Art. 20 Modifiche all'articolo 76 del decreto legislativo n. 117 del 2017 1. All'articolo 76, comma 1, del decreto legislativo n. 117 del 2017, le parole «per le sole fondazioni» sono soppresse; dopo le parole «strutture sanitarie pubbliche» sono aggiunte in fine le seguenti: «da parte delle organizzazioni di volontariato e delle fondazioni.».
Note all'art. 20: - Si riporta l'articolo 76 del citato decreto legislativo n. 117 del 2017, come modificato dal presente decreto: «Art. 76 (Contributo per l'acquisto di autoambulanze, autoveicoli per attivita' sanitarie e beni strumentali). - Le risorse di cui all'articolo 73, comma 2, lettera c), sono destinate a sostenere l'attivita' di interesse generale delle organizzazioni di volontariato attraverso l'erogazione di contributi per l'acquisto, da parte delle medesime, di autoambulanze, autoveicoli per attivita' sanitarie e di beni strumentali, utilizzati direttamente ed esclusivamente per attivita' di interesse generale, che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diverse utilizzazioni senza radicali trasformazioni, nonche', per la donazione dei beni ivi indicati nei confronti delle strutture sanitarie pubbliche da parte delle organizzazioni di volontariato e delle fondazioni. 2. Per l'acquisto di autoambulanze e di beni mobili iscritti in pubblici registri destinati ad attivita' antincendio da parte dei vigili del fuoco volontari, in alternativa a quanto disposto al comma 1, le organizzazioni di volontariato possono conseguire il predetto contributo nella misura corrispondente all'aliquota IVA del prezzo complessivo di acquisto, mediante corrispondente riduzione del medesimo prezzo praticata dal venditore. Il venditore recupera le somme corrispondenti alla riduzione praticata mediante compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. 3. Per le organizzazioni di volontariato aderenti alle reti associative di cui all'articolo 41, comma 2, la richiesta e l'erogazione dei contributi di cui al comma 1 deve avvenire per il tramite delle reti medesime. 4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono stabilite le modalita' per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.».