IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Vista la legge 6 giugno 2016, n. 106, recante delega al Governo per
la  riforma  del  Terzo  settore,  dell'impresa  sociale  e  per   la
disciplina  del  servizio  civile  universale,   e   in   particolare
l'articolo 1, comma 2, lettera  b),  che  conferisce  al  Governo  la
delega ad adottare decreti legislativi per il riordino e la revisione
organica della disciplina speciale e delle altre disposizioni vigenti
relative  agli  enti  del  Terzo  settore,  compresa  la   disciplina
tributaria applicabile a tali  enti,  mediante  la  redazione  di  un
apposito  codice  del  Terzo  settore,   individuando   le   relative
procedure; 
  Visto il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante  Codice
del Terzo settore, a norma dell'articolo  1,  comma  2,  lettera  b),
della legge 6 giugno 2016, n. 106; 
  Visto l'articolo 1, comma 7, della  sopra  citata  legge  6  giugno
2016, n. 106, il quale prevede che entro dodici mesi  dalla  data  di
entrata in vigore di ciascuno  dei  decreti  legislativi  emanati  in
attuazione della delega, il Governo puo' adottare, nel  rispetto  dei
principi e criteri direttivi fissati dalla legge medesima, attraverso
la medesima procedura,  disposizioni  integrative  e  correttive  dei
decreti medesimi, tenuto conto delle evidenze attuative nel frattempo
emerse; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 21 marzo 2018; 
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 19 luglio 2018; 
  Vista la mancata intesa in sede  di  Conferenza  Unificata  di  cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 2 agosto 2018; 
  Sulla proposta del Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                              E m a n a 
 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
                               Oggetto 
 
  1. Il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117,  e'  modificato  e
integrato secondo le disposizioni del presente decreto. 
 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge alle quali  e'  operato
          il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti. 
          Note al titolo: 
              - Il testo del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 117
          (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo  1,  comma
          2, lettera b), della  legge  6  giugno  2016,  n.  106)  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 agosto 2017, n.  179,
          S.O. 
              - Si riporta l'articolo 1 della legge 6 giugno 2016, n.
          106 (Delega al Governo per la riforma  del  Terzo  settore,
          dell'impresa sociale  e  per  la  disciplina  del  servizio
          civile universale): 
              «Art.  1  (Finalita'  e  oggetto).  -  1.  Al  fine  di
          sostenere   l'autonoma   iniziativa   dei   cittadini   che
          concorrono, anche in forma associata, a perseguire il  bene
          comune, ad elevare i livelli  di  cittadinanza  attiva,  di
          coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione,
          l'inclusione  e  il  pieno  sviluppo   della   persona,   a
          valorizzare il potenziale  di  crescita  e  di  occupazione
          lavorativa, in attuazione degli articoli 2, 3,  18  e  118,
          quarto comma, della Costituzione, il Governo e' delegato ad
          adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore
          della presente legge, uno o  piu'  decreti  legislativi  in
          materia di riforma del Terzo settore. Per Terzo settore  si
          intende il complesso degli enti privati costituiti  per  il
          perseguimento, senza scopo di lucro, di finalita'  civiche,
          solidaristiche e di utilita' sociale e che,  in  attuazione
          del  principio  di  sussidiarieta'  e  in  coerenza  con  i
          rispettivi  statuti  o  atti  costitutivi,   promuovono   e
          realizzano attivita' di interesse generale  mediante  forme
          di azione volontaria  e  gratuita  o  di  mutualita'  o  di
          produzione e scambio di beni e servizi. Non fanno parte del
          Terzo settore le formazioni e le associazioni politiche,  i
          sindacati,   le    associazioni    professionali    e    di
          rappresentanza di  categorie  economiche.  Alle  fondazioni
          bancarie, in quanto enti che  concorrono  al  perseguimento
          delle finalita' della presente legge, non si  applicano  le
          disposizioni contenute  in  essa  e  nei  relativi  decreti
          attuativi. 
              2. Con i decreti legislativi di cui  al  comma  1,  nel
          rispetto e in coerenza con la normativa dell'Unione europea
          e  in  conformita'  ai  principi  e  ai  criteri  direttivi
          previsti dalla presente legge, si provvede in particolare: 
              a) alla revisione della disciplina del  titolo  II  del
          libro primo del codice civile in materia  di  associazioni,
          fondazioni e altre istituzioni di carattere  privato  senza
          scopo di lucro, riconosciute come persone giuridiche o  non
          riconosciute; 
              b)  al  riordino  e  alla  revisione   organica   della
          disciplina speciale  e  delle  altre  disposizioni  vigenti
          relative agli enti del Terzo settore di  cui  al  comma  1,
          compresa la disciplina tributaria applicabile a tali  enti,
          mediante la redazione  di  un  apposito  codice  del  Terzo
          settore, secondo i principi e i criteri  direttivi  di  cui
          all'articolo 20, commi 3 e 4, della legge 15 marzo 1997, n.
          59, e successive modificazioni; 
              c)  alla  revisione  della  disciplina  in  materia  di
          impresa sociale; 
              d)  alla  revisione  della  disciplina  in  materia  di
          servizio civile nazionale. 
              3. I decreti legislativi di cui al comma 2, lettere a),
          b) e c), sono adottati su proposta del Ministro del  lavoro
          e delle politiche sociali,  di  concerto  con  il  Ministro
          dell'economia e  delle  finanze,  sentiti,  per  quanto  di
          competenza, i Ministri interessati  e,  ove  necessario  in
          relazione  alle  singole  materie  oggetto  della  presente
          legge, previa intesa in sede  di  Conferenza  unificata,  a
          norma dell'articolo 3 del  decreto  legislativo  28  agosto
          1997, n. 281. 
              4. I decreti legislativi di cui al comma 2, lettera d),
          sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio  dei
          ministri, di concerto con il Ministro del  lavoro  e  delle
          politiche sociali, con il Ministro degli  affari  esteri  e
          della  cooperazione   internazionale,   con   il   Ministro
          dell'interno,  con  il  Ministro  della  difesa  e  con  il
          Ministro  dell'economia  e  delle   finanze,   sentita   la
          Conferenza unificata. 
              5. Gli schemi dei decreti legislativi di cui  al  comma
          1, corredati della relazione tecnica  di  cui  all'articolo
          17, comma 3, della  legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  e
          successive modificazioni, sono trasmessi  al  Senato  della
          Repubblica  e   alla   Camera   dei   deputati   entro   il
          quarantacinquesimo  giorno  antecedente  il   termine   per
          l'esercizio  della  delega,  perche'  su  di   essi   siano
          espressi, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, i
          pareri delle rispettive commissioni competenti per  materia
          e per i profili finanziari. Decorso il termine previsto per
          l'espressione dei pareri, i decreti possono essere comunque
          adottati. 
              6. Dall'attuazione delle deleghe recate dalla  presente
          legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri  a  carico
          della finanza  pubblica.  A  tale  fine,  agli  adempimenti
          previsti dai decreti  legislativi  adottati  in  attuazione
          della  presente   legge   le   amministrazioni   competenti
          provvedono  attraverso  una   diversa   allocazione   delle
          ordinarie risorse umane, finanziarie  e  strumentali,  allo
          stato  in  dotazione  alle  medesime  amministrazioni.   In
          conformita'  all'articolo  17,  comma  2,  della  legge  31
          dicembre  2009,  n.  196,  qualora  uno  o   piu'   decreti
          legislativi determinino nuovi  o  maggiori  oneri  che  non
          trovino  compensazione  al  proprio  interno,  i   medesimi
          decreti legislativi sono  emanati  solo  successivamente  o
          contestualmente all'entrata  in  vigore  dei  provvedimenti
          legislativi, ivi  compresa  la  legge  di  stabilita',  che
          stanzino le occorrenti risorse finanziarie. 
              7. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di
          ciascuno dei decreti legislativi di cui  al  comma  1,  nel
          rispetto dei principi e  criteri  direttivi  fissati  dalla
          presente legge, il Governo  puo'  adottare,  attraverso  la
          medesima   procedura   di   cui   al   presente   articolo,
          disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi,
          tenuto  conto  delle  evidenze  attuative   nel   frattempo
          emerse.». 
          Note alle premesse: 
              - Si riportano gli articoli 76 e 87, quinto comma della
          Costituzione: 
              «Art. 76. L'esercizio della  funzione  legislativa  non
          puo' essere delegato al Governo se non  con  determinazione
          di principi  e  criteri  direttivi  e  soltanto  per  tempo
          limitato e per oggetti definiti.». 
              «Art. 87. Promulga le leggi ed emana i  decreti  aventi
          valore di legge e i regolamenti.». 
              - Il testo della  citata  legge  n.  106  del  2016  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 giugno 2016, n. 141. 
              - Per il testo dell'articolo 1 della  citata  legge  n.
          106 del 2016 si veda la nota al titolo. 
              - Per il testo del citato decreto legislativo n.117 del
          2017 si veda la nota al titolo. 
 
          Note all'art. 1: 
              - Per il testo del citato decreto legislativo n.117 del
          2017 si veda la nota al titolo.