Art. 2 
 
                      Modifiche all'articolo 4 
               del decreto legislativo n. 117 del 2017 
 
  1. All'articolo 4, comma 1, del  decreto  legislativo  n.  117  del
2017, dopo le parole  «mediante  lo  svolgimento»  sono  aggiunte  le
seguenti: «, in via esclusiva o principale,». 
 
          Note all'art. 2: 
              - Si riporta l'articolo 4, comma 1, del citato  decreto
          legislativo n. 117 del 2017, come modificato  dal  presente
          decreto: 
              «Art. 4 (Enti del Terzo settore). - 1.  Sono  enti  del
          Terzo  settore  le  organizzazioni  di   volontariato,   le
          associazioni di promozione sociale, gli enti  filantropici,
          le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti
          associative,   le   societa'   di   mutuo   soccorso,    le
          associazioni,   riconosciute   o   non   riconosciute,   le
          fondazioni e gli altri enti di  carattere  privato  diversi
          dalle societa' costituiti per il perseguimento, senza scopo
          di  lucro,  di  finalita'  civiche,  solidaristiche  e   di
          utilita' sociale mediante lo svolgimento, in via  esclusiva
          o principale, di una o piu' attivita' di interesse generale
          in forma di azione volontaria o di erogazione  gratuita  di
          denaro, beni o servizi, o di mutualita' o di  produzione  o
          scambio di beni o servizi, ed iscritti nel  registro  unico
          nazionale del Terzo settore.».