Art. 4
Modifiche alla parte V del decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58
1. All'articolo 172 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole: «sul mercato regolamentato» sono
soppresse;
b) dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
«2-bis. La disposizione prevista dal comma 1 si applica agli
amministratori di societa' con azioni negoziate su un sistema
multilaterale di negoziazione italiano.».
2. La rubrica del Titolo I-bis della Parte V, del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e' sostituita dalle seguente:
«Abusi di mercato».
3. All'articolo 180, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), numero 1), le parole da: «, nonche'» a:
«europea» sono soppresse;
b) alla lettera a), il numero 2) e' sostituito dal seguente:
«2) gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2,
ammessi alla negoziazione o per i quali e' stata presentata una
richiesta di ammissione alle negoziazioni in un sistema multilaterale
di negoziazione italiano o di altro Paese dell'Unione europea.»;
c) alla lettera a), dopo il numero 2) sono aggiunti i seguenti:
«2-bis) gli strumenti finanziari negoziati su un sistema
organizzato di negoziazione italiano o di altro Paese dell'Unione
europea;
2-ter) gli strumenti finanziari non contemplati dai precedenti
numeri, il cui prezzo o valore dipende dal prezzo o dal valore di uno
strumento finanziario ivi menzionato, ovvero ha un effetto su tale
prezzo o valore, compresi, non in via esclusiva, i credit default
swap e i contratti differenziali;»;
d) la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
«b) "contratto a pronti su merci": un contratto a pronti su
merci quale definito nell'articolo 3, paragrafo 1, punto 15), del
regolamento (UE) n. 596/2014;»;
e) dopo la lettera b) sono inserite le seguenti:
«b-bis) "programma di riacquisto di azioni proprie": la
negoziazione di azioni proprie ai sensi dell'articolo 132;
b-ter) "informazione privilegiata": l'informazione contemplata
dall'articolo 7, paragrafi da 1 a 4, del regolamento (UE) n.
596/2014;
b-quater) "indice di riferimento (benchmark)": l'indice di
riferimento (benchmark), quale definito nell'articolo 3, paragrafo 1,
punto 29), del regolamento (UE) n. 596/2014;»;
f) la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
«c) "prassi di mercato ammessa": prassi ammessa dalla Consob
conformemente all'articolo 13 del regolamento (UE) n. 596/2014.»;
g) dopo la lettera c) sono inserite le seguenti:
«c-bis) "stabilizzazione": la stabilizzazione quale definita
nell'articolo 3, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) n.
596/2014;
c-ter) "emittente": l'emittente quale definito nell'articolo 3,
paragrafo 1, punto 21), del regolamento (UE) n. 596/2014.».
4. L'articolo 181 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,
e' abrogato.
5. All'articolo 182 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, o a
strumenti finanziari negoziati su un sistema organizzato di
negoziazione italiano»;
b) il comma 2-bis e' sostituito dal seguente:
«2-bis. Le disposizioni degli articoli 184, 185, 187-bis e
187-ter si applicano anche alle condotte o alle operazioni, comprese
le offerte, relative alle aste su una piattaforma d'asta autorizzata
come un mercato regolamentato di quote di emissioni o di altri
prodotti oggetto d'asta correlati, anche quando i prodotti oggetto
d'asta non sono strumenti finanziari, ai sensi del regolamento (UE)
n. 1031/2010.»;
6. L'articolo 183 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,
e' sostituito dal seguente:
«Art. 183 (Esenzioni). - 1. Le disposizioni di cui al presente
titolo non si applicano:
a) alle operazioni, agli ordini o alle condotte previsti
dall'articolo 6 del regolamento (UE) n. 596/2014, dai soggetti ivi
indicati, nell'ambito della politica monetaria, della politica dei
cambi o nella gestione del debito pubblico, nonche' nell'ambito delle
attivita' della politica climatica dell'Unione o nell'ambito della
politica agricola comune o della politica comune della pesca
dell'Unione;
b) alle negoziazioni di azioni proprie effettuate ai sensi
dell'articolo 5 del regolamento (UE) n. 596/2014.».
7. All'articolo 184 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: «o di un sondaggio di mercato effettuato ai sensi
dell'articolo 11 del regolamento (UE) n. 596/2014;»;
b) al comma 3-bis, le parole: «numero 2)» sono sostituite dalle
seguenti: «numeri 2), 2-bis) e 2-ter), limitatamente agli strumenti
finanziari il cui prezzo o valore dipende dal prezzo o dal valore di
uno strumento finanziario di cui ai numeri 2) e 2-bis) ovvero ha un
effetto su tale prezzo o valore, o relative alle aste su una
piattaforma d'asta autorizzata come un mercato regolamentato di quote
di emissioni»;
c) il comma 4 e' abrogato.
8. All'articolo 185 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Non e' punibile chi ha commesso il fatto per il tramite
di ordini di compravendita o operazioni effettuate per motivi
legittimi e in conformita' a prassi di mercato ammesse, ai sensi
dell'articolo 13 del regolamento (UE) n. 596/2014.»;
b) al comma 2-bis, le parole: «numero 2)» sono sostituite dalle
seguenti: «numeri 2), 2-bis) e 2-ter), limitatamente agli strumenti
finanziari il cui prezzo o valore dipende dal prezzo o dal valore di
uno strumento finanziario di cui ai numeri 2) e 2-bis) ovvero ha un
effetto su tale prezzo o valore, o relative alle aste su una
piattaforma d'asta autorizzata come un mercato regolamentato di quote
di emissioni»;
c) dopo il comma 2-bis e' aggiunto il seguente:
«2-ter. Le disposizioni del presente articolo si applicano
anche:
a) ai fatti concernenti i contratti a pronti su merci che non
sono prodotti energetici all'ingrosso, idonei a provocare una
sensibile alterazione del prezzo o del valore degli strumenti
finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a);
b) ai fatti concernenti gli strumenti finanziari, compresi i
contratti derivati o gli strumenti derivati per il trasferimento del
rischio di credito, idonei a provocare una sensibile alterazione del
prezzo o del valore di un contratto a pronti su merci, qualora il
prezzo o il valore dipendano dal prezzo o dal valore di tali
strumenti finanziari;
c) ai fatti concernenti gli indici di riferimento
(benchmark).».
9. All'articolo 187-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998,
n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «(Abuso e
comunicazione illecita di informazioni privilegiate)»;
b) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato,
e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da ventimila euro
a cinque milioni di euro chiunque viola il divieto di abuso di
informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni
privilegiate di cui all'articolo 14 del regolamento (UE) n.
596/2014.»;
c) i commi 2, 3 e 4 sono abrogati;
d) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
«5. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente
articolo sono aumentate fino al triplo o fino al maggiore importo di
dieci volte il profitto conseguito ovvero le perdite evitate per
effetto dell'illecito quando, tenuto conto dei criteri elencati
all'articolo 194-bis e della entita' del prodotto o del profitto
dell'illecito, esse appaiono inadeguate anche se applicate nel
massimo.».
10. All'articolo 187-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998,
n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
«1. Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato,
e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da ventimila euro
a cinque milioni di euro chiunque viola il divieto di manipolazione
del mercato di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 596/2014.
2. Si applica la disposizione dell'articolo 187-bis, comma 5.»;
b) il comma 3 e' abrogato;
c) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. Non puo' essere assoggettato a sanzione amministrativa ai
sensi del presente articolo chi dimostri di avere agito per motivi
legittimi e in conformita' alle prassi di mercato ammesse nel mercato
interessato.»;
d) i commi 5, 6 e 7 sono abrogati.
11. Dopo l'articolo 187-ter del decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58, e' inserito il seguente:
«Art. 187-ter.1 (Sanzioni relative alle violazioni delle
disposizioni del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 16 aprile 2014). - 1. Nei confronti di un ente o
di una societa', in caso di violazione degli obblighi previsti
dall'articolo 16, paragrafi 1 e 2, dall'articolo 17, paragrafi 1, 2,
4, 5 e 8, del regolamento (UE) n. 596/2014, dagli atti delegati e
dalle relative norme tecniche di regolamentazione e di attuazione,
nonche' dell'articolo 114, comma 3, del presente decreto, si applica
una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro fino a
duemilionicinquecentomila euro, ovvero al due per cento del
fatturato, quando tale importo e' superiore a
duemilionicinquecentomila euro e il fatturato e' determinabile ai
sensi dell'articolo 195, comma 1-bis.
2. Se le violazioni indicate dal comma 1 sono commesse da una
persona fisica, si applica nei confronti di quest'ultima una sanzione
amministrativa pecuniaria da cinquemila euro fino a un milione di
euro.
3. Fermo quanto previsto dal comma 1, la sanzione indicata dal
comma 2 si applica nei confronti degli esponenti aziendali e del
personale della societa' o dell'ente responsabile della violazione,
nei casi previsti dall'articolo 190-bis, comma 1, lettera a).
4. Nei confronti di un ente o di una societa', in caso di
violazione degli obblighi previsti dall'articolo 18, paragrafi da 1 a
6, dall'articolo 19, paragrafi 1, 2, 3, 5, 6, 7 e 11, dall'articolo
20, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 596/2014, dagli atti
delegati e dalle relative norme tecniche di regolamentazione e di
attuazione, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da
cinquemila euro fino a un milione di euro.
5. Se le violazioni indicate dal comma 4 sono commesse da una
persona fisica, si applica nei confronti di quest'ultima una sanzione
amministrativa pecuniaria da cinquemila euro fino a cinquecentomila
euro.
6. Fermo quanto previsto dal comma 4, la sanzione indicata dal
comma 5 si applica nei confronti degli esponenti aziendali e del
personale della societa' o dell'ente responsabile della violazione,
nei casi previsti dall'articolo 190-bis, comma 1, lettera a).
7. Se il vantaggio ottenuto dall'autore della violazione come
conseguenza della violazione stessa e' superiore ai limiti massimi
indicati nel presente articolo, la sanzione amministrativa pecuniaria
e' elevata fino al triplo dell'ammontare del vantaggio ottenuto,
purche' tale ammontare sia determinabile.
8. La Consob, anche unitamente alle sanzioni amministrative
pecuniarie previste dal presente articolo, puo' applicare una o piu'
delle misure amministrative previste dall'articolo 30, paragrafo 2,
lettere da a) a g), del regolamento (UE) n. 596/2014.
9. Quando le infrazioni sono connotate da scarsa offensivita' o
pericolosita', in luogo delle sanzioni pecuniarie previste dal
presente articolo, la Consob, ferma la facolta' di disporre la
confisca di cui all'art. 187-sexies, puo' applicare una delle
seguenti misure amministrative:
a) un ordine di eliminare le infrazioni contestate, con
eventuale indicazione delle misure da adottare e del termine per
l'adempimento, e di astenersi dal ripeterle;
b) una dichiarazione pubblica avente ad oggetto la violazione
commessa e il soggetto responsabile, quando l'infrazione contestata
e' cessata.
10. L'inosservanza degli obblighi prescritti con le misure di cui
all'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 596/2014, entro
il termine stabilito, importa l'aumento fino ad un terzo della
sanzione amministrativa pecuniaria irrogata ovvero l'applicazione
della sanzione amministrativa pecuniaria prevista per la violazione
originariamente contestata aumentata fino ad un terzo.
11. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente
articolo non si applicano gli articoli 6, 10, 11 e 16 della legge 24
novembre 1981, n. 689.».
12. All'articolo 187-quater del decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. L'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie
previste dagli articoli 187-bis e 187-ter importa:
a) l'interdizione temporanea dallo svolgimento di funzioni di
amministrazione, direzione e controllo presso soggetti autorizzati ai
sensi del presente decreto, del decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, o
presso fondi pensione;
b) l'interdizione temporanea dallo svolgimento di funzioni di
amministrazione, direzione e controllo di societa' quotate e di
societa' appartenenti al medesimo gruppo di societa' quotate;
c) la sospensione dal Registro, ai sensi dell'articolo 26,
commi 1, lettera d), e 1-bis, del decreto legislativo 27 gennaio
2010, n. 39, del revisore legale, della societa' di revisione legale
o del responsabile dell'incarico;
d) la sospensione dall'albo di cui all'articolo 31, comma 4,
per i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede;
e) la perdita temporanea dei requisiti di onorabilita' per i
partecipanti al capitale dei soggetti indicati alla lettera a).»;
b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Fermo quanto previsto dal comma 1, la Consob, con il
provvedimento di applicazione delle sanzioni amministrative
pecuniarie previste dall'articolo 187-ter.1, puo' applicare le
sanzioni amministrative accessorie indicate dal comma 1, lettere a) e
b).»;
c) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Le sanzioni amministrative accessorie di cui ai commi 1 e
1-bis hanno una durata non inferiore a due mesi e non superiore a tre
anni.»;
d) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. Quando l'autore dell'illecito ha gia' commesso, due o
piu' volte negli ultimi dieci anni, uno dei reati previsti nel Capo
II ovvero una violazione, con dolo o colpa grave, delle disposizioni
previste dagli articoli 187-bis e 187-ter, si applica la sanzione
amministrativa accessoria dell'interdizione permanente dallo
svolgimento delle funzioni di amministrazione, direzione e controllo
all'interno dei soggetti indicati nel comma 1, lettere a) e b), nel
caso in cui al medesimo soggetto sia stata gia' applicata
l'interdizione per un periodo complessivo non inferiore a cinque
anni.»;
e) al comma 3 le parole: «alle societa' di gestione» sono
sostituite dalle seguenti: «ai gestori»;
f) al comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «,
nonche' applicare nei confronti dell'autore della violazione
l'interdizione temporanea dalla conclusione di operazioni, ovvero
alla immissione di ordini di compravendita in contropartita diretta
di strumenti finanziari, per un periodo non superiore a tre anni».
13. All'articolo 187-quinquies del decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58, l'alinea del comma 1 e' sostituito dal seguente:
«L'ente e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da
ventimila euro fino a quindici milioni di euro, ovvero fino al
quindici per cento del fatturato, quando tale importo e' superiore a
quindici milioni di euro e il fatturato e' determinabile ai sensi
dell'articolo 195, comma 1-bis, nel caso in cui sia commessa nel suo
interesse o a suo vantaggio una violazione del divieto di cui
all'articolo 14 o del divieto di cui all'articolo 15 del regolamento
(UE) n. 596/2014:».
14. All'articolo 187-sexies del decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. L'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie
previste dal presente capo importa la confisca del prodotto o del
profitto dell'illecito.».
15. All'articolo 187-octies del decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. La Consob e' l'autorita' nazionale competente ai sensi
dell'articolo 22 del regolamento (UE) n. 596/2014, relativo agli
abusi di mercato.»;
b) al comma 2, le parole: «di cui al» sono sostituite dalle
seguenti: «contenute nel regolamento (UE) n. 596/2014 e nel»;
c) al comma 3, la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
«b) richiedere le registrazioni esistenti relative a
conversazioni telefoniche, a comunicazioni elettroniche e allo
scambio di dati, stabilendo il termine per la relativa
trasmissione;»;
d) al comma 3, dopo la lettera c) e' inserita la seguente:
«c-bis) in relazione a strumenti derivati su merci, richiedere
dati sulle operazioni e accedere direttamente ai sistemi dei
partecipanti al mercato;»;
e) al comma 3, lettera e), sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: «, anche mediante autorizzazione di revisori legali o
societa' di revisione legale a procedere a verifiche o ispezioni per
suo conto quando sussistono particolari necessita' e non sia
possibile provvedere con risorse proprie; il soggetto autorizzato a
procedere alle predette verifiche ed ispezioni agisce in veste di
pubblico ufficiale»;
f) al comma 4, dopo la lettera a) e' inserita la seguente:
«a-bis) accedere direttamente, mediante apposita connessione
telematica, ai dati contenuti negli elenchi di cui all'articolo 55,
comma 7, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259;»;
g) al comma 4, lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: «, o acquisire direttamente tali dati mediante connessione
telematica»;
h) al comma 5, le parole: «, dai soggetti indicati nell'articolo
114, commi 1, 2 e 8, e dagli altri soggetti vigilati ai sensi del
presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «e dagli altri
soggetti vigilati ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014 e del
presente decreto»;
i) il comma 6 e' sostituito dal seguente:
«6. Qualora sussistano elementi che facciano presumere
l'esistenza di violazioni delle norme del regolamento (UE) n.
596/2014 e del presente titolo, la Consob puo' anche in via
cautelare:
a) ordinare la cessazione temporanea o permanente di
qualunque pratica o condotta;
b) salvo quanto previsto dall'articolo 114, comma 5, adottare
tutte le misure necessarie a garantire che il pubblico sia
correttamente informato con riguardo, tra l'altro, alla correzione di
informazioni false o fuorvianti precedentemente divulgate, anche
imponendo ai soggetti interessati di pubblicare una dichiarazione di
rettifica.»;
l) al comma 11, lettera c), le parole: «14 della legge 24
novembre 1981, n. 689» sono sostituite dalle seguenti: «187-septies,
comma 1».
16. L'articolo 187-novies del decreto legislativo 24 febbraio 1998,
n. 58, e' abrogato.
17. L'articolo 187-terdecies del decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58, e' sostituito dal seguente:
«Art. 187-terdecies (Applicazione ed esecuzione delle sanzioni
penali ed amministrative). - 1. Quando per lo stesso fatto e' stata
applicata, a carico del reo, dell'autore della violazione o dell'ente
una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'articolo
187-septies ovvero una sanzione penale o una sanzione amministrativa
dipendente da reato:
a) l'autorita' giudiziaria o la CONSOB tengono conto, al
momento dell'irrogazione delle sanzioni di propria competenza, delle
misure punitive gia' irrogate;
b) l'esazione della pena pecuniaria, della sanzione pecuniaria
dipendente da reato ovvero della sanzione pecuniaria amministrativa
e' limitata alla parte eccedente quella riscossa, rispettivamente,
dall'autorita' amministrativa ovvero da quella giudiziaria.».
18. All'articolo 190.3, comma 1, del decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, la lettera e) e' soppressa.
19. All'articolo 193 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «114, 114-bis, 115, 154-bis, 154-ter e
154-quater, o soggetti agli obblighi di cui all'articolo 115-bis»
sono sostituite dalle seguenti: «114, commi 5, 7 e 9, 114-bis, 115,
116, comma 1-bis, 154-bis, 154-ter e 154-quater,»;
b) al comma 1.1, le parole: «salvo che ricorra la causa di
esenzione prevista dall'articolo 114, comma 10,» sono soppresse.
Note all'art. 4:
- Il testo dell'articolo 172 del citato decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dal
presente decreto, cosi' recita:
«Art. 172 (Irregolare acquisto di azioni). - 1. Gli
amministratori di societa' con azioni quotate o di societa'
da queste controllate che acquistano azioni proprie o della
societa' controllante in violazione delle disposizioni
dell'articolo 132 sono puniti con la reclusione da uno a
sei anni e con la multa da euro 412 a euro 2.064.
2. La disposizione prevista dal comma 1 non si
applica se l'acquisto e' operato secondo modalita' diverse
da quelle stabilite dalla Consob con regolamento, ma
comunque idonee ad assicurare la parita' di trattamento tra
gli azionisti.
2-bis. La disposizione prevista dal comma 1 si applica
agli amministratori di societa' con azioni negoziate su un
sistema multilaterale di negoziazione italiano.».
- Il testo dell'articolo 180 del citato decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dal
presente decreto, cosi' recita:
«Art. 180 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente
titolo si intendono per:
a) "strumenti finanziari":
1) gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1,
comma 2, ammessi alla negoziazione o per i quali e' stata
presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in
un mercato regolamentato italiano o di altro Paese
dell'Unione europea;
2) gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1,
comma 2, ammessi alla negoziazione o per i quali e' stata
presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in
un sistema multilaterale di negoziazione italiano o di
altro Paese dell'Unione europea;
2-bis) gli strumenti finanziari negoziati su un
sistema organizzato di negoziazione italiano o di altro
Paese dell'Unione europea;
2-ter) gli strumenti finanziari non contemplati dai
precedenti numeri, il cui prezzo o valore dipende dal
prezzo o dal valore di uno strumento finanziario ivi
menzionato, ovvero ha un effetto su tale prezzo o valore,
compresi, non in via esclusiva, i credit default swap e i
contratti differenziali;
b) "contratto a pronti su merci": un contratto a pronti
su merci quale definito nell'articolo 3, paragrafo 1, punto
15), del regolamento (UE) n. 596/2014;
b-bis) "programma di riacquisto di azioni proprie":
la negoziazione di azioni proprie ai sensi dell'articolo
132;
b-ter) "informazione privilegiata": l'informazione
contemplata dall'articolo 7, paragrafi da 1 a 4, del
regolamento (UE) n. 596/2014;
b-quater) "indice di riferimento (benchmark)":
l'indice di riferimento (benchmark), quale definito
nell'articolo 3, paragrafo 1, punto 29), del regolamento
(UE) n. 596/2014;
c) "prassi di mercato ammessa": prassi ammessa
dalla Consob conformemente all'articolo 13 del regolamento
(UE) n. 596/2014;
c-bis) "stabilizzazione": la stabilizzazione quale
definita nell'articolo 3, paragrafo 2, lettera d), del
regolamento (UE) n. 596/2014;
c-ter) "emittente": l'emittente quale definito
nell'articolo 3, paragrafo 1, punto 21), del regolamento
(UE) n. 596/2014.
d) "ente": uno dei soggetti indicati nell'articolo
1 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.».
- Il testo dell'articolo 182 del citato decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dal
presente decreto, cosi' recita:
«Art. 182 (Ambito di applicazione). - 1. I reati e
gli illeciti previsti dal presente titolo sono puniti
secondo la legge italiana anche se commessi all'estero,
qualora attengano a strumenti finanziari ammessi o per i
quali e' stata presentata una richiesta di ammissione alla
negoziazione in un mercato regolamentato italiano o in un
sistema multilaterale di negoziazione italiano, o a
strumenti finanziari negoziati su un sistema organizzato di
negoziazione italiano.
2. Salvo quanto previsto dal comma 1, le disposizioni
degli articoli 184, 185, 187-bis e 187-ter si applicano ai
fatti concernenti strumenti finanziari ammessi alla
negoziazione o per i quali e' stata presentata una
richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato
regolamentato italiano o di altri Paesi dell'Unione
europea.
2-bis. Le disposizioni degli articoli 184, 185, 187-bis
e 187-ter si applicano anche alle condotte o alle
operazioni, comprese le offerte, relative alle aste su una
piattaforma d'asta autorizzata come un mercato
regolamentato di quote di emissioni o di altri prodotti
oggetto d'asta correlati, anche quando i prodotti oggetto
d'asta non sono strumenti finanziari, ai sensi del
regolamento (UE) n. 1031/2010.».
- Il testo dell'articolo 184 del citato decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dal
presente decreto, cosi' recita:
«Art. 184 (Abuso di informazioni privilegiate). - In
vigore dal 18 agosto 2009 - 1. E' punito con la reclusione
da due a dodici anni e con la multa da euro ventimila a
euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di
informazioni privilegiate in ragione della sua qualita' di
membro di organi di amministrazione, direzione o controllo
dell'emittente, della partecipazione al capitale
dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attivita'
lavorativa, di una professione o di una funzione, anche
pubblica, o di un ufficio:
a) acquista, vende o compie altre operazioni,
direttamente o indirettamente, per conto proprio o per
conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le
informazioni medesime;
b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori
del normale esercizio del lavoro, della professione, della
funzione o dell'ufficio o di un sondaggio di mercato
effettuato ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (UE)
n. 596/2014;
c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse,
al compimento di taluna delle operazioni indicate nella
lettera a).
2. La stessa pena di cui al comma 1 si applica a
chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a
motivo della preparazione o esecuzione di attivita'
delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo
comma 1.
3. Il giudice puo' aumentare la multa fino al triplo
o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il
profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante
offensivita' del fatto, per le qualita' personali del
colpevole o per l'entita' del prodotto o del profitto
conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se
applicata nel massimo.
3-bis. Nel caso di operazioni relative agli strumenti
finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a),
numeri 2), 2-bis) e 2-ter), limitatamente agli strumenti
finanziari il cui prezzo o valore dipende dal prezzo o dal
valore di uno strumento finanziario di cui ai numeri 2) e
2-bis) ovvero ha un effetto su tale prezzo o valore, o
relative alle aste su una piattaforma d'asta autorizzata
come un mercato regolamentato di quote di emissioni, la
sanzione penale e' quella dell'ammenda fino a euro
centotremila e duecentonovantuno e dell'arresto fino a tre
anni.
4. (Abrogato)».
- Il testo dell'articolo 185 del citato decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dal
presente decreto, cosi' recita:
«Art. 185 (Manipolazione del mercato). - 1. Chiunque
diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate
o altri artifizi concretamente idonei a provocare una
sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari,
e' punito con la reclusione da due a dodici anni e con la
multa da euro ventimila a euro cinque milioni.
1-bis. Non e' punibile chi ha commesso il fatto per
il tramite di ordini di compravendita o operazioni
effettuate per motivi legittimi e in conformita' a prassi
di mercato ammesse, ai sensi dell'articolo 13 del
regolamento (UE) n. 596/2014.
2. Il giudice puo' aumentare la multa fino al triplo
o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il
profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante
offensivita' del fatto, per le qualita' personali del
colpevole o per l'entita' del prodotto o del profitto
conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se
applicata nel massimo.
2-bis. Nel caso di operazioni relative agli strumenti
finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a),
numeri 2), 2-bis) e 2-ter), limitatamente agli strumenti
finanziari il cui prezzo o valore dipende dal prezzo o dal
valore di uno strumento finanziario di cui ai numeri 2) e
2-bis) ovvero ha un effetto su tale prezzo o valore, o
relative alle aste su una piattaforma d'asta autorizzata
come un mercato regolamentato di quote di emissioni, la
sanzione penale e' quella dell'ammenda fino a euro
centotremila e duecentonovantuno e dell'arresto fino a tre
anni.
2-ter. Le disposizioni del presente articolo si
applicano anche:
a) ai fatti concernenti i contratti a pronti su
merci che non sono prodotti energetici all'ingrosso, idonei
a provocare una sensibile alterazione del prezzo o del
valore degli strumenti finanziari di cui all'articolo 180,
comma 1, lettera a);
b) ai fatti concernenti gli strumenti finanziari,
compresi i contratti derivati o gli strumenti derivati per
il trasferimento del rischio di credito, idonei a provocare
una sensibile alterazione del prezzo o del valore di un
contratto a pronti su merci, qualora il prezzo o il valore
dipendano dal prezzo o dal valore di tali strumenti
finanziari;
c) ai fatti concernenti gli indici di riferimento
(benchmark).».
- Il testo dell'articolo 187-bis del citato decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dal
presente decreto, cosi' recita:
«Art. 187-bis (Abuso e comunicazione illecita di
informazioni privilegiate). - 1. Salve le sanzioni penali
quando il fatto costituisce reato, e' punito con la
sanzione amministrativa pecuniaria da ventimila euro a
cinque milioni di euro chiunque viola il divieto di abuso
di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di
informazioni privilegiate di cui all'articolo 14 del
regolamento (UE) n. 596/2014.
2. (Abrogato).
3. (Abrogato).
4. (Abrogato).
5. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal
presente articolo sono aumentate fino al triplo o fino al
maggiore importo di dieci volte il profitto conseguito
ovvero le perdite evitate per effetto dell'illecito quando,
tenuto conto dei criteri elencati all'articolo 194-bis e
della entita' del prodotto o del profitto dell'illecito,
esse appaiono inadeguate anche se applicate nel massimo.
6. Per le fattispecie previste dal presente articolo
il tentativo e' equiparato alla consumazione.».
- Il testo dell'articolo 187-ter del citato decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dal
presente decreto, cosi' recita:
«Art. 187-ter (Manipolazione del mercato). - 1. Salve
le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, e'
punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da
ventimila euro a cinque milioni di euro chiunque viola il
divieto di manipolazione del mercato di cui all'articolo 15
del regolamento (UE) n. 596/2014.
2. Si applica la disposizione dell'articolo 187-bis,
comma 5.
3. (Abrogato).
4. Non puo' essere assoggettato a sanzione
amministrativa ai sensi del presente articolo chi dimostri
di avere agito per motivi legittimi e in conformita' alle
prassi di mercato ammesse nel mercato interessato.
5. (Abrogato).
6. (Abrogato).
7. (Abrogato)».
- Il testo dell'articolo 187-quater del citato decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dal
presente decreto, cosi' recita:
«Art. 187-quater (Sanzioni amministrative
accessorie). - 1. L'applicazione delle sanzioni
amministrative pecuniarie previste dagli articoli 187-bis e
187-ter importa:
a) l'interdizione temporanea dallo svolgimento di
funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso
soggetti autorizzati ai sensi del presente decreto, del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209, o presso fondi
pensione;
b) l'interdizione temporanea dallo svolgimento di
funzioni di amministrazione, direzione e controllo di
societa' quotate e di societa' appartenenti al medesimo
gruppo di societa' quotate;
c) la sospensione dal Registro, ai sensi
dell'articolo 26, commi 1, lettera d), e 1-bis, del decreto
legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, del revisore legale,
della societa' di revisione legale o del responsabile
dell'incarico;
d) la sospensione dall'albo di cui all'articolo 31,
comma 4, per i consulenti finanziari abilitati all'offerta
fuori sede;
e) la perdita temporanea dei requisiti di
onorabilita' per i partecipanti al capitale dei soggetti
indicati alla lettera a).
1-bis. Fermo quanto previsto dal comma 1, la Consob,
con il provvedimento di applicazione delle sanzioni
amministrative pecuniarie previste dall'articolo 187-ter.1,
puo' applicare le sanzioni amministrative accessorie
indicate dal comma 1, lettere a) e b).
2. Le sanzioni amministrative accessorie di cui ai
commi 1 e 1-bis hanno una durata non inferiore a due mesi e
non superiore a tre anni.
2-bis. Quando l'autore dell'illecito ha gia'
commesso, due o piu' volte negli ultimi dieci anni, uno dei
reati previsti nel Capo II ovvero una violazione, con dolo
o colpa grave, delle disposizioni previste dagli articoli
187-bis e 187-ter, si applica la sanzione amministrativa
accessoria dell'interdizione permanente dallo svolgimento
delle funzioni di amministrazione, direzione e controllo
all'interno dei soggetti indicati nel comma 1, lettere a) e
b), nel caso in cui al medesimo soggetto sia stata gia'
applicata l'interdizione per un periodo complessivo non
inferiore a cinque anni.
3. Con il provvedimento di applicazione delle
sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente
capo la CONSOB, tenuto conto della gravita' della
violazione e del grado della colpa, puo' intimare ai
soggetti abilitati, ai gestori del mercato, agli emittenti
quotati e alle societa' di revisione di non avvalersi,
nell'esercizio della propria attivita' e per un periodo non
superiore a tre anni, dell'autore della violazione, e
richiedere ai competenti ordini professionali la temporanea
sospensione del soggetto iscritto all'ordine dall'esercizio
dell'attivita' professionale, nonche' applicare nei
confronti dell'autore della violazione l'interdizione
temporanea dalla conclusione di operazioni, ovvero alla
immissione di ordini di compravendita in contropartita
diretta di strumenti finanziari, per un periodo non
superiore a tre anni.».
- Il testo dell'articolo 187-quinquies del citato
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come
modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 187-quinquies (Responsabilita' dell'ente). - 1.
L'ente e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria
da ventimila euro fino a quindici milioni di euro, ovvero
fino al quindici per cento del fatturato, quando tale
importo e' superiore a quindici milioni di euro e il
fatturato e' determinabile ai sensi dell'articolo 195,
comma 1-bis, nel caso in cui sia commessa nel suo interesse
o a suo vantaggio una violazione del divieto di cui
all'articolo 14 o del divieto di cui all'articolo 15 del
regolamento (UE) n. 596/2014:
a) da persone che rivestono funzioni di
rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente
o di una sua unita' organizzativa dotata di autonomia
finanziaria o funzionale nonche' da persone che esercitano,
anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;
b) da persone sottoposte alla direzione o alla
vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).
2. Se, in seguito alla commissione degli illeciti di
cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito
dall'ente e' di rilevante entita', la sanzione e' aumentata
fino a dieci volte tale prodotto o profitto.
3. L'ente non e' responsabile se dimostra che le
persone indicate nel comma 1 hanno agito esclusivamente
nell'interesse proprio o di terzi.
4. In relazione agli illeciti di cui al comma 1 si
applicano, in quanto compatibili, gli articoli 6, 7, 8 e 12
del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Il Ministero
della giustizia formula le osservazioni di cui all'articolo
6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sentita la
CONSOB, con riguardo agli illeciti previsti dal presente
titolo.».
- Il testo dell'articolo 187-sexies del citato decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dal
presente decreto, cosi' recita:
«Art. 187-sexies (Confisca). - 1. L'applicazione
delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal
presente capo importa la confisca del prodotto o del
profitto dell'illecito.
2. Qualora non sia possibile eseguire la confisca a
norma del comma 1, la stessa puo' avere ad oggetto somme di
denaro, beni o altre utilita' di valore equivalente.
3. In nessun caso puo' essere disposta la confisca di
beni che non appartengono ad una delle persone cui e'
applicata la sanzione amministrativa pecuniaria.».
- Il testo dell'articolo 187-octies del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle note alle
premesse, come modificato dal presente decreto, cosi'
recita:
«Art. 187-octies (Poteri della CONSOB). - 1. La
Consob e' l'autorita' nazionale competente ai sensi
dell'articolo 22 del regolamento (UE) n. 596/2014, relativo
agli abusi di mercato.
2. La CONSOB compie tutti gli atti necessari
all'accertamento delle violazioni delle disposizioni
contenute nel regolamento (UE) n. 596/2014 e nel presente
titolo, utilizzando i poteri ad essa attribuiti dal
presente decreto.
3. La CONSOB puo' nei confronti di chiunque possa
essere informato sui fatti:
a) richiedere notizie, dati o documenti sotto
qualsiasi forma stabilendo il termine per la relativa
comunicazione;
b) richiedere le registrazioni esistenti relative a
conversazioni telefoniche, a comunicazioni elettroniche e
allo scambio di dati, stabilendo il termine per la relativa
trasmissione;
c) procedere ad audizione personale;
c-bis) in relazione a strumenti derivati su merci,
richiedere dati sulle operazioni e accedere direttamente ai
sistemi dei partecipanti al mercato;
d) procedere al sequestro dei beni che possono
formare oggetto di confisca ai sensi dell'articolo
187-sexies;
e) procedere ad ispezioni, anche mediante
autorizzazione di revisori legali o societa' di revisione
legale a procedere a verifiche o ispezioni per suo conto
quando sussistono particolari necessita' e non sia
possibile provvedere con risorse proprie; il soggetto
autorizzato a procedere alle predette verifiche ed
ispezioni agisce in veste di pubblico ufficiale;
f) procedere a perquisizioni nei modi previsti
dall'articolo 33 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dall'articolo 52
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633.
4. La CONSOB puo' altresi':
a) avvalersi della collaborazione delle pubbliche
amministrazioni, richiedendo la comunicazione di dati ed
informazioni anche in deroga ai divieti di cui all'articolo
25, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196, ed accedere al sistema informativo dell'anagrafe
tributaria secondo le modalita' previste dagli articoli 2 e
3, comma 1, del decreto legislativo 12 luglio 1991, n. 212;
a-bis) accedere direttamente, mediante apposita
connessione telematica, ai dati contenuti negli elenchi di
cui all'articolo 55, comma 7, del decreto legislativo 1°
agosto 2003, n. 259;
b) chiedere l'acquisizione presso il fornitore dei
dati relativi al traffico di cui al decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196, o acquisire direttamente tali dati
mediante connessione telematica;
c) richiedere la comunicazione di dati personali
anche in deroga ai divieti di cui all'articolo 25, comma 1,
del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
d) avvalersi, ove necessario, dei dati contenuti
nell'anagrafe dei conti e dei depositi di cui all'articolo
20, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, secondo
le modalita' indicate dall'articolo 3, comma 4, lettera b),
del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, nonche'
acquisire anche mediante accesso diretto i dati contenuti
nell'archivio indicato all'articolo 13 del decreto-legge 15
dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 febbraio 1980, n. 15;
e) accedere direttamente, mediante apposita
connessione telematica, ai dati contenuti nella Centrale
dei rischi della Banca d'Italia, di cui alla deliberazione
del Comitato interministeriale per il credito e il
risparmio del 29 marzo 1994, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 91 del 20 aprile 1994.
e-bis) avvalersi, ove necessario, anche mediante
connessione telematica, dei dati contenuti nell'apposita
sezione dell'anagrafe tributaria di cui all'articolo 7,
sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 605.
5. I poteri di cui al comma 3, lettere d) e f), e al
comma 4, lettera b), sono esercitati previa autorizzazione
del procuratore della Repubblica. Detta autorizzazione e'
necessaria anche in caso di esercizio dei poteri di cui al
comma 3, lettere b) ed e), e al comma 4, lettera c), nei
confronti di soggetti diversi dai soggetti abilitati, e
dagli altri soggetti vigilati ai sensi del regolamento (UE)
n. 596/2014 e del presente decreto.
6. Qualora sussistano elementi che facciano presumere
l'esistenza di violazioni delle norme del regolamento (UE)
n. 596/2014 e del presente titolo, la Consob puo' anche in
via cautelare:
a) ordinare la cessazione temporanea o permanente
di qualunque pratica o condotta;
b) salvo quanto previsto dall'articolo 114, comma
5, adottare tutte le misure necessarie a garantire che il
pubblico sia correttamente informato con riguardo, tra
l'altro, alla correzione di informazioni false o fuorvianti
precedentemente divulgate, anche imponendo ai soggetti
interessati di pubblicare una dichiarazione di rettifica.
7. E' fatta salva l'applicazione delle disposizioni
degli articoli 199, 200, 201, 202 e 203 del codice di
procedura penale, in quanto compatibili.
8. Nei casi previsti dai commi 3, lettere c), d), e)
e f), e 12 viene redatto processo verbale dei dati e delle
informazioni acquisite o dei fatti accertati, dei sequestri
eseguiti e delle dichiarazioni rese dagli interessati, i
quali sono invitati a firmare il processo verbale e hanno
diritto di averne copia.
9. Quando si e' proceduto a sequestro ai sensi del
comma 3, lettera d), gli interessati possono proporre
opposizione alla CONSOB.
10. Sull'opposizione la decisione e' adottata con
provvedimento motivato emesso entro il trentesimo giorno
successivo alla sua proposizione.
11. I valori sequestrati devono essere restituiti
agli aventi diritto quando:
a) e' deceduto l'autore della violazione;
b) viene provato che gli aventi diritto sono terzi
estranei all'illecito;
c) l'atto di contestazione degli addebiti non e'
notificato nei termini prescritti dall'articolo
187-septies, comma 1;
d) la sanzione amministrativa pecuniaria non e'
stata applicata entro il termine di due anni
dall'accertamento della violazione.
12. Nell'esercizio dei poteri previsti dai commi 2, 3
e 4 la CONSOB puo' avvalersi della Guardia di finanza che
esegue gli accertamenti richiesti agendo con i poteri di
indagine ad essa attribuiti ai fini dell'accertamento
dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui
redditi.
13. Tutte le notizie, le informazioni e i dati
acquisiti dalla Guardia di finanza nell'assolvimento dei
compiti previsti dal comma 12 sono coperti dal segreto
d'ufficio e vengono, senza indugio, comunicati
esclusivamente alla CONSOB.
14. Il provvedimento della CONSOB che infligge la
sanzione pecuniaria ha efficacia di titolo esecutivo.
Decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento, la
CONSOB procede alla esazione delle somme dovute in base
alle norme previste per la riscossione, mediante ruolo,
delle entrate dello Stato, degli enti territoriali, degli
enti pubblici e previdenziali.
15. Quando l'autore della violazione esercita
un'attivita' professionale, il provvedimento che infligge
la sanzione e' trasmesso al competente ordine
professionale.».
- Il testo dell'articolo 190.3 del citato decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dal
presente decreto, cosi' recita:
«Art. 190.3 (Sanzioni amministrative in tema di
disciplina dei mercati e dei servizi di comunicazione
dati). - 1. Salvo che il fatto costituisca reato ai sensi
dell'articolo 166, si applica la sanzione amministrativa
pecuniaria da euro trentamila fino a euro cinque milioni
ovvero fino al dieci per cento del fatturato, quando tale
importo e' superiore a euro cinque milioni e il fatturato
e' determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma 1-bis:
a) ai gestori delle sedi negoziazione, nel caso di
inosservanza delle disposizioni previste dal capo II del
titolo I-bis della parte III e di quelle emanate in base ad
esse;
b) agli internalizzatori sistematici, nel caso di
inosservanza delle disposizioni previste dal capo III del
titolo I-bis della parte III e di quelle emanate in base ad
esse;
c) agli organizzatori e agli operatori dei sistemi
multilaterali di depositi in euro, nel caso di inosservanza
delle disposizioni previste dall'articolo 62-septies e di
quelle emanate in base ad esse;
d) ai membri e ai partecipanti ammessi ai mercati
regolamentati e ai sistemi multilaterali di negoziazione
nonche' ai clienti di sistemi organizzati di negoziazione,
nel caso di inosservanza delle disposizioni previste dal
capo II del titolo I-bis della parte III e di quelle
emanate in base ad esse;
e) (soppressa);
f) ai fornitori di servizi di comunicazione dati,
nel caso di inosservanza delle disposizioni previste dagli
articoli 79-bis, 79-ter e 79-ter.1 e di quelle emanate in
base ad esse.
2. Chiunque viola le disposizioni previste
dall'articolo 68, comma 1, e dalle relative norme
attuative, ovvero viola le misure adottate in base alle
medesime disposizioni e' punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da euro cinquemila fino a euro
cinque milioni. Se la violazione e' commessa da una
societa' o un ente, si applica nei confronti di questi
ultimi la sanzione amministrativa pecuniaria da euro
trentamila fino a euro cinque milioni, ovvero fino al dieci
per cento del fatturato, quando tale importo e' superiore a
euro cinque milioni e il fatturato e' determinabile ai
sensi dell'articolo 195, comma 1-bis.
3. Per la violazione delle disposizioni previste
dagli articoli 67-ter, 68, comma 1, e 68-quater, commi 2 e
3, in ragione della gravita' della violazione accertata e
tenuto conto dei criteri stabiliti dall'articolo 194-bis,
puo' essere applicata anche la sanzione amministrativa
accessoria dell'interdizione temporanea, per un periodo non
inferiore a sei mesi e non superiore a tre anni, a essere
membro o partecipante di un mercato regolamentato, di un
sistema multilaterale di negoziazione o a essere cliente di
un sistema organizzato di negoziazione.
4. Si applica l'articolo 187-quinquiesdecies, comma
1-quater.».
- Il testo dell'articolo 193 del citato decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dal
presente decreto, cosi' recita:
«Art. 193 (Informazione societaria e doveri dei
sindaci, dei revisori legali e delle societa' di revisione
legale). - 1. Salvo che il fatto costituisca reato, nei
confronti di societa', enti o associazioni tenuti a
effettuare le comunicazioni previste dagli articoli 114,
commi 5, 7 e 9, 114-bis, 115, 116, comma 1-bis, 154-bis,
154-ter e 154-quater, per l'inosservanza delle disposizioni
degli articoli medesimi o delle relative disposizioni
attuative, si applica una delle seguenti sanzioni
amministrative:
a) una dichiarazione pubblica indicante la persona
giuridica responsabile della violazione e la natura della
stessa, quando questa sia connotata da scarsa offensivita'
o pericolosita' e l'infrazione contestata sia cessata;
b) un ordine di eliminare le infrazioni contestate,
con eventuale indicazione delle misure da adottare e del
termine per l'adempimento, e di astenersi dal ripeterle,
quando le infrazioni stesse siano connotate da scarsa
offensivita' o pericolosita';
c) una sanzione amministrativa pecuniaria da euro
cinquemila a euro dieci milioni, ovvero fino al cinque per
cento del fatturato quando tale importo e' superiore a euro
dieci milioni e il fatturato e' determinabile ai sensi
dell'articolo 195, comma 1-bis.
1.1. Se le comunicazioni indicate nel comma 1 sono
dovute da una persona fisica, salvo che il fatto
costituisca reato, in caso di violazione si applicano nei
confronti di quest'ultima, una delle seguenti sanzioni
amministrative:
a) una dichiarazione pubblica indicante la persona
responsabile della violazione e la natura della stessa,
quando questa sia connotata da scarsa offensivita' o
pericolosita' e l'infrazione contestata sia cessata;
b) un ordine di eliminare le infrazioni contestate,
con eventuale indicazione delle misure da adottare e del
termine per l'adempimento, e di astenersi dal ripeterle,
quando le infrazioni stesse siano connotate da scarsa
offensivita' o pericolosita';
c) una sanzione amministrativa pecuniaria da euro
cinquemila a euro due milioni.
1.2. Per le violazioni indicate nel comma 1, nei
confronti dei soggetti che svolgono funzioni di
amministrazione, di direzione o di controllo, nonche' del
personale, qualora la loro condotta abbia contribuito a
determinare dette violazioni da parte della persona
giuridica si applicano, nei casi previsti dall'articolo
190-bis, comma 1, lettera a), le sanzioni amministrative
previste dal comma 1.1.
1-bis. (Abrogato).
1-ter.(Abrogato).
1-quater. Le stesse sanzioni indicate ai commi 1, 1.1
e 1.2 si applicano, in caso di inosservanza delle
disposizioni di attuazione emanate dalla Consob ai sensi
dell'articolo 113-ter, comma 5, lettere b) e c), nei
confronti dei soggetti autorizzati dalla Consob
all'esercizio del servizio di diffusione e di stoccaggio
delle informazioni regolamentate.
1-quinquies. (Abrogato).
2. Salvo che il fatto costituisca reato, nei casi di
omissione delle comunicazioni delle partecipazioni
rilevanti e dei patti parasociali previste, rispettivamente
dagli articoli 120, commi 2, 2-bis, 4 e 4-bis, e 122, commi
1, 2 e 5, nonche' di violazione dei divieti previsti dagli
articoli 120, comma 5, 121, commi 1 e 3, e 122, comma 4,
nei confronti di societa', enti o associazioni, si applica
una delle seguenti sanzioni amministrative:
a) una dichiarazione pubblica indicante il soggetto
responsabile della violazione e la natura della stessa,
quando questa sia connotata da scarsa offensivita' o
pericolosita' e l'infrazione contestata sia cessata;
b) un ordine di eliminare le infrazioni contestate,
con eventuale indicazione delle misure da adottare e del
termine per l'adempimento, e di astenersi dal ripeterle,
quando le infrazioni stesse siano connotate da scarsa
offensivita' o pericolosita';
c) una sanzione amministrativa pecuniaria da euro
diecimila a euro dieci milioni, ovvero fino al cinque per
cento del fatturato quando tale importo e' superiore a euro
dieci milioni e il fatturato e' determinabile ai sensi
dell'articolo 195, comma 1-bis.
2.1. Salvo che il fatto costituisca reato, ove le
comunicazioni indicate nel comma 2 sono dovute da una
persona fisica, in caso di violazione si applica una delle
seguenti sanzioni amministrative:
a) una dichiarazione pubblica indicante la persona
responsabile della violazione e la natura della stessa,
quando questa sia connotata da scarsa offensivita' o
pericolosita' e l'infrazione contestata sia cessata, quando
questa sia connotata da scarsa offensivita' o pericolosita'
e l'infrazione contestata sia cessata;
b) un ordine di eliminare le infrazioni contestate,
con eventuale indicazione delle misure da adottare e del
termine per l'adempimento, e di astenersi dal ripeterle,
quando le infrazioni stesse siano connotate da scarsa
offensivita' o pericolosita';
c) una sanzione amministrativa pecuniaria da euro
diecimila a euro due milioni.
2.2. Per le violazioni indicate nel comma 2, nei
confronti dei soggetti che svolgono funzioni di
amministrazione, di direzione o di controllo, nonche' del
personale, qualora la loro condotta abbia contribuito a
determinare dette violazioni da parte della persona
giuridica si applicano, nei casi previsti dall'articolo
190-bis, comma 1, lettera a), le sanzioni amministrative
previste dal comma 2.1.
2.3. Nei casi di ritardo delle comunicazioni previste
dall'articolo 120, commi 2, 2-bis e 4, non superiore a due
mesi, l'importo minimo edittale delle sanzioni
amministrative pecuniarie indicate nei commi 2 e 2.1 e'
pari a euro cinquemila.
2.4. Se il vantaggio ottenuto dall'autore della
violazione come conseguenza della violazione stessa e'
superiore ai limiti massimi edittali indicati nei commi 1,
1.1, 2 e 2.1, del presente articolo, la sanzione
amministrativa pecuniaria e' elevata fino al doppio
dell'ammontare del vantaggio ottenuto, purche' tale
ammontare sia determinabile.
2-bis. (Soppresso).
3. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria
da euro diecimila a euro un milione e cinquecentomila:
a) ai componenti del collegio sindacale, del
consiglio di sorveglianza e del comitato per il controllo
sulla gestione che commettono irregolarita'
nell'adempimento dei doveri previsti dall'articolo 149,
commi 1, 4-bis, primo periodo, e 4-ter, ovvero omettono le
comunicazioni previste dall'articolo 149, comma 3;
b) (Abrogata).
3-bis. Salvo che il fatto costituisca reato, i
componenti degli organi di controllo, i quali omettano di
eseguire nei termini prescritti le comunicazioni di cui
all'articolo 148-bis, comma 2, sono puniti con la sanzione
amministrativa in misura pari al doppio della retribuzione
annuale prevista per l'incarico relativamente al quale e'
stata omessa la comunicazione. Con il provvedimento
sanzionatorio e' dichiarata altresi' la decadenza
dall'incarico.
3-ter. (Abrogato).
3-quater. Nel caso di violazione degli ordini
previsti dal presente articolo si applica l'articolo
192-bis, comma 1-quater.».