Art. 11 
 
                      Modifiche all'articolo 35 
               del decreto legislativo n. 117 del 2017 
 
  1. All'articolo 35 del decreto legislativo n. 117  del  2017,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, dopo le parole «dell'attivita' di volontariato dei
propri  associati»  sono  aggiunte  le  seguenti:  «o  delle  persone
aderenti agli enti associati.»; 
    b) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: 
  «1-bis.  Se  successivamente  alla  costituzione  il  numero  degli
associati diviene inferiore a quello stabilito nel comma 1, esso deve
essere integrato entro un anno, trascorso il quale l'associazione  di
promozione sociale e' cancellata dal  Registro  unico  nazionale  del
Terzo settore se non formula  richiesta  di  iscrizione  in  un'altra
sezione del medesimo.». 
 
          Note all'art. 11: 
              -  Si  riporta  l'articolo  35,  del   citato   decreto
          legislativo n. 117 del 2017, come modificato  dal  presente
          decreto: 
                
              «Art. 35 (Associazioni di promozione sociale). - 1.  Le
          associazioni di promozione  sociale  sono  enti  del  Terzo
          settore costituiti in forma di associazione, riconosciuta o
          non riconosciuta,  da  un  numero  non  inferiore  a  sette
          persone fisiche o a tre associazioni di promozione  sociale
          per lo svolgimento in favore dei propri associati, di  loro
          familiari o di  terzi  di  una  o  piu'  attivita'  di  cui
          all'articolo   5,   avvalendosi    in    modo    prevalente
          dell'attivita' di volontariato dei propri associati o delle
          persone aderenti agli enti associati. 
              1-bis. Se successivamente alla costituzione  il  numero
          degli associati diviene inferiore a  quello  stabilito  nel
          comma  1,  esso  deve  essere  integrato  entro  un   anno,
          trascorso il quale l'associazione di promozione sociale  e'
          cancellata dal Registro unico nazionale del  Terzo  settore
          se non formula richiesta di iscrizione in un'altra  sezione
          del medesimo. 
              2.  Non  sono  associazioni  di  promozione  sociale  i
          circoli privati e le associazioni comunque  denominate  che
          dispongono  limitazioni  con  riferimento  alle  condizioni
          economiche  e  discriminazioni  di  qualsiasi   natura   in
          relazione all'ammissione degli  associati  o  prevedono  il
          diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo,  della  quota
          associativa o che, infine, collegano, in  qualsiasi  forma,
          la partecipazione sociale  alla  titolarita'  di  azioni  o
          quote di natura patrimoniale. 
              3.  Gli  atti   costitutivi   delle   associazioni   di
          promozione  sociale  possono  prevedere  l'ammissione  come
          associati di altri enti del Terzo settore o senza scopo  di
          lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al
          cinquanta  per  cento  del  numero  delle  associazioni  di
          promozione sociale. 
              4. Il comma 3 non si applica agli  enti  di  promozione
          sportiva riconosciuti dal CONI che associano un numero  non
          inferiore a cinquecento associazioni di promozione sociale. 
              5.   La   denominazione    sociale    deve    contenere
          l'indicazione  di  associazione  di  promozione  sociale  o
          l'acronimo APS. L'indicazione di associazione di promozione
          sociale o l'acronimo APS,  ovvero  di  parole  o  locuzioni
          equivalenti  o  ingannevoli,  non  puo'  essere  usata   da
          soggetti   diversi   dalle   associazioni   di   promozione
          sociale.».