Art. 15 
 
                      Modifiche all'articolo 59 
               del decreto legislativo n. 117 del 2017 
 
  1. All'articolo 59, comma 1, del decreto  legislativo  n.  117  del
2017, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a)  alla   lettera   a),   la   parola   «otto»   e'   sostituita
dalla seguente: «dieci»; 
    b)  alla  lettera  b),  la  parola  «quattordici»  e'  sostituita
dalla seguente: «quindici»; 
    c) dopo la lettera d), e' aggiunta la seguente: 
    «d-bis) un rappresentante  designato  dall'associazione  dei  CSV
piu' rappresentativa sul territorio nazionale in ragione  del  numero
di CSV ad essa aderenti.». 
 
          Note all'art. 15: 
              -  Si  riporta  l'articolo  59,  del   citato   decreto
          legislativo n. 117 del 2017, come modificato  dal  presente
          decreto: 
              «Art. 59 (Composizione). - 1.  Il  Consiglio  nazionale
          del Terzo settore e' composto da: 
              a) dieci rappresentanti designati dall'associazione  di
          enti del Terzo settore piu' rappresentativa sul  territorio
          nazionale, in ragione del numero di enti del Terzo  settore
          ad essa aderenti, tra persone che siano  espressione  delle
          diverse tipologie organizzative del Terzo settore; 
              b) "quindici" rappresentanti di  reti  associative,  di
          cui  otto  di  reti  associative   nazionali,   che   siano
          espressione delle diverse tipologie organizzative del Terzo
          settore; 
              c)   cinque   esperti    di    comprovata    esperienza
          professionale in materia  di  Terzo  settore,  che  abbiano
          svolto attivita' in organismi ed enti pubblici o privati  o
          aziende pubbliche e private ovvero che  abbiano  conseguito
          una particolare specializzazione professionale, culturale e
          scientifica desumibile  dalla  formazione  universitaria  e
          post-universitaria; 
              d)  tre  rappresentanti  delle  autonomie  regionali  e
          locali, di cui due designati dalla Conferenza Stato-Regioni
          di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997,  n.  281,  ed
          uno  designato  dall'Associazione  nazionale   dei   comuni
          italiani (ANCI). 
              d-bis) un  rappresentante  designato  dall'associazione
          dei CSV piu' rappresentativa sul  territorio  nazionale  in
          ragione del numero di CSV ad essa aderenti. 
              2. Del Consiglio  nazionale  del  Terzo  settore  fanno
          altresi' parte, senza diritto di voto: 
              a)   un   rappresentante   designato   dal   presidente
          dell'ISTAT con comprovata esperienza in  materia  di  Terzo
          settore; 
              b)   un   rappresentante   designato   dal   presidente
          dell'INAPP con comprovata esperienza in  materia  di  Terzo
          settore; 
              c) il direttore generale  del  Terzo  settore  e  della
          responsabilita' sociale delle  imprese  del  Ministero  del
          lavoro e delle politiche sociali. 
              3. I  componenti  del  Consiglio  nazionale  del  Terzo
          settore sono nominati con decreto del Ministro del lavoro e
          delle politiche sociali e rimangono in carica per tre anni.
          Per ogni componente effettivo del Consiglio e' nominato  un
          supplente. I componenti del  Consiglio  aventi  diritto  di
          voto non possono essere nominati per piu'  di  due  mandati
          consecutivi. La partecipazione al Consiglio dei  componenti
          effettivi e supplenti e' gratuita e non  da'  diritto  alla
          corresponsione di alcun compenso, indennita',  rimborso  od
          emolumento comunque denominato.».