Art. 29 
 
                      Modifiche all'articolo 86 
               del decreto legislativo n. 117 del 2017 
 
  1. All'articolo 86, comma 16, del decreto legislativo  n.  117  del
2017,  la  parola  «sistematici»   e'   sostituita   dalla   seguente
«sintetici» e le parole da «7-bis» a «n. 225» sono  sostituite  dalle
seguenti: «9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50  convertito,
con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1  della  legge  21  giugno
2017, n. 96». 
 
          Note all'art. 29: 
              -  Si  riporta  l'articolo  86,  del   citato   decreto
          legislativo n. 117 del 2017, come modificato  dal  presente
          decreto: 
              «Art.  86   (Regime   forfetario   per   le   attivita'
          commerciali svolte dalle associazioni di promozione sociale
          e  dalle  organizzazioni  di   volontariato).   -   1.   Le
          organizzazioni  di  volontariato  e  le   associazioni   di
          promozione sociale possono  applicare,  in  relazione  alle
          attivita' commerciali svolte, il regime forfetario  di  cui
          al presente articolo se nel  periodo  d'imposta  precedente
          hanno percepito ricavi, ragguagliati al periodo  d'imposta,
          non superiori a 130.000 euro  o  alla  diversa  soglia  che
          dovesse  essere  autorizzata  dal   Consiglio   dell'Unione
          europea in sede di rinnovo della decisione in  scadenza  al
          31 dicembre 2019 o  alla  soglia  che  sara'  eventualmente
          armonizzata in sede europea. Fino al  sopraggiungere  della
          predetta autorizzazione si applica la  misura  speciale  di
          deroga rilasciata  dal  Consiglio  dell'Unione  europea  ai
          sensi dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE. 
              2. Le organizzazioni di volontariato e le  associazioni
          di  promozione  sociale  possono   avvalersi   del   regime
          forfetario comunicando nella dichiarazione annuale o, nella
          dichiarazione di inizio di attivita' di cui all'articolo 35
          del decreto del  Presidente  della  Repubblica  26  ottobre
          1972, n. 633, di presumere la sussistenza dei requisiti  di
          cui al comma 1 del presente articolo. 
              3. Le organizzazioni di volontariato che  applicano  il
          regime  forfetario  determinano   il   reddito   imponibile
          applicando all'ammontare dei ricavi percepiti nei limiti di
          cui al comma 1 un coefficiente di redditivita'  pari  all'1
          per  cento.  Le  associazioni  di  promozione  sociale  che
          applicano  il  regime  forfetario  determinano  il  reddito
          imponibile applicando all'ammontare  dei  ricavi  percepiti
          nei  limiti  di  cui  al  comma  1   un   coefficiente   di
          redditivita' pari al 3 per cento. 
              4. Qualora  sia  esercitata  l'opzione  per  il  regime
          forfetario di cui ai commi precedenti si applica il comma 5
          e 6 dell'articolo 80 considerando quale reddito  dal  quale
          computare in diminuzione le perdite quello  determinato  ai
          sensi del comma 3. 
              5. Fermo restando l'obbligo  di  conservare,  ai  sensi
          dell'articolo  22  del   decreto   del   Presidente   della
          Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, i documenti  ricevuti
          ed  emessi,  le  organizzazioni  di   volontariato   e   le
          associazioni di promozione sociale che applicano il  regime
          forfetario sono esonerati dagli obblighi di registrazione e
          di tenuta delle scritture contabili. La  dichiarazione  dei
          redditi e'  presentata  nei  termini  e  con  le  modalita'
          definiti nel regolamento di cui al decreto  del  Presidente
          della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. 
              6. Le organizzazioni di volontariato e le  associazioni
          di promozione sociale che applicano  il  regime  forfetario
          non sono tenuti a operare le ritenute alla fonte di cui  al
          titolo III del decreto del Presidente della  Repubblica  29
          settembre 1973, n. 600; tuttavia, nella  dichiarazione  dei
          redditi, i medesimi contribuenti indicano il codice fiscale
          del  percettore  dei  redditi  per  i  quali  all'atto  del
          pagamento degli stessi non e' stata operata la  ritenuta  e
          l'ammontare dei redditi stessi. 
              7.  Ai  fini  dell'imposta  sul  valore  aggiunto,   le
          organizzazioni  di  volontariato  e  le   associazioni   di
          promozione sociale che applicano il regime forfetario: 
              a)  non  esercitano  la  rivalsa  dell'imposta  di  cui
          all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica
          26 ottobre 1972, n. 633, per le operazioni nazionali; 
              b) applicano alle  cessioni  di  beni  intracomunitarie
          l'articolo 41, comma 2-bis,  del  decreto-legge  30  agosto
          1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
          ottobre 1993, n. 427; 
              c) applicano  agli  acquisti  di  beni  intracomunitari
          l'articolo 38, comma 5, lettera c),  del  decreto-legge  30
          agosto 1993, n. 331, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 29 ottobre 1993, n. 427; 
              d) applicano alle prestazioni di  servizi  ricevute  da
          soggetti non residenti o  rese  ai  medesimi  gli  articoli
          7-ter  e  seguenti  del  decreto   del   Presidente   della
          Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; 
              e) applicano alle  importazioni,  alle  esportazioni  e
          alle operazioni ad esse assimilate le disposizioni  di  cui
          al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
          n. 633, ferma restando l'impossibilita' di avvalersi  della
          facolta' di acquistare senza applicazione  dell'imposta  ai
          sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera c), e comma 2,  del
          decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
          633. 
              Per  le  operazioni  di  cui  al  presente   comma   le
          organizzazioni  di  volontariato  e  le   associazioni   di
          promozione sociale che applicano il regime forfettario  non
          hanno  diritto  alla  detrazione  dell'imposta  sul  valore
          aggiunto assolta, dovuta o  addebitata  sugli  acquisti  ai
          sensi  degli  articoli  19  e  seguenti  del  decreto   del
          Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. 
              8. Salvo quanto disposto dal comma 9, le organizzazioni
          di volontariato e le associazioni di promozione sociale che
          applicano  il  regime   forfetario   sono   esonerati   dal
          versamento dell'imposta sul valore aggiunto e da tutti  gli
          altri obblighi previsti dal decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 26 ottobre 1972,  n.  633,  ad  eccezione  degli
          obblighi di numerazione e di conservazione delle fatture di
          acquisto e delle bollette doganali, di  certificazione  dei
          corrispettivi e di conservazione  dei  relativi  documenti.
          Resta fermo l'esonero dall'obbligo di certificazione di cui
          all'articolo 2  del  regolamento  di  cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 21  dicembre  1996,  n.  696  e
          successive modificazioni. 
              9. Le organizzazioni di volontariato e le  associazioni
          di promozione sociale che applicano il  regime  forfetario,
          per  le  operazioni  per  le   quali   risultano   debitori
          dell'imposta,  emettono  la  fattura  o  la  integrano  con
          l'indicazione dell'aliquota  e  della  relativa  imposta  e
          versano l'imposta entro il giorno 16 del mese successivo  a
          quello di effettuazione delle operazioni. 
              10. Il passaggio dalle regole ordinarie di applicazione
          dell'imposta  sul  valore  aggiunto  al  regime  forfetario
          comporta la rettifica della detrazione di cui  all'articolo
          19-bis del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  26
          ottobre 1972,  n.  633,  da  operarsi  nella  dichiarazione
          dell'ultimo periodo d'imposta di applicazione delle  regole
          ordinarie. In caso di passaggio,  anche  per  opzione,  dal
          regime  forfetario  alle  regole   ordinarie   e'   operata
          un'analoga rettifica della detrazione  nella  dichiarazione
          del primo periodo d'imposta di  applicazione  delle  regole
          ordinarie. 
              11.  Nell'ultima  liquidazione  relativa   al   periodo
          d'imposta in cui e' applicata l'imposta sul valore aggiunto
          e' computata anche l'imposta relativa alle operazioni,  per
          le quali non si e' ancora verificata l'esigibilita', di cui
          all'articolo 6, comma 5, del decreto del  Presidente  della
          Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633  e  all'articolo  32-bis
          del decreto-legge 22 giugno 2012, n.  83,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 7 agosto  2012,  n.  134.  Nella
          stessa liquidazione puo' essere esercitato, ai sensi  degli
          articoli 19 e seguenti del citato  decreto  del  Presidente
          della  Repubblica  n.  633  del  1972,  il   diritto   alla
          detrazione  dell'imposta  relativa   alle   operazioni   di
          acquisto  effettuate  in  vigenza   dell'opzione   di   cui
          all'articolo 32-bis del  citato  decreto-legge  n.  83  del
          2012, i cui corrispettivi non sono stati ancora pagati. 
              12.    L'eccedenza    detraibile    emergente     dalla
          dichiarazione   presentata    dalle    organizzazioni    di
          volontariato  e  associazioni  di  promozione  sociale  che
          applicano il regime forfetario, relativa all'ultimo periodo
          d'imposta in cui l'imposta sul valore aggiunto e' applicata
          nei modi ordinari, puo' essere chiesta  a  rimborso  ovvero
          puo'  essere   utilizzata   in   compensazione   ai   sensi
          dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997,  n.
          241. 
              13. Le organizzazioni di volontariato e le associazioni
          di promozione sociale che applicano  il  regime  forfetario
          possono optare per l'applicazione dell'imposta  sul  valore
          aggiunto nei modi ordinari di cui al decreto del Presidente
          della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633  e  delle  imposte
          sul reddito nei modi  ordinari  ovvero  in  quelli  di  cui
          all'articolo 80. L'opzione, valida per almeno un  triennio,
          e'  comunicata  con  la  prima  dichiarazione  annuale   da
          presentare successivamente alla scelta  operata.  Trascorso
          il periodo  minimo  di  permanenza  nel  regime  ordinario,
          l'opzione  resta  valida  per  ciascun  periodo   d'imposta
          successivo, fino a quando permane la concreta  applicazione
          della scelta operata. 
              14. Il regime forfetario cessa di avere applicazione  a
          partire dal periodo d'imposta successivo a  quello  in  cui
          viene meno taluna delle condizioni di cui al comma 1. 
              15. Nel caso  di  passaggio  da  un  periodo  d'imposta
          soggetto  al  regime  forfetario  a  un  periodo  d'imposta
          soggetto  al  regime  ordinario  ovvero  a  quello  di  cui
          all'articolo 80, al fine di evitare salti o duplicazioni di
          imposizione, i ricavi che, in base alle regole  del  regime
          forfetario, hanno gia' concorso a formare  il  reddito  non
          assumono rilevanza nella determinazione del  reddito  degli
          anni successivi ancorche' di competenza  di  tali  periodi;
          viceversa i ricavi che, ancorche' di competenza del periodo
          in cui il reddito e' stato determinato in base alle  regole
          del regime forfetario, non  hanno  concorso  a  formare  il
          reddito  imponibile  del  periodo  assumono  rilevanza  nei
          periodi di  imposta  successivi  nel  corso  dei  quali  si
          verificano i presupposti previsti  dal  regime  forfetario.
          Corrispondenti criteri si applicano per  l'ipotesi  inversa
          di passaggio dal regime ordinario ovvero da quello  di  cui
          all'articolo 80 a quello forfetario. Nel caso di  passaggio
          da un periodo di imposta soggetto al regime forfetario a un
          periodo di imposta soggetto a un diverso  regime,  i  costi
          sostenuti nel periodo di applicazione del regime forfetario
          non assumono rilevanza  nella  determinazione  del  reddito
          degli   anni   successivi.   Nel    caso    di    cessione,
          successivamente all'uscita dal regime forfetario,  di  beni
          strumentali acquisiti in esercizi precedenti  a  quello  da
          cui decorre il  regime  forfetario,  ai  fini  del  calcolo
          dell'eventuale  plusvalenza  o  minusvalenza   determinata,
          rispettivamente, ai sensi degli articoli 86 e 101 del testo
          unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto  del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,  n.  917,  si
          assume come costo non ammortizzato quello  risultante  alla
          fine dell'esercizio precedente a quello dal  quale  decorre
          il  regime.  Se  la  cessione  concerne  beni   strumentali
          acquisiti nel corso del regime forfetario, si  assume  come
          costo non ammortizzabile il prezzo di acquisto. 
              16. Le organizzazioni di volontariato e le associazioni
          di promozione sociale che applicano  il  regime  forfetario
          sono escluse dall'applicazione degli studi  di  settore  di
          cui all'articolo 62-bis del decreto-legge 30  agosto  1993,
          n. 331,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  29
          ottobre 1993, n. 427 e dei parametri di cui all'articolo 3,
          comma 184, della legge 28 dicembre 1995,  n.  549,  nonche'
          degli indici sintetici di affidabilita' di cui all'articolo
          9-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n.  50  convertito,
          con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1 della legge  21
          giugno 2017, n. 96.». 
              - Per il  testo  del  dell'articolo  9-bis  del  citato
          decreto-legge n.50 del 2017, si veda la  nota  all'articolo
          24.