Art. 32 
 
                     Modifiche all'articolo 101 
               del decreto legislativo n. 117 del 2017 
 
  1. All'articolo 101, comma 2, del decreto legislativo  n.  117  del
2017, le parole «e imprese sociali»  sono  soppresse;  le  parole  da
«disposizioni» a «diciotto  mesi»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«disposizioni inderogabili del presente  decreto  entro  ventiquattro
mesi»; dopo le parole «dell'assemblea  ordinaria»  sono  aggiunte  le
seguenti: «al fine di adeguarli alle nuove disposizioni  inderogabili
o di  introdurre  clausole  che  escludono  l'applicazione  di  nuove
disposizioni derogabili mediante specifica clausola statutaria.». 
 
          Note all'art. 32: 
              -  Si  riporta  l'articolo  101,  del  citato   decreto
          legislativo n. 117 del 2017, come modificato  dal  presente
          decreto: 
              «Art. 101 (Norme transitorie e  di  attuazione).  -  1.
          Ogni  riferimento  nel  presente   decreto   al   Consiglio
          nazionale del Terzo settore diviene efficace dalla data  di
          adozione del decreto di nomina dei suoi componenti ai sensi
          dell'articolo 59, comma 3. Ogni  riferimento  nel  presente
          decreto al  Registro  unico  nazionale  del  Terzo  settore
          diviene  efficace   dalla   sua   operativita'   ai   sensi
          dell'articolo 53, comma 2. 
              2. Fino all'operativita' del Registro  unico  nazionale
          del  Terzo  settore,  continuano  ad  applicarsi  le  norme
          previgenti  ai   fini   e   per   gli   effetti   derivanti
          dall'iscrizione   degli   enti    nei    Registri    Onlus,
          Organizzazioni di Volontariato, Associazioni di  promozione
          sociale che si adeguano alle disposizioni inderogabile  del
          presente decreto entro ventiquattro mesi dalla  data  della
          sua entrata in vigore.  Entro  il  medesimo  termine,  esse
          possono modificare i propri statuti con le modalita'  e  le
          maggioranze previste per  le  deliberazioni  dell'assemblea
          ordinaria al fine  di  adeguarli  alle  nuove  disposizioni
          inderogabili  o  di  introdurre  clausole   che   escludono
          l'applicazione di nuove  disposizioni  derogabili  mediante
          specifica clausola statutaria. 
              3.  Il  requisito  dell'iscrizione  al  Registro  unico
          nazionale del Terzo settore previsto dal presente  decreto,
          nelle  more  dell'istituzione  del  Registro  medesimo,  si
          intende soddisfatto da parte delle reti associative e degli
          enti del Terzo settore attraverso la loro iscrizione ad uno
          dei  registri  attualmente  previsti  dalle  normative   di
          settore. 
              4. Le  reti  associative,  ove  necessario,  integrano,
          entro diciotto mesi dalla data di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto, il proprio statuto secondo le  previsioni
          di cui all'articolo 41, comma 1, lettera b) e comma 2, pena
          l'automatica cancellazione dal relativo registro. 
              5. I comitati di gestione di cui all'articolo 2,  comma
          2, del decreto del Ministro  del  tesoro  8  ottobre  1997,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 241 del  15  ottobre
          1997, sono sciolti dalla data di costituzione dei  relativi
          OTC, e il loro patrimonio residuo e' devoluto entro novanta
          giorni dallo scioglimento al  FUN,  nell'ambito  del  quale
          conserva la sua  precedente  destinazione  territoriale.  I
          loro presidenti ne diventano automaticamente i liquidatori.
          Al FUN devono inoltre essere versate dalle FOB, conservando
          la  loro  destinazione  territoriale,  tutte   le   risorse
          maturate, ma  non  ancora  versate,  in  favore  dei  fondi
          speciali di cui all'articolo 15 della legge 11 agosto 1991,
          n. 266. 
              6. In sede di prima applicazione del presente decreto e
          fino al 31 dicembre 2017, sono  accreditati  come  CSV  gli
          enti gia' istituiti come  CSV  in  forza  del  decreto  del
          Ministro del tesoro 8 ottobre 1997. Successivamente a  tale
          data, tali enti, o eventualmente  l'ente  risultante  dalla
          loro  fusione  o  aggregazione,  sono  valutati   ai   fini
          dell'accreditamento in base alle disposizioni del  presente
          decreto. Nel  caso  di  valutazione  negativa,  si  procede
          all'accreditamento di  altri  enti  secondo  le  norme  del
          presente decreto. All'ente gia' istituito CSV in forza  del
          decreto del Ministro del tesoro 8  ottobre  1997,  che  non
          risulti accreditato sulla base  delle  norme  del  presente
          decreto,  si  applica,  per  quanto  attiene  agli  effetti
          finanziari e patrimoniali, l'articolo 63, commi 4 e 5. 
              7. Il divieto di cui all'articolo 61, comma 1,  lettera
          j), non si  applica  alle  cariche  sociali  in  essere  al
          momento dell'entrata in vigore del presente decreto e  fino
          alla naturale scadenza del  relativo  mandato,  cosi'  come
          determinato dallo statuto al momento del conferimento. 
              8. La perdita  della  qualifica  di  ONLUS,  a  seguito
          dell'iscrizione nel Registro unico nazionale degli enti del
          Terzo settore, anche in qualita' di  impresa  sociale,  non
          integra un'ipotesi di scioglimento dell'ente ai sensi e per
          gli effetti di quanto previsto dagli articoli 10, comma  1,
          lettera f), del decreto legislativo  4  dicembre  1997,  n.
          460, e articolo 4, comma 7, lettera  b),  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,  n.  633.  Per
          gli  enti  associativi,  l'iscrizione  nel  Registro  unico
          nazionale del Terzo settore, anche in qualita'  di  impresa
          sociale, non integra un'ipotesi di scioglimento  dell'ente,
          ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal  comma  8
          dell'articolo  148  del  testo  unico  delle  imposte   sui
          redditi,  approvato  con  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica 22 dicembre 1986. Le disposizioni che  precedono
          rilevano  anche  qualora  l'iscrizione  al  Registro  unico
          nazionale    del    Terzo     settore     avvenga     prima
          dell'autorizzazione della Commissione  europea  di  cui  al
          comma 10. 
              9. Tenuto conto di  quanto  previsto  dall'articolo  1,
          comma 7, della legge 6 giugno 2016,  n.  106,  a  far  data
          dall'entrata in vigore  delle  disposizioni  contenute  nel
          presente decreto  e'  svolto  uno  specifico  monitoraggio,
          coordinato dalla Cabina di regia di  cui  all'articolo  97,
          con l'obiettivo  di  raccogliere  e  valutare  le  evidenze
          attuative che emergeranno nel periodo transitorio  ai  fini
          della  introduzione  delle   disposizioni   integrative   e
          correttive dei decreti attuativi. 
              10. L'efficacia delle disposizioni di cui agli articoli
          77,  comma  10,  80  e  86   e'   subordinata,   ai   sensi
          dell'articolo  108,   paragrafo   3,   del   Trattato   sul
          funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della
          Commissione europea, richiesta a  cura  del  Ministero  del
          lavoro e delle politiche sociali 
              11. Al fine di aumentare il  numero  dei  volontari  da
          avviare al servizio civile  universale,  la  dotazione  del
          Fondo nazionale per il servizio civile di cui  all'articolo
          19 della legge 8 luglio 1998, n. 230, e' incrementata di 82
          milioni di euro per l'anno 2018, di 47,2  milioni  di  euro
          per l'anno 2019, di 42,1 milioni di euro per l'anno 2020  e
          di 10,2 milioni di euro annui a decorrere dal 2022. 
              12. I decreti di cui agli articoli 6 comma 1,  7  comma
          2, 13 comma 3, 14 comma 1, 18 comma 2, 19 comma 2, 46 comma
          3, 47 comma 5, 53 comma 1, 59 comma 3, 62 comma 6, 54 comma
          1, 64 comma 3, 65 comma 4, 76 comma  4,  77  comma  15,  78
          comma 3, 81 comma 7, 83 comma 2,  e  96  comma  1  ove  non
          diversamente  disposto,  sono   emanati   entro   un   anno
          dall'entrata in vigore del presente decreto.».