Art. 8 
 
                      Modifiche all'articolo 30 
               del decreto legislativo n. 117 del 2017 
 
  1. All'articolo 30 del decreto legislativo n. 117  del  2017,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 6, il secondo periodo  e'  sostituito  dal  seguente:
«Esso puo' esercitare inoltre,  al  superamento  dei  limiti  di  cui
all'articolo 31, comma 1, la revisione legale dei conti. In tal  caso
l'organo di controllo  e'  costituito  da  revisori  legali  iscritti
nell'apposito registro.»; 
    b) al comma 7, le parole  «dai  sindaci»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «dall'organo di controllo.». 
 
          Note all'art. 8: 
              -  Si  riporta  l'articolo  30,  del   citato   decreto
          legislativo n. 117 del 2017 come  modificato  dal  presente
          decreto: 
              «Art. 30 (Organo di controllo). - 1.  Nelle  fondazioni
          del  Terzo  settore  deve  essere  nominato  un  organo  di
          controllo, anche monocratico. 
              2. Nelle associazioni, riconosciute o non riconosciute,
          del Terzo settore, la nomina di  un  organo  di  controllo,
          anche monocratico, e' obbligatoria  quando  siano  superati
          per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti: 
              a)  totale  dell'attivo   dello   stato   patrimoniale:
          110.000,00 euro; 
              b)  ricavi,   rendite,   proventi,   entrate   comunque
          denominate: 220.000,00 euro; 
              c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio:  5
          unita'. 
              3. L'obbligo di cui  al  comma  2  cessa  se,  per  due
          esercizi  consecutivi,  i  predetti  limiti   non   vengono
          superati. 
              4. La  nomina  dell'organo  di  controllo  e'  altresi'
          obbligatoria  quando  siano  stati   costituiti   patrimoni
          destinati ai sensi dell'articolo 10. 
              5. Ai componenti dell'organo di  controllo  si  applica
          l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo
          di controllo devono  essere  scelti  tra  le  categorie  di
          soggetti di  cui  all'articolo  2397,  comma  secondo,  del
          codice civile. Nel caso di organo di controllo  collegiale,
          i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno  uno
          dei componenti. 
              6. L'organo di controllo vigila  sull'osservanza  della
          legge e dello  statuto  e  sul  rispetto  dei  principi  di
          corretta  amministrazione,  anche  con   riferimento   alle
          disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231,
          qualora applicabili, nonche' sull'adeguatezza  dell'assetto
          organizzativo,  amministrativo  e  contabile  e   sul   suo
          concreto funzionamento. Esso puo'  esercitare  inoltre,  al
          superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1,  la
          revisione  legale  dei  conti.  In  tal  caso  l'organo  di
          controllo  e'  costituito  da  revisori   legali   iscritti
          nell'apposito registro. 
              7. L'organo di controllo esercita  inoltre  compiti  di
          monitoraggio  dell'osservanza  delle   finalita'   civiche,
          solidaristiche e di  utilita'  sociale,  avuto  particolare
          riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6,  7  e
          8, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto  in
          conformita' alle linee guida di  cui  all'articolo  14.  Il
          bilancio sociale da'  atto  degli  esiti  del  monitoraggio
          svolto dall'organo di controllo. 
              8. I componenti dell'organo  di  controllo  possono  in
          qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti
          di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere
          agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni
          sociali o su determinati affari.". 
              -  Si  riporta  l'articolo  31   del   citato   decreto
          legislativo n. 117 del 2017: 
              «Art. 31 (Revisione  legale  dei  conti).  -  1.  Salvo
          quanto previsto dall'articolo 30, comma 6, le associazioni,
          riconosciute o non riconosciute, e le fondazioni del  Terzo
          settore devono nominare un revisore legale dei conti o  una
          societa'  di  revisione   legale   iscritti   nell'apposito
          registro quando superino per due esercizi  consecutivi  due
          dei seguenti limiti: 
              a)  totale  dell'attivo   dello   stato   patrimoniale:
          1.100.000,00 euro; 
              b)  ricavi,   rendite,   proventi,   entrate   comunque
          denominate: 2.200.000,00 euro; 
              c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 12
          unita'. 
              2. L'obbligo di cui  al  comma  1  cessa  se,  per  due
          esercizi  consecutivi,  i  predetti  limiti   non   vengono
          superati. 
              3. La nomina  e'  altresi'  obbligatoria  quando  siano
          stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell'articolo
          10.».