliari o quote di fondi
chiusi, gli obblighi di comunicazione delle informazioni
regolamentate sono osservati da tale soggetto, salvo il
caso in cui l'emittente comunica al pubblico, ai sensi
delle disposizioni del proprio Stato di origine, le
informazioni regolamentate richieste dalla normativa
comunitaria.
7. I soggetti tenuti alla comunicazione al pubblico
delle informazioni regolamentate non possono esigere
corrispettivi per tale comunicazione.
8. La Consob puo' rendere pubblico il fatto che i
soggetti tenuti alla comunicazione delle informazioni
regolamentate non ottemperano ai loro obblighi.
9. Fermo restando quanto previsto dall'articolo
66-quater, comma 1, la Consob puo':
a) sospendere o richiedere che il mercato
regolamentato interessato sospenda la negoziazione dei
valori mobiliari o quote di fondi chiusi per un massimo di
dieci giorni per volta, se ha motivi ragionevoli di
sospettare che le disposizioni relative alle informazioni
regolamentate siano state violate dal soggetto obbligato,
ai sensi del presente articolo, alla comunicazione delle
informazioni regolamentate;
b) proibire la negoziazione in un mercato
regolamentato se accerta che le disposizioni indicate alla
lettera a) sono state violate.».
- Il testo dell'articolo 114 del citato decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dal
presente decreto, cosi' recita:
«Art. 114 (Comunicazioni al pubblico). - 1. Gli
emittenti quotati comunicano al pubblico le informazioni
privilegiate ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE)
n. 596/2014, secondo le modalita' stabilite dalle norme
tecniche di attuazione adottate dalla Commissione europea
ai sensi del medesimo articolo 17, paragrafo 10. La Consob
detta disposizioni per coordinare le funzioni attribuite al
gestore del mercato con le proprie e puo' individuare
compiti da affidargli per il corretto svolgimento delle
funzioni previste dall'articolo 64, comma 2, lettera d).
2. Gli emittenti quotati impartiscono le disposizioni
occorrenti affinche' le societa' controllate forniscano
tutte le notizie necessarie per adempiere gli obblighi di
comunicazione previsti dalla legge e dal regolamento (UE)
n. 596/2014. Le societa' controllate trasmettono
tempestivamente le notizie richieste.
3. Gli emittenti quotati, in caso di ritardo nella
comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate,
trasmettono su successiva richiesta della Consob la
documentazione comprovante l'assolvimento dell'obbligo
previsto dall'articolo 17, paragrafo 4, del regolamento
(UE) n. 596/2014 e dalle relative norme tecniche di
attuazione.
4. (Abrogato).
5. La CONSOB puo', anche in via generale, richiedere
agli emittenti, ai soggetti che li controllano, agli
emittenti quotati aventi l'Italia come Stato membro
d'origine, ai componenti degli organi di amministrazione e
controllo e ai dirigenti, nonche' ai soggetti che detengono
una partecipazione rilevante ai sensi dell'articolo 120 o
che partecipano a un patto previsto dall'articolo 122 che
siano resi pubblici, con le modalita' da essa stabilite,
notizie e documenti necessari per l'informazione del
pubblico. In caso di inottemperanza, la CONSOB provvede
direttamente a spese del soggetto inadempiente.
6. Qualora gli emittenti, i soggetti che li
controllano e gli emittenti quotati aventi l'Italia come
Stato membro d'origine oppongano, con reclamo motivato, che
dalla comunicazione al pubblico delle informazioni,
richiesta ai sensi del comma 5, possa derivare loro grave
danno, gli obblighi di comunicazione sono sospesi. La
CONSOB, entro sette giorni, puo' escludere anche
parzialmente o temporaneamente la comunicazione delle
informazioni, sempre che cio' non possa indurre in errore
il pubblico su fatti e circostanze essenziali. Trascorso
tale termine, il reclamo si intende accolto.
7. Chiunque detenga azioni in misura almeno pari al
dieci per cento del capitale sociale, nonche' ogni altro
soggetto che controlla l'emittente quotato, comunicano alla
Consob e al pubblico le operazioni, aventi ad oggetto
azioni emesse dall'emittente o altri strumenti finanziari
ad esse collegati, da loro effettuate, anche per interposta
persona. Tale comunicazione e' effettuata anche dalle
persone strettamente legate ai soggetti sopra indicati,
individuati dalla Consob con regolamento. La Consob
individua con lo stesso regolamento le operazioni, le
modalita' e i termini delle comunicazioni, le modalita' e i
termini di diffusione al pubblico delle informazioni,
nonche' i casi in cui detti obblighi si applicano anche con
riferimento alle societa' in rapporto di controllo con
l'emittente.
8. (Abrogato).
9. Al fine di garantire che il pubblico sia
correttamente informato, la Consob puo' richiedere la
pubblicazione delle raccomandazioni in materia di
investimenti e delle altre informazioni che raccomandano o
consigliano una strategia di investimento da parte degli
emittenti quotati, dei soggetti abilitati, nonche' dei
soggetti in rapporto di controllo con essi, secondo le
modalita' stabilite con regolamento.
10. La Consob valuta, preventivamente e in via
generale, con le modalita' da essa stabilite, la
sussistenza delle condizioni indicate dall'articolo 20,
paragrafo 3, quarto comma, del regolamento (UE) n.
596/2014, con riguardo alle norme di autoregolamentazione
dei soggetti che esercitano l'attivita' giornalistica, e
comunica il relativo esito, nonche' le medesime norme di
autoregolamentazione, al Ministero dell'economia e delle
finanze.
11. (Abrogato).
12. Le disposizioni del presente articolo si
applicano anche ai soggetti italiani ed esteri che:
a) hanno chiesto o autorizzato l'ammissione di
strumenti finanziari di propria emissione alla negoziazione
su un mercato regolamentato italiano;
b) hanno chiesto o autorizzato la negoziazione
degli strumenti finanziari di propria emissione su un
sistema multilaterale di negoziazione italiano;
c) hanno autorizzato la negoziazione degli strumenti
finanziari di propria emissione su un sistema organizzato
di negoziazione italiano.».
- Il testo dell'articolo 115 del citato decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dal
presente decreto, cosi' recita:
«Art. 115 (Comunicazioni alla CONSOB) - 1. La CONSOB,
al fine di vigilare sulla correttezza delle informazioni
fornite al pubblico puo', anche in via generale:
a) richiedere agli emittenti quotati, agli
emittenti quotati aventi l'Italia come Stato membro
d'origine, ai soggetti che li controllano e alle societa'
dagli stessi controllate, la comunicazione di notizie e
documenti, fissandone le relative modalita';
b) assumere notizie, anche mediante la loro
audizione, dai componenti degli organi sociali, dai
direttori generali, dai dirigenti preposti alla redazione
dei documenti contabili societari e dagli altri dirigenti,
dai revisori legali e dalle societa' di revisione legale,
dalle societa' e dai soggetti indicati nella lettera a);
c) eseguire ispezioni presso i soggetti indicati
nelle lettere a) e b), al fine di controllare i documenti
aziendali e di acquisirne copia;
c-bis) esercitare gli ulteriori poteri previsti
dall'articolo 187-octies.
2. I poteri previsti dalle lettere a), b) e c)
possono essere esercitati nei confronti dei soggetti che
detengono una partecipazione rilevante ai sensi
dell'articolo 120 o che partecipano a un patto previsto
dall'articolo 122.
2-bis. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche
nei confronti degli emittenti che hanno chiesto o
autorizzato la negoziazione degli strumenti finanziari di
propria emissione su un sistema multilaterale di
negoziazione italiano, nonche' degli emittenti che hanno
autorizzato la negoziazione degli strumenti finanziari di
propria emissione su un sistema organizzato di negoziazione
italiano.
3. La CONSOB puo' altresi' richiedere alle societa' o
agli enti che partecipano direttamente o indirettamente a
societa' con azioni quotate l'indicazione nominativa, in
base ai dati disponibili, dei soci e, nel caso di societa'
fiduciarie, dei fiducianti.».
- Il testo dell'articolo 116 del citato decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dal
presente decreto, cosi' recita:
«Art. 116 (Strumenti finanziari diffusi tra il
pubblico). - 1. La Consob stabilisce con regolamento i
criteri per l'individuazione degli emittenti strumenti
finanziari che, ancorche' non quotati in mercati
regolamentati italiani, siano diffusi tra il pubblico in
misura rilevante.
1-bis. Gli emittenti indicati al comma 1 informano,
quanto prima possibile, il pubblico dei fatti non di
pubblico dominio concernenti direttamente detti emittenti e
che, se resi pubblici, potrebbero avere un effetto
significativo sul valore degli strumenti finanziari di
propria emissione. Con il medesimo regolamento di cui al
comma 1, la Consob stabilisce le modalita' di informazione
del pubblico e i casi di esenzione dall'osservanza dei
predetti obblighi informativi, qualora gli emittenti siano
comunque tenuti agli obblighi previsti dal regolamento (UE)
n. 596/2014.
2. Agli emittenti indicati al comma 1 si applicano
gli articoli 114, commi 5 e 6, e 115, nonche' le
disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, sezione
VI, ad eccezione degli articoli 157 e 158.
2-bis. (Abrogato).
2-ter. (Abrogato)».
- Il testo dell'articolo 132 del citato decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dal
presente decreto, cosi' recita:
«Art. 132 (Acquisto di azioni proprie e della
societa' controllante). - 1. Gli acquisti di azioni
proprie, operati ai sensi degli articoli 2357 e 2357-bis,
primo comma, numero 1), del codice civile, da societa' con
azioni quotate, devono essere effettuati in modo da
assicurare la parita' di trattamento tra gli azionisti,
secondo modalita' stabilite dalla CONSOB con proprio
regolamento.
2. Il comma 1 si applica anche agli acquisti di
azioni quotate effettuati ai sensi dell'articolo 2359-bis
del codice civile da parte di una societa' controllata.
3. I commi 1 e 2 non si applicano agli acquisti di
azioni proprie o della societa' controllante possedute da
dipendenti della societa' emittente, di societa'
controllate o della societa' controllante e assegnate o
sottoscritte a norma degli articoli 2349 e 2441, ottavo
comma, del codice civile, ovvero rivenienti da piani di
compenso approvati ai sensi dell'articolo 114-bis.
3-bis. Le disposizioni del presente articolo si
applicano anche agli acquisti di azioni proprie effettuati
da emittenti che hanno richiesto o autorizzato la
negoziazione di azioni di propria emissione su un sistema
multilaterale di negoziazione italiano, o da societa'
controllate.».