Art. 5 Modifiche all'articolo 17 del decreto legislativo n. 117 del 2017 1. All'articolo 17 del decreto legislativo n. 117 del 2017, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 5, e' aggiunto in fine il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano agli operatori che prestano attivita' di soccorso per le organizzazioni di cui all'articolo 76 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, della Provincia autonoma di Bolzano e di cui all'articolo 55-bis della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, della Provincia autonoma di Trento.»; b) dopo il comma 6, e' aggiunto il seguente: «6-bis. I lavoratori subordinati che intendano svolgere attivita' di volontariato in un ente del Terzo settore hanno diritto di usufruire delle forme di flessibilita' di orario di lavoro o delle turnazioni previste dai contratti o dagli accordi collettivi, compatibilmente con l'organizzazione aziendale.».
Note all'art. 5: - Si riporta l'articolo 17, del citato decreto legislativo n. 117 del 2017, come modificato dal presente decreto: «Art. 17 (Volontario e attivita' di volontariato). - 1. Gli enti del Terzo settore possono avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attivita' e sono tenuti a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attivita' in modo non occasionale. 2. Il volontario e' una persona che, per sua libera scelta, svolge attivita' in favore della comunita' e del bene comune, anche per il tramite di un ente del Terzo settore, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacita' per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunita' beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarieta'. 3. L'attivita' del volontario non puo' essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'ente del Terzo settore tramite il quale svolge l'attivita' soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attivita' prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. 4. Ai fini di cui al comma 3, le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purche' non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili e l'organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attivita' di volontariato per le quali e' ammessa questa modalita' di rimborso. La disposizione di cui al presente comma non si applica alle attivita' di volontariato aventi ad oggetto la donazione di sangue e di organi. 5. La qualita' di volontario e' incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario e' socio o associato o tramite il quale svolge la propria attivita' volontaria. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano agli operatori che prestano attivita' di soccorso per le organizzazioni di cui all'articolo 76 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, delle Provincia autonoma di Bolzano e di cui all'articolo 55-bis della legge provinciale 19 lugli 1990 n. 23, della Provincia autonoma di Trento. 6. Ai fini del presente Codice non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni. 6-bis. I lavoratori subordinati che intendano svolgere attivita' di volontariato in un ente del Terzo settore hanno diritto di usufruire delle forme di flessibilita' di orario di lavoro o delle turnazioni previste dai contratti o dagli accordi collettivi, compatibilmente con l'organizzazione aziendale. 7. Le disposizioni di cui al presente titolo non si applicano agli operatori volontari del servizio civile universale, al personale impiegato all'estero a titolo volontario nelle attivita' di cooperazione internazionale allo sviluppo, nonche' agli operatori che prestano le attivita' di cui alla legge 21 marzo 2001, n. 74.». - Si riporta l'articolo 76 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7 della Provincia autonoma di Bolzano (Riordinamento del Servizio Sanitario provinciale): «Art. 76 (Trasferimento di competenze alle aziende sanitarie). - 1. L'espletamento del trasporto d'urgenza e del trasporto di malati puo' essere affidato all'"Associazione provinciale di soccorso Croce Bianca" e all'organizzazione territorialmente competente della "Croce Rossa Italiana". 1-bis. Le aziende sanitarie, nel rispetto dei principi e delle direttive approvati dalla Giunta provinciale, stabiliscono le modalita' per l'espletamento del trasporto d'urgenza e del trasporto di malati. A tal fine devono essere rispettati i seguenti requisiti: a) il servizio, indipendentemente dall'economicita' del concreto intervento, e' da prestare sull'intero territorio, 24 ore su 24, con personale qualificato, in maniera efficiente e con la stessa qualita' sull'intero territorio provinciale; b) le organizzazioni affidatarie del trasporto d'urgenza e del trasporto di malati sono obbligate a partecipare, in caso di necessita' e senza pregiudizio di detti servizi, ad interventi di protezione civile e ad interventi in caso di catastrofi; c) la domanda di trasporto d'urgenza e di trasporto di malati deve essere in ogni momento coperta pienamente. Se le citate organizzazioni non sono evidentemente in grado di coprire questa domanda, puo' essere rilasciata una relativa autorizzazione ad altre istituzioni ed imprese; d) le entrate provenienti dal trasporto di malati devono contribuire a coprire i costi del trasporto d'urgenza. 2. Le aziende sanitarie provvedono, per gli iscritti al Servizio sanitario provinciale, al pagamento delle spese di assistenza ospedaliera erogata in Austria ai sensi del Piano sanitario provinciale ed ai rimborsi delle spese di prestazioni ospedaliere che secondo le disposizioni vigenti possono essere erogate in forma indiretta. 3. Le aziende sanitarie provvedono altresi' ad esperire le azioni di recupero delle spese sanitarie e possono stipulare a tal fine convenzioni con le imprese assicuratrici. I relativi importi sono introitati sul bilancio delle aziende sanitarie. 4. I tempi e le modalita' di passaggio alle aziende sanitarie delle funzioni di cui ai commi 1, 2 e 3, le relative modalita' tecnico-organizzative nonche' il contingente del personale all'uopo necessario sono stabiliti dalla Giunta provinciale. 5. Il personale provinciale adibito all'esercizio delle funzioni di cui ai commi 1, 2 e 3 in servizio alla data stabilita dalla Giunta provinciale ai sensi del comma 4, puo' optare di rimanere in servizio presso la Provincia entro 30 giorni dalla data di adozione del relativo provvedimento da parte della Giunta provinciale. L'inquadramento del personale amministrativo trasferito avviene nel rispetto del trattamento retributivo pensionabile in godimento, escluse eventuali indennita' collegate con l'espletamento di determinate funzioni.». - Si riporta l'articolo 55-bis della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 della Provincia autonoma di Trento (Disciplina dell'attivita' contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento): «Art. 55-bis (Disposizioni particolari). - 1. I servizi gia' affidati alla Croce rossa italiana territorialmente competente dalla Provincia e dai suoi enti pubblici strumentali alla data di entrata in vigore di quest'articolo continuano ad essere affidati ad essa, sulla base di convenzioni che regolano i rapporti economici e le modalita' di svolgimento dei servizi stessi.».