Art. 6 
 
                         Disposizioni finali 
 
  1. Fino alla data di entrata in  vigore  della  disciplina  emanata
dalla Consob ai sensi dell'articolo 116,  comma  1-bis,  del  decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,  come  modificato  dal  presente
decreto, gli emittenti strumenti  finanziari  diffusi  comunicano  al
pubblico,  senza  indugio,  le  informazioni  indicate  nel  medesimo
articolo 116, comma 1-bis,  come  modificato  dal  presente  decreto,
secondo le modalita' e i termini stabiliti, per tali emittenti, dalle
disposizioni emanate dalla Consob, prima dell'entrata in  vigore  del
presente decreto, in attuazione dell'articolo 114 del citato  decreto
legislativo n. 58 del 1998. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 10 agosto 2018 
 
                             MATTARELLA 
 
                                  Conte, Presidente del Consiglio dei
                                  ministri 
 
                                  Savona,  Ministro  per  gli  affari
                                  europei 
 
                                  Tria,  Ministro   dell'economia   e
                                  delle finanze 
 
                                  Bonafede, Ministro della giustizia 
 
                                  Moavero  Milanesi,  Ministro  degli
                                  affari esteri e della  cooperazione
                                  internazionale 
 
                                  Di Maio,  Ministro  dello  sviluppo
                                  economico 
 
Visto, il Guardasigilli: Bonafede 
 
          Note all'art. 6: 
 
              - Per il testo dell'articolo  116  del  citato  decreto
          legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,  come  modificato  dal
          presente decreto, si veda nelle note all'articolo 3. 
              - Il  testo  dell'articolo  114  del   citato   decreto
          legislativo n. 58 del 1998, cosi' recita: 
                «Art. 114 (Comunicazioni al pubblico). - 1. Fermi gli
          obblighi di pubblicita' previsti da specifiche disposizioni
          di legge, gli emittenti  quotati  comunicano  al  pubblico,
          senza  indugio,  le  informazioni   privilegiate   di   cui
          all'articolo  181   che   riguardano   direttamente   detti
          emittenti e le societa' controllate. La  CONSOB  stabilisce
          con regolamento le modalita' e i termini  di  comunicazione
          delle  informazioni,  ferma  restando  la   necessita'   di
          pubblicazione tramite mezzi  di  informazione  su  giornali
          quotidiani nazionali, detta disposizioni per coordinare  le
          funzioni attribuite alla societa' di gestione  del  mercato
          con le proprie e puo' individuare compiti da affidarle  per
          il   corretto   svolgimento   delle    funzioni    previste
          dall'articolo 64, comma 2, lettera d). 
                2. Gli emittenti quotati impartiscono le disposizioni
          occorrenti affinche'  le  societa'  controllate  forniscano
          tutte le notizie necessarie per adempiere gli  obblighi  di
          comunicazione previsti dalla legge. Le societa' controllate
          trasmettono tempestivamente le notizie richieste. 
                3. Gli emittenti quotati possono,  sotto  la  propria
          responsabilita', ritardare  la  comunicazione  al  pubblico
          delle   informazioni   privilegiate,   al   fine   di   non
          pregiudicare i loro legittimi interessi,  nelle  ipotesi  e
          alle condizioni stabilite  dalla  Consob  con  regolamento,
          sempre che cio' non possa indurre in errore il pubblico  su
          fatti e circostanze essenziali e che  gli  stessi  soggetti
          siano in grado di garantirne la  riservatezza.  La  CONSOB,
          con regolamento, puo'  stabilire  che  l'emittente  informi
          senza  indugio  la  stessa  autorita'  della  decisione  di
          ritardare  la  divulgazione  al  pubblico  di  informazioni
          privilegiate e puo'  individuare  le  misure  necessarie  a
          garantire che il pubblico sia correttamente informato. 
                4. Qualora i soggetti indicati  al  comma  1,  o  una
          persona  che  agisca  in  loro  nome  o  per  loro   conto,
          comunichino  nel  normale  esercizio  del   lavoro,   della
          professione, della funzione o dell'ufficio le  informazioni
          indicate al comma 1 ad un terzo che non sia soggetto ad  un
          obbligo di riservatezza legale, regolamentare, statutario o
          contrattuale, gli stessi soggetti indicati al  comma  1  ne
          danno integrale comunicazione al pubblico,  simultaneamente
          nel caso di divulgazione intenzionale e  senza  indugio  in
          caso di divulgazione non intenzionale. 
                5. La CONSOB puo', anche in via generale,  richiedere
          agli  emittenti,  ai  soggetti  che  li  controllano,  agli
          emittenti  quotati  aventi  l'Italia  come   Stato   membro
          d'origine, ai componenti degli organi di amministrazione  e
          controllo e ai dirigenti, nonche' ai soggetti che detengono
          una partecipazione rilevante ai sensi dell'articolo  120  o
          che partecipano a un patto previsto dall'articolo  122  che
          siano resi pubblici, con le modalita'  da  essa  stabilite,
          notizie  e  documenti  necessari  per  l'informazione   del
          pubblico. In caso di  inottemperanza,  la  CONSOB  provvede
          direttamente a spese del soggetto inadempiente. 
                6.  Qualora  gli  emittenti,  i   soggetti   che   li
          controllano e gli emittenti quotati  aventi  l'Italia  come
          Stato membro d'origine oppongano, con reclamo motivato, che
          dalla  comunicazione  al   pubblico   delle   informazioni,
          richiesta ai sensi del comma 5, possa derivare  loro  grave
          danno, gli  obblighi  di  comunicazione  sono  sospesi.  La
          CONSOB,  entro   sette   giorni,   puo'   escludere   anche
          parzialmente  o  temporaneamente  la  comunicazione   delle
          informazioni, sempre che cio' non possa indurre  in  errore
          il pubblico su fatti e  circostanze  essenziali.  Trascorso
          tale termine, il reclamo si intende accolto. 
                7.   I   soggetti   che    svolgono    funzioni    di
          amministrazione,  di  controllo  o  di  direzione   in   un
          emittente  quotato  e  i  dirigenti  che  abbiano  regolare
          accesso a informazioni privilegiate indicate al comma  1  e
          detengano il potere di adottare decisioni di  gestione  che
          possono incidere sull'evoluzione e sulle prospettive future
          dell'emittente quotato, chiunque detenga azioni  in  misura
          almeno pari al 10 per cento del capitale  sociale,  nonche'
          ogni altro  soggetto  che  controlla  l'emittente  quotato,
          devono comunicare alla CONSOB e al pubblico le  operazioni,
          aventi ad oggetto  azioni  emesse  dall'emittente  o  altri
          strumenti finanziari ad esse collegati, da loro effettuate,
          anche  per  interposta  persona.  Tale  comunicazione  deve
          essere  effettuata   anche   dal   coniuge   non   separato
          legalmente, dai figli, anche del coniuge, a carico, nonche'
          dai  genitori,  i  parenti  e  gli  affini  conviventi  dei
          soggetti  sopra  indicati,   nonche'   negli   altri   casi
          individuati dalla CONSOB  con  regolamento,  in  attuazione
          della direttiva 2004/72/CE della Commissione, del 29 aprile
          2004. La CONSOB individua  con  lo  stesso  regolamento  le
          operazioni, le modalita' e i termini  delle  comunicazioni,
          le modalita' e i termini di diffusione  al  pubblico  delle
          informazioni, nonche' i  casi  in  cui  detti  obblighi  si
          applicano anche con riferimento alle societa'  in  rapporto
          di controllo con l'emittente nonche' ad ogni altro ente nel
          quale  i  soggetti  sopra  indicati  svolgono  le  funzioni
          previste dal primo periodo del presente comma. 
                8. I soggetti che producono o diffondono  ricerche  o
          valutazioni, con l'esclusione  delle  societa'  di  rating,
          riguardanti gli strumenti finanziari indicati  all'articolo
          180,  comma  1,  lettera  a),  o  gli  emittenti  di   tali
          strumenti, nonche' i soggetti che  producono  o  diffondono
          altre informazioni che raccomandano o propongono  strategie
          di investimento destinate ai canali di  divulgazione  o  al
          pubblico, devono presentare l'informazione in modo corretto
          e comunicare l'esistenza di ogni loro interesse o conflitto
          di  interessi  riguardo  agli  strumenti   finanziari   cui
          l'informazione si riferisce. 
                9. La CONSOB stabilisce con regolamento: 
                  a) disposizioni di attuazione del comma 8; 
                  b) le modalita' di pubblicazione delle  ricerche  e
          delle informazioni indicate al comma 8 prodotte  o  diffuse
          da emittenti quotati o da soggetti  abilitati,  nonche'  da
          soggetti in rapporto di controllo con essi. 
                10.  Fatto  salvo  il  disposto  del  comma   8,   le
          disposizioni emanate ai sensi del comma 9, lettera a),  non
          si  applicano  ai   giornalisti   soggetti   a   norme   di
          autoregolamentazione   equivalenti    purche'    la    loro
          applicazione consenta di conseguire gli stessi effetti.  La
          CONSOB  valuta,  preventivamente  e  in  via  generale,  la
          sussistenza di dette condizioni. 
                11. Le istituzioni che diffondono al pubblico dati  o
          statistiche idonei ad influenzare sensibilmente  il  prezzo
          degli strumenti finanziari indicati all'articolo 180, comma
          1, lettera a), devono divulgare tali informazioni  in  modo
          corretto e trasparente. 
                12.  Le  disposizioni  del   presente   articolo   si
          applicano anche ai soggetti italiani ed esteri che emettono
          strumenti finanziari per i quali sia stata  presentata  una
          richiesta  di  ammissione  alle  negoziazioni  nei  mercati
          regolamentati italiani.».