Art. 20 
 
                      Modifiche all'articolo 76 
               del decreto legislativo n. 117 del 2017 
 
  1. All'articolo 76, comma 1, del decreto  legislativo  n.  117  del
2017, le parole «per le sole  fondazioni»  sono  soppresse;  dopo  le
parole «strutture sanitarie  pubbliche»  sono  aggiunte  in  fine  le
seguenti: «da parte delle  organizzazioni  di  volontariato  e  delle
fondazioni.». 
 
          Note all'art. 20: 
              -  Si  riporta  l'articolo  76   del   citato   decreto
          legislativo n. 117 del 2017, come modificato  dal  presente
          decreto: 
              «Art. 76 (Contributo per l'acquisto  di  autoambulanze,
          autoveicoli per attivita' sanitarie e beni strumentali).  -
          Le risorse di cui all'articolo 73,  comma  2,  lettera  c),
          sono  destinate  a  sostenere  l'attivita'   di   interesse
          generale delle organizzazioni  di  volontariato  attraverso
          l'erogazione di contributi per l'acquisto, da  parte  delle
          medesime,  di  autoambulanze,  autoveicoli  per   attivita'
          sanitarie e di beni strumentali, utilizzati direttamente ed
          esclusivamente per attivita' di interesse generale, che per
          le loro caratteristiche non sono  suscettibili  di  diverse
          utilizzazioni senza radicali trasformazioni,  nonche',  per
          la donazione dei beni  ivi  indicati  nei  confronti  delle
          strutture sanitarie pubbliche da parte delle organizzazioni
          di volontariato e delle fondazioni. 
              2. Per l'acquisto di autoambulanze  e  di  beni  mobili
          iscritti  in  pubblici  registri  destinati  ad   attivita'
          antincendio da parte dei vigili  del  fuoco  volontari,  in
          alternativa a quanto disposto al comma 1, le organizzazioni
          di volontariato possono conseguire il  predetto  contributo
          nella misura corrispondente  all'aliquota  IVA  del  prezzo
          complessivo di acquisto, mediante corrispondente  riduzione
          del medesimo prezzo praticata dal venditore.  Il  venditore
          recupera le somme corrispondenti alla  riduzione  praticata
          mediante  compensazione,  ai  sensi  dell'articolo  17  del
          decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. 
              3. Per le organizzazioni di volontariato aderenti  alle
          reti associative  di  cui  all'articolo  41,  comma  2,  la
          richiesta e l'erogazione dei contributi di cui al  comma  1
          deve avvenire per il tramite delle reti medesime. 
              4.  Con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e   delle
          politiche  sociali  sono   stabilite   le   modalita'   per
          l'attuazione  delle  disposizioni  di   cui   al   presente
          articolo.».