Art. 6
Disposizioni finali
1. Fino alla data di entrata in vigore della disciplina emanata
dalla Consob ai sensi dell'articolo 116, comma 1-bis, del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dal presente
decreto, gli emittenti strumenti finanziari diffusi comunicano al
pubblico, senza indugio, le informazioni indicate nel medesimo
articolo 116, comma 1-bis, come modificato dal presente decreto,
secondo le modalita' e i termini stabiliti, per tali emittenti, dalle
disposizioni emanate dalla Consob, prima dell'entrata in vigore del
presente decreto, in attuazione dell'articolo 114 del citato decreto
legislativo n. 58 del 1998.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 10 agosto 2018
MATTARELLA
Conte, Presidente del Consiglio dei
ministri
Savona, Ministro per gli affari
europei
Tria, Ministro dell'economia e
delle finanze
Bonafede, Ministro della giustizia
Moavero Milanesi, Ministro degli
affari esteri e della cooperazione
internazionale
Di Maio, Ministro dello sviluppo
economico
Visto, il Guardasigilli: Bonafede
Note all'art. 6:
- Per il testo dell'articolo 116 del citato decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dal
presente decreto, si veda nelle note all'articolo 3.
- Il testo dell'articolo 114 del citato decreto
legislativo n. 58 del 1998, cosi' recita:
«Art. 114 (Comunicazioni al pubblico). - 1. Fermi gli
obblighi di pubblicita' previsti da specifiche disposizioni
di legge, gli emittenti quotati comunicano al pubblico,
senza indugio, le informazioni privilegiate di cui
all'articolo 181 che riguardano direttamente detti
emittenti e le societa' controllate. La CONSOB stabilisce
con regolamento le modalita' e i termini di comunicazione
delle informazioni, ferma restando la necessita' di
pubblicazione tramite mezzi di informazione su giornali
quotidiani nazionali, detta disposizioni per coordinare le
funzioni attribuite alla societa' di gestione del mercato
con le proprie e puo' individuare compiti da affidarle per
il corretto svolgimento delle funzioni previste
dall'articolo 64, comma 2, lettera d).
2. Gli emittenti quotati impartiscono le disposizioni
occorrenti affinche' le societa' controllate forniscano
tutte le notizie necessarie per adempiere gli obblighi di
comunicazione previsti dalla legge. Le societa' controllate
trasmettono tempestivamente le notizie richieste.
3. Gli emittenti quotati possono, sotto la propria
responsabilita', ritardare la comunicazione al pubblico
delle informazioni privilegiate, al fine di non
pregiudicare i loro legittimi interessi, nelle ipotesi e
alle condizioni stabilite dalla Consob con regolamento,
sempre che cio' non possa indurre in errore il pubblico su
fatti e circostanze essenziali e che gli stessi soggetti
siano in grado di garantirne la riservatezza. La CONSOB,
con regolamento, puo' stabilire che l'emittente informi
senza indugio la stessa autorita' della decisione di
ritardare la divulgazione al pubblico di informazioni
privilegiate e puo' individuare le misure necessarie a
garantire che il pubblico sia correttamente informato.
4. Qualora i soggetti indicati al comma 1, o una
persona che agisca in loro nome o per loro conto,
comunichino nel normale esercizio del lavoro, della
professione, della funzione o dell'ufficio le informazioni
indicate al comma 1 ad un terzo che non sia soggetto ad un
obbligo di riservatezza legale, regolamentare, statutario o
contrattuale, gli stessi soggetti indicati al comma 1 ne
danno integrale comunicazione al pubblico, simultaneamente
nel caso di divulgazione intenzionale e senza indugio in
caso di divulgazione non intenzionale.
5. La CONSOB puo', anche in via generale, richiedere
agli emittenti, ai soggetti che li controllano, agli
emittenti quotati aventi l'Italia come Stato membro
d'origine, ai componenti degli organi di amministrazione e
controllo e ai dirigenti, nonche' ai soggetti che detengono
una partecipazione rilevante ai sensi dell'articolo 120 o
che partecipano a un patto previsto dall'articolo 122 che
siano resi pubblici, con le modalita' da essa stabilite,
notizie e documenti necessari per l'informazione del
pubblico. In caso di inottemperanza, la CONSOB provvede
direttamente a spese del soggetto inadempiente.
6. Qualora gli emittenti, i soggetti che li
controllano e gli emittenti quotati aventi l'Italia come
Stato membro d'origine oppongano, con reclamo motivato, che
dalla comunicazione al pubblico delle informazioni,
richiesta ai sensi del comma 5, possa derivare loro grave
danno, gli obblighi di comunicazione sono sospesi. La
CONSOB, entro sette giorni, puo' escludere anche
parzialmente o temporaneamente la comunicazione delle
informazioni, sempre che cio' non possa indurre in errore
il pubblico su fatti e circostanze essenziali. Trascorso
tale termine, il reclamo si intende accolto.
7. I soggetti che svolgono funzioni di
amministrazione, di controllo o di direzione in un
emittente quotato e i dirigenti che abbiano regolare
accesso a informazioni privilegiate indicate al comma 1 e
detengano il potere di adottare decisioni di gestione che
possono incidere sull'evoluzione e sulle prospettive future
dell'emittente quotato, chiunque detenga azioni in misura
almeno pari al 10 per cento del capitale sociale, nonche'
ogni altro soggetto che controlla l'emittente quotato,
devono comunicare alla CONSOB e al pubblico le operazioni,
aventi ad oggetto azioni emesse dall'emittente o altri
strumenti finanziari ad esse collegati, da loro effettuate,
anche per interposta persona. Tale comunicazione deve
essere effettuata anche dal coniuge non separato
legalmente, dai figli, anche del coniuge, a carico, nonche'
dai genitori, i parenti e gli affini conviventi dei
soggetti sopra indicati, nonche' negli altri casi
individuati dalla CONSOB con regolamento, in attuazione
della direttiva 2004/72/CE della Commissione, del 29 aprile
2004. La CONSOB individua con lo stesso regolamento le
operazioni, le modalita' e i termini delle comunicazioni,
le modalita' e i termini di diffusione al pubblico delle
informazioni, nonche' i casi in cui detti obblighi si
applicano anche con riferimento alle societa' in rapporto
di controllo con l'emittente nonche' ad ogni altro ente nel
quale i soggetti sopra indicati svolgono le funzioni
previste dal primo periodo del presente comma.
8. I soggetti che producono o diffondono ricerche o
valutazioni, con l'esclusione delle societa' di rating,
riguardanti gli strumenti finanziari indicati all'articolo
180, comma 1, lettera a), o gli emittenti di tali
strumenti, nonche' i soggetti che producono o diffondono
altre informazioni che raccomandano o propongono strategie
di investimento destinate ai canali di divulgazione o al
pubblico, devono presentare l'informazione in modo corretto
e comunicare l'esistenza di ogni loro interesse o conflitto
di interessi riguardo agli strumenti finanziari cui
l'informazione si riferisce.
9. La CONSOB stabilisce con regolamento:
a) disposizioni di attuazione del comma 8;
b) le modalita' di pubblicazione delle ricerche e
delle informazioni indicate al comma 8 prodotte o diffuse
da emittenti quotati o da soggetti abilitati, nonche' da
soggetti in rapporto di controllo con essi.
10. Fatto salvo il disposto del comma 8, le
disposizioni emanate ai sensi del comma 9, lettera a), non
si applicano ai giornalisti soggetti a norme di
autoregolamentazione equivalenti purche' la loro
applicazione consenta di conseguire gli stessi effetti. La
CONSOB valuta, preventivamente e in via generale, la
sussistenza di dette condizioni.
11. Le istituzioni che diffondono al pubblico dati o
statistiche idonei ad influenzare sensibilmente il prezzo
degli strumenti finanziari indicati all'articolo 180, comma
1, lettera a), devono divulgare tali informazioni in modo
corretto e trasparente.
12. Le disposizioni del presente articolo si
applicano anche ai soggetti italiani ed esteri che emettono
strumenti finanziari per i quali sia stata presentata una
richiesta di ammissione alle negoziazioni nei mercati
regolamentati italiani.».